1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Ricorso – Termini – Decorrenza – Conoscenza del provvedimento – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Legittimazione e interesse –  Permesso di Costruire – Distanze tra costruzioni – Deroga – Piano di zona – Mancata impugnazione – Inammissibilità  
3. Giurisdizione – Ricorso al G.A. – Edilizia e urbanistica – Usucapione servitù di veduta – Distanze tra costruzioni – Difetto di giurisdizione – Cognizione del G.O.
 

1. Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione non è necessaria l’integrale conoscenza del provvedimento amministrativo, bensì è sufficiente la consapevolezza dell’esistenza di un provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività  della sfera giuridica del ricorrente (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso avverso il permesso di costruire per decorrenza dei termini essendo la conoscenza degli asseriti vizi del provvedimento provata nell’atto di diffida, notificato ben 11 mesi prima del ricorso).
2. àˆ inammissibile il ricorso avverso il permesso di costruire in caso di omessa impugnazione del Piano di Zona del quale il permesso di costruire costituisce attuazione nella parte in cui consente la deroga alle distanze tra costruzioni.
3. La questione avente ad oggetto l’usucapione breve della servitù di veduta e il diritto al rispetto delle distanze tra costruzioni ha ad oggetto rapporti interprivati la cui cognizione è riservata al Giudice Ordinario.

N. 01450/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2012, proposto da: 
Condominio di via Lattanzio n.10/16 di Barletta, Sara Valentina Borraccino, Valentina Chantal Francia, Anna Maria Gorgoglione, Giuseppe Caggia, Maria Dicandia, Antonio Iodice, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Corvasce, con domicilio eletto presso Marco Lancieri, in Bari, Via Cardassi n. 58; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis, in Bari, Via Davanzati, n. 33; 

nei confronti di
“Santa Marta” Società  Cooperativa a r.l., con sede in via S. Marta n.098, in Barletta, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggiero Corvasce, con domicilio eletto presso Eugenio Scagliusi, in Bari, Via Marchese di Montrone, n. 66; 

