Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Ordinanza di demolizione – Mancata impugnazione diniego di condono – Inammissibilità  del ricorso 

 Laddove l’Amministrazione abbia già  provveduto ad esprimersi negativamente sull’istanza di condono presentata dai privati e tali determinazioni siano rimaste inoppugnate, non può invocarsi la  sospensione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 38 della L. n. 47/1985; conseguentemente, il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione è inammissibile per carenza d’interesse. (Nel caso di specie è emerso che l’istanza di condono era stata già  dichiarata improcedibile, non essendo stata rilevata la presenza delle opere abusive nei rilievi fotografici, con determinazioni mai impugnate).
 

N. 01495/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00970/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2009, proposto da: 
Riccardo Guadagno, Riccardo Chiapperino e Alessandro Abruzzese, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, alla via Dante, n. 25; 

contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Candia e Giuseppe Di Bari, con domicilio eletto presso l’avv. E.Augusto in Bari, alla via Abate Gimma, n. 147; 

per l’annullamento
– del provvedimento del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Andria n. 179 del 19.3.2009, notificato il 23-24.3.2009, con cui si ordinava la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre novanta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensori avv. Francesco Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I sigg.ri Abruzzese, Guadagno e Chiapperino, nella rispettiva qualità  di proprietario dell’immobile di cui si tratta, di Direttore dei lavori e di titolare dell’omonima impresa che ha realizzato i lavori in questione, hanno impugnato l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 179, emesso in data 19 marzo 2009 dal Dirigente dell’U.T.C. del comune di Andria, in relazione ad alcune opere realizzate in assenza di permesso di costruire sul fabbricato posto tra via Attimonelli e via pendio San Lorenzo nn. 1-3-5 e 7, riportato in catasto al foglio 37, particella 2340, sub 1-2 e 3. Più precisamente si tratta di un vano al secondo piano della superficie di mq. 70, con annessi vano scala e vano ascensore.
La circostanza che le suddette opere siano state realizzate in assenza di titolo autorizzatorio è incontroversa, avendo gli interessati presentato istanza di condono (ai sensi della legge n. 326/2003 e della l.r. n. 28/2003) ed incentrato il gravame proprio sull’intervenuta richiesta di sanatoria.
L’ordine di demolizione è, invero, fondato sul presupposto che gli interventi di cui si tratta non siano stati realizzati nel termine di legge, come dimostrerebbero i rilievi fotografici aerei del 13.3.2003 agli atti dell’ufficio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Andria, con atto prodotto in data 30.6.2009, chiedendo il rigetto del ricorso ma senza articolare alcuna difesa; nè nell’atto di costituzione nè in atti successivi.
All’udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il gravame, come anticipato sub 1, è incentrato sull’intervenuta presentazione di istanza di condono in relazione alle opere di cui si tratta.
Più precisamente, con il primo motivo parte ricorrente invoca il disposto dell’art. 38 della legge n. 47/85, richiamato dall’art. 32, commi 25 e 28 della legge n. 326/03, che sancisce la sospensione dei procedimenti sanzionatori in attesa della definizione delle istanze di condono. Con il secondo motivo assume formatosi il silenzio-assenso sull’istanza stessa essendo decorso il termine di 24 mesi previsti dalla normativa sul condono; con il terzo motivo, contesta nel merito il diniego impugnato, assumendo che il menzionato volo aereo non sarebbe decisivo ai fini della prova dell’assenza delle opere di cui si tratta allo spirare del termine di legge (31 marzo 2003) in quanto risalente al 13 marzo precedente.
Il quarto motivo, infine, contiene censure di natura strettamente procedimentale (mancata intimazione preventiva della sospensione dei lavori).
2.1.- Orbene, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse giacchè la menzionata istanza di condono risulta definita già  dal 2007, con determinazioni comunali negative (rectius: di improcedibilità ) rimaste inoppugnate.
Emerge, invero, dalla produzione documentale del Comune resistente che, con nota prot. n. 84671 in data 16 novembre 2007 del Settore pianificazione del territorio (ufficio condono), l’istanza di condono di cui si tratta è stata dichiarata improcedibile “limitatamente alla richiesta con prot. 15257” (quella -appunto- concernente gli interventi al secondo piano oggetto dell’ordine di demolizione), non essendo stata rilevata la presenza delle opere abusive nei rilievi fotografici aerei risalenti al giugno 2003, agli atti dell’ufficio, collaudati dall’ing. Trotta il 23 dicembre successivo (cfr. allegato 3 all’atto di costituzione in giudizio). Non risulta che tali determinazioni siano state impugnate, sicchè alcuna utilità  i ricorrenti otterrebbero dall’eventuale accoglimento del presente gravame.
In particolre, le censure articolate sub 2 e 3 avrebbero dovuto essere proposte avverso il diniego di condono di cui si è detto.
2.2.- Per mero dovere di completezza, deve in ogni caso evidenziarsi che sono infondate le censure articolate sub 2, posto che la formazione del silenzio-assenso implica la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la sanatoria e , nella fattispecie, la contestazione verte proprio sulla ricorrenza di uno di essi (la realizzazione delle opere oggetto di istanza di condono entro il termine di legge); circostanza rispetto alla quale parte ricorrente non fornisce prova certa.
3.- In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile.per carenza di interesse.
Il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 

 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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