1. Elezioni amministrative – Elezioni comunali – Attribuzione seggi alle liste – Premio di maggioranza – Arrotondamento per eccesso – Finalità 


2. Processo amministrativo – Giudizio elettorale – Motivi di ricorso – Onere di specificità  – Non assorbe l’onere della prova 
 

 
1. In ordine alle modalità  di attribuzione del premio di maggioranza previsto dall’art. 73, co. 10, TUEL, per l’ipotesi in cui le liste o i gruppi di liste che hanno sostenuto il candidato risultato vincente non abbiano conseguito, al secondo turno, almeno il 60% dei seggi, il numero dei seggi da assegnare alla coalizione deve essere calcolato mediante arrotondamento per eccesso (e non per difetto) al fine di assicurare la governabilità  degli enti.

2. In materia elettorale, sebbene l’onere di specificazione dei motivi debba essere valutato con ridotto rigore, non può esserne esclusa la configurabilità , ammettendo domande con finalità  meramente esplorative, che prescindano dall’indicazione in concreto della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono; in definitiva, domande volte ad ottenere un riesame generale delle operazioni di scrutinio in sede giurisdizionale. In ogni caso, poichè l’osservanza dell’obbligo di specificità  dei motivi di ricorso non assorbe l’onere probatorio, anche una denuncia estremamente circostanziata delle irregolarità  in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente.
 

N. 01468/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2015, proposto da: 
Michele Loporcaro, rappresentato e difeso dall’avv. Loretta Moramarco, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Comune di Altamura; 

nei confronti di
Vincenzo Ferrulli e Oronzo Castellano, rappresentati e difesi dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n.166/5; 

per l’annullamento
-del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Altamura – Elezioni del 31 maggio 2015;
-del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale – Turno di Ballottaggio, contenente copia conforme all’originale del verbale di proclamazione degli eletti, in particolare nella parte che non contempla tra gli eletti il ricorrente;
-di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi con ogni conseguenza e per la sostituzione dell’odierno ricorrente, Michele Loporcaro (candidato Movimento Cinque Stelle, 945 preferenze, 5364 cifra individuale), al proclamato eletto Vicenzo Ferrulli (candidato Movimento Politico Schittulli, 238 preferenze, 2498 cifra indiduabile); e, in subordine, di tutti gli ulteriori atti indicati nell’epigrafe del ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vincenzo Ferrulli e di Oronzo Castellano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Loretta Moramarco, per il ricorrente e avv. Felice E. Lorusso, per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Loporcaro, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista del Movimento cinque stelle, contesta gli esiti delle operazioni svoltesi lo scorso 31 maggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Altamura.
Deduce due distinti motivi di ricorso, proposti in via subordinata, che individuano -sulla base del relativopetitum- due diversi controinteressati (Vincenzo Ferulli e Oronzo Castellano). Entrambi si sono costituiti in giudizio, con atti prodotti in data 11 settembre 2015 eccependo l’inammissibilità  e, comunque, l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 29 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità  per incompatibilità  delle domande proposte, formulata in via preliminare dalla difesa dei controinteressati, poichè il ricorso è in parte infondato e, in parte, inammissibile per genericità  della domanda.
2.1.- Il primo motivo è, infatti, infondato.
E’ incentrato sulle modalità  di attribuzione del premio di maggioranza, nel caso in cui le liste o i gruppi di liste che hanno sostenuto il candidato sindaco risultato vincente non abbiano conseguito, al secondo turno, almeno il 60% dei seggi consiliari. Si tratta dell’ipotesi prevista all’art. 73, comma 10 del T.U.E.L. e la questione è se il numero di seggi da assegnare alla coalizione vincente vada calcolato, in caso di decimali, effettuando un arrotondamento in eccesso o in difetto rispetto all’unità .
Il ricorrente invoca a sostegno dell’arrotondamento in difetto una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2928 del 21 maggio 2012); ma tale pronunzia si rivela isolata nel panorama della giurisprudenza, invece orientata a fornire un’interpretazione di segno opposto, sulla scorta del dato testuale e della ratio della disposizione in esame e tesa ad assicurare la governabilità  degli enti. Ciò di cui il ricorrente stesso si mostra consapevole.
Questa Sezione si è già  pronunziata sulla questione nel 2012, agli esordi del dibattito. Con sentenza n.1830 (successiva a quella del Consiglio di Stato appena menzionata), ha dato atto del contrasto in giurisprudenza e condiviso l’interpretazione poi divenuta prevalente. Il Collegio, quindi, non rinvenendo argomenti che giustifichino nella fattispecie l’adozione di una diversa soluzione, richiama il suddetto precedente rimettendosi all’iter argomentativo ivi esplicitato.
2.- Il secondo motivo, proposto -si ribadisce- in via meramente subordinata, risulta invece inammissibile per genericità .
E’ invero teso a contestare la mancata attribuzione di 11 voti di preferenza al Movimento cinque stelle, nella cui lista -si rammenta- era candidato il ricorrente, nonchè una serie di non meglio precisate “irregolarità ” nella compilazione dei verbali con riferimento alle sezioni 1,11, 19, 23, 38, 42, 44 e 49; il tutto affidato a quattro dichiarazioni di rappresentanti di lista assolutamente generiche, non sostenute da alcuna contestazione nei relativi verbali nè, soprattutto, recanti alcuna indicazione delle Sezioni interessate dai rilievi, poi individuate in ricorso senza chiarire sulla scorta di quali elementi sintomatici.
L’affermazione per cui, in materia elettorale, l’onere di specificazione dei motivi, gravante in capo al ricorrente, sia attenuato e vada valutato con ridotto rigore, non può spingersi sino al punto di escluderne la configurabilità , consentendo domande con finalità  meramente esplorative, che prescindano dall’indicazione in concreto della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono e volte ad ottenere un riesame generale delle operazioni di scrutinio in sede giurisdizionale; ciò cui sembra preordinata la domanda subordinata dell’odierno ricorrente attraverso la verifica delle schede nulle e il riconteggio dei voti attribuiti alla lista di appartenenza.
Sul punto la giurisprudenza è granitica. Con la precisazione che l’osservanza dell’onere di specificità  dei motivi di ricorso non assorbe l’onere della prova e che, pertanto, anche in presenza di una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità  in cui sia incorsa la sezione elettorale, le affermazioni del ricorrente debbano pur sempre essere sorrette da allegazioni ulteriori (cfr. per tutte da ultimo C.d.S., Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3381, che rinvia all’Ad. Plen. n. 32/2014).
Nella specie, non risulta assolto nè l’onere della specificità  dei motivi, sia pure in forma attenuata; nè, in alcun modo, l’onere probatorio.
3.- In conclusione, il gravame va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Il Collegio ritiene, tuttavia, di compensare tra le parti le spese di causa in considerazione della natura dell’interesse azionato in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) in parte lo respinge;
b) in parte lo dichiara inammissibile;
c) compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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