per l’annullamento
del permesso di costruire n. 1132/2010, rilasciato dal Dirigente del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Barletta, alla Società  Cooperativa Edilizia “S. Marta”;
nonchè di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto ed, in particolare, delle note prot. n. 11464 del 21/02/11 e n. 48907 del 2011 del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Barletta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di “Santa Marta” Società  Cooperativa a r.l., con sede in via S. Marta n. 098, in Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore, per delega dell’avv. Antonio Corvasce, Isabella Palmiotti e Francesca Catapano, per delega dell’avv. Ruggiero Corvasce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
àˆ impugnato, unitamente agli atti connessi, il permesso per costruire n. 1132 del 3.12.2010 rilasciato dal Comune di Barletta alla Cooperativa “Santa Marta” a r.l. , nella parte in cui autorizza la realizzazione – sul lotto n. 29 del settore “E” del piano di zona (delibera di C.C. n.446/1980 e delibere di G.R. n. 819/1990 e n.1721/1990) – di un edificio posto in aderenza al prospetto nord del fabbricato del Condominio di via Lattanzio n.10/16 che si trova sul contiguo lotto n. 25.
Il Condominio di via Lattanzio n.10/16 e i proprietari degli appartamenti che si affacciano sul prospetto nord, lamentano l’illegittimità  del titolo edilizio perchè consente la realizzazione dell’edificio in violazione delle distanze fra costruzioni e dalle aperture previste dagli articoli 873 e 907 c.c. e dal PRG.
Sostengono di aver realizzato il fabbricato condominiale, ed in particolare le aperture sul prospetto nord, che sarebbero ostruite dall’erigenda fabbrica in aderenza, nel rispetto della normativa vigente e della concessione edilizia n. 187/2000, a tal fine rilasciata dal Comune di Barletta.
Deducono inoltre che, in ogni caso, avrebbero usucapito ex art. 1159 c.c. il diritto a mantenere le finestre sul lato nord del fabbricato realizzate da oltre un decennio, nell’esercizio delle facoltà  inerenti al diritto di superficie loro concesso sul lotto n. 25 con la convenzione stipulata con il Comune, debitamente trascritta nei registri immobiliari.
Resistono la “Santa Marta” Società  Cooperativa a r.l., titolare del permesso per costruire impugnato, e il Comune di Barletta sollevando preliminarmente eccezioni di irricevibilità  del ricorso – perchè notificato il 20.1.2012, ben oltre il termine di sessanta giorni alla conoscenza del titolo edilizio – e per omessa impugnazione del PDZ che prevede la costruzione in aderenza sui lotti contigui n. 25 e n. 29, in deroga alle norme sulle distanze previste dal codice civile e dal PRG.
Entrambe le eccezioni sono fondate.
1. Infatti è certo che tutti ricorrenti erano consapevoli che era stato rilasciato alla Cooperativa “Santa Marta” il permesso per costruire in aderenza al prospetto nord del fabbricato esistente sul lotto n. 25.
E infatti nella diffida dell’8.2.2011 ( all. 9 della controinteressata), sottoscritta dai ricorrenti (Sara Valentina Borraccino, Valentina Chantal Francia, Anna Maria Gorgoglione, Giuseppe Caggia, Maria Dicandia, Antonio Iodice) inviata al Comune e alla Cooperativa “Santa Marta”, testualmente si legge: “gli odierni ricorrenti, da informazioni assunte, hanno appreso che altra Cooperativa edilizia, precisamente la Cooperativa edilizia “Santa Marta”, con sede in Barletta alla via Santa Marta n. 98, assegnataria del suolo adiacente il fabbricato di via Lattanzio n. 10, si appresterebbe a costruire un immobile in adiacenza all’anzidetto fabbricato non rispettando le distanze regolamentari prescritte dalla legge con riferimento sia allo strumento urbanistico che al codice civile, andando a chiudere – di fatto – le finestre poste su un lato di tale fabbricato e relative agli appartamenti de quibus di proprietà  degli odierni ricorrenti”.
I ricorrenti poi, con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 30.3.2011, ebbero conferma che l’erigendo edificio era stato autorizzato dal Comune di Barletta con il permesso per costruire n. 1132/2010.
Anche il Condominio era a conoscenza del rilascio del permesso per costruire impugnato perchè, in data 7.1.2011, riceveva dalla controinteressata formale diffida a rimuovere le finestre sul lato nord del fabbricato in quanto d’ostacolo alla realizzazione del fabbricato assentito dall’anzidetto titolo edilizio (all. 8 della Cooperativa “Santa Marta”).
Giova in proposito richiamare la ormai consolidata giurisprudenza che, ai fini del decorso del termine per impugnare, ritiene non necessaria l’integrale conoscenza del provvedimento, bastando all’uopo la consapevolezza che esso abbia effetti lesivi: “ciò che è sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” – il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività  della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità  dell’interesse ad agire contro di esso” ( C.d.S., sez. IV, 6.10.2015 n. 4642).
Nel caso di specie, tanto i ricorrenti, determinatisi perfino a diffidare la “Santa Marta” Società  Cooperativa dall’intraprendere la costruzione assentita, quanto il Condominio, esplicitamente edotto della incompatibilità  fra lo stato di fatto del fabbricato condominiale e l’erigendo fabbricato in aderenza, avevano quindi ampia ed esaustiva percezione dell’esistenza e della carica lesiva dell’impugnato permesso per costruire più di sessanta giorni prima della notifica del ricorso in decisione.
2. Parimenti tardivo è il gravame avverso le note n. 11464 del 21.2.2011 e n. 48907 del 10.8.2011, con le quali il Comune ha, rispettivamente, riscontrato la diffida dell’8.2.2011 dei ricorrenti ed intimato loro la rimozione delle opere abusive.
Dette note risultano inviate sia all’amministratore del Condominio, sia agli altri ricorrenti presso il domicilio eletto con la predetta diffida.
La effettiva conoscenza da parte dei ricorrenti di dette note ad un periodo risalente a più di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, è comprovata dalle seguenti circostanze:
– la nota n. 11464 del 21.2.2011 risultava allegata agli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo del 30.3.2011 del quale gli odierni ricorrenti (all. 6 del ricorso) erano parte convenuta regolarmente costituita;
– nel ricorso in decisione si afferma che la nota n. 48907 del 10.8.2011 fu inviata ai ricorrenti prima del deposito – avvenuto il 15.9.2011 – della perizia resa in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo (all. 7 del ricorso).
àˆ dunque dimostrato che i ricorrenti conoscevano le note impugnate almeno quattro mesi prima della notifica del ricorso.
3. Determina inoltre l’inammissibilità  del ricorso l’omessa impugnazione del piano di zona in variante al PRG del quale il permesso per costruire costituisce attuazione nella parte, soggetta a gravame, in cui consente la deroga alle distanze fra costruzioni.
I vizi del permesso per costruire, sotto tale profilo, sarebbero dunque derivanti dal presupposto piano di zona, onde l’annullamento del permesso per costruire, stante la conformità  dell’opera al piano di zona, non recherebbe alcuna utilità  alle ragioni dei ricorrenti.
4. E’ infine inammissibile anche la questione avente ad oggetto l’usucapione breve della servitù di veduta e del diritto al rispetto delle distanze, che i ricorrenti oppongono al rilascio del permesso per costruire impugnato.
I titoli edilizi, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 380/2001, vengono infatti rilasciati all’esito della verifica della compatibilità  dell’intervento proposto con le norme e gli strumenti urbanistici vigenti, fatti salvi i diritti dei terzi, in quanto la legge non attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di costituire o comprimere diritti perfetti di terzi, all’atto della concessione del permesso per costruire.
Ne consegue che, se a causa dell’esecuzione materiale di un intervento edilizio debitamente autorizzato, un terzo lamenta la lesione di un diritto antagonista, la controversia che ne deriva ha ad oggetto rapporti interprivati la cui cognizione è riservata al giudice ordinario.
5. Le spese seguono la soccombenza.
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in decisione, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento in via solidale delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna della parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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