Pubblica sicurezza – Circolazione stradale – Autotrasporto – Infrazione ex art. 19 della L.n.  727/1998 – Sanzione della censura ex art. 21 della L.n. 298/1974 – Condizione – Reiterazione stessa grave condotta – Conseguenze

Il provvedimento con il quale si sanziona, nei confronti della ditta di autotrasporto,  la violazione dell’art. 19 della L. 727/1998 (assenza del cronotachigrafo) irrogando anche la censura, applicata ai sensi dell’art. 21 della L. n. 298 del 6 giugno 1974, deve essere annullato se le sanzioni pecuniarie comminate siano di lieve entità  e se non vi sia reiterazione della stessa infrazione, dovendosi applicare la censura solo nei casi di particolare gravità  oppure in caso di segnalazioni cumulative (nella specie erano state emesse due contravvenzioni nella stessa giornata a distanza di circa un’ora, dunque la sanzione riguardava lo stesso comportamento non già  una sua reiterazione in un tempo diverso). 

N. 01347/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02137/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2011, proposto da: 
Carmine Sinesi, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Ambrogia Morgigno, con domicilio eletto presso Nicola Caroppo in Bari, Via Melo, n. 120; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani; 

per l’annullamento
della Determinazione n. 152 del 29.07.2011, del Dirigente del “Settore Infrastrutture, Viabilità  e Trasporti” della Provincia di Barletta Andria Trani, con cui si dispone l’applicazione della prima “sanzione disciplinare della censura prevista dall’art. 21 L. n. 298 del 6 giugno 1974” (autotrasportatore).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e udito per la parte ricorrente il difensore Stefania Morgigno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il sig. Carmine Sinesi, titolare della omonima impresa individuale di autotrasporti, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, emesso dalla Provincia di Barletta, Andria, Trani (BAT), con cui si dispone l’applicazione della censura prevista dall’art. 21 della L. n. 298 del 06 giugno 1974.
La sanzione è stata irrogata sulla base di due verbali di contestazione della medesima infrazione di cui all’art. 19 della Legge 727/1998, accertati e sanzionati in data 04.12.2010 dal Ministero dell’Interno – Sezione Polizia Stradale di Chieti, nei confronti dell’autista Pasquale Ricucci .
Segnalava la Polizia Stradale di Chieti che il sig. Pasquale Ricucci “circolava alla guida di un veicolo adibito al trasporto merci in conto di terzi, sprovvisto dei prescritti 28 fogli di registrazione del cronotachigrafo”, esibendo il solo foglio del giorno con indicata la partenza da Recanati.
La Provincia in applicazione dell’art. 10 comma 3 del Regolamento CE n. 561/2006 ha ritenuto responsabile la ditta individuale per l’infrazione commessa dal conducente.
La commissione provinciale competente alla tenuta dell’Albo degli autotrasporti esprimeva parere favorevole all’irrogazione della sanzione della censura ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 298 del 6 giugno 1974, in considerazione della reiterata infrazione.
Alla Società  veniva inviata la comunicazione di avvio del procedimento, in data 31.05.2011, seguita dalla presentazione di osservazioni in data 07.07.2011, nelle quali si rilevava che il sig Pasquale Ricucci, in sede di redazione dei verbali di contestazione delle infrazioni, avrebbe inopinatamente omesso di esibire il contratto di lavoro occasionale da cui sarebbe emerso che la prestazione lavorativa aveva la durata di un solo giorno.
Il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia emetteva la determinazione n. 152 del 29.07.2011 di irrogazione della sanzione della censura alla Ditta Sinesi Carmine.
Avverso il provvedimento sanzionatorio sono articolati i seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione di legge: art 21 L. 298/1974 artt. 10 e 26 Reg. CE n. 561/2006; Reg. CE n. 3820/1985 e CE n. 3821/1985; art. 8 -bis L. n. 689/1981 e art. 10, lett. b) L. 241/1990; eccesso di potere sotto vati profili.
A) Secondo il ricorrente nessun addebito poteva essere mosso alla ditta Sinesi per l’omessa esibizione dei 28 fogli di registrazione (cd. disco) in quanto il sig. Ricucci era stato assunto per un solo giorno, con contratto di prestazione di lavoro occasionale.
Dal verbale n. 1306000106 del 4.12.2010 risulta che il sig. Ricucci ha dichiarato che si trattava del primo viaggio.
B) Contestato è anche l’addebito della reiterazione, in quanto le infrazioni contestate sarebbero diverse (mancata esibizione dei 28 fogli di registrazione e omessa esibizione del contratto di lavoro stipulato tra il sig. Ricucci e la Ditta “Sinesi Carmine”) ed intervenute a distanza ravvicinata.
C) L’Amministrazione non avrebbe fornito motivazioni sulle ragioni per cui le osservazioni inviate dal ricorrente non sono state ritenute idonee ad evitare l’irrogazione della sanzione contestata.
La Provincia BAT, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Secondo la normativa che disciplina l’autotrasporto di cose per conto terzi, in particolare la Legge 298/74, i conducenti di veicoli adibiti a trasporto per conto terzi devono avere al seguito alcuni documenti atti a provare il rapporto con l’impresa di trasporto. Tali documenti sono stati individuati dal Comitato centrale Albo Autotrasportatori. Tra questi figura il contratto di lavoro, che, in alternativa si prevede possa essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione fornita all’agente o all’ufficio procedente al momento dell’accertamento o nei trenta giorni successivi al ricevimento della formale richiesta.
Le imprese di autotrasporti, pertanto, incorrono nelle sanzioni disciplinari quando siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull’adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 e ss. mm. e ii. e degli articoli 178 e 179 del nuovo Codice della Strada relativi a documenti di viaggio con veicoli senza cronotachigrafo.
La responsabilità  disciplinare ricade sulle imprese, indipendentemente dalla coincidenza della persona del conducente con quella del titolare dell’impresa.
Quanto alla tipologia di sanzione irrogata, essa è conforme a quella proposta dalla Commissione Provinciale per l’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, che può provvedere in modo discrezionale all’irrogazione della censura, nei casi di particolare gravità  oppure in caso di segnalazioni cumulative.
Il regolamento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all’albo dei trasportatori di cose per conto terzi della Provincia di Barletta – Andria – Trani è l’allegato A) del D.P.C. n. 51 dell’08.11.2012, pertanto, successivo al gravato provvedimento.
Pur in applicazione del principio tempus regit actum, osserva il Collegio come il suddetto regolamento richiami l’art. 8-bis della Legge n. 689/1981, in vigore al momento dell’adozione del gravato provvedimento. Tale norma chiarisce che, ai fini della reiterazione, su cui si basa la sanzione della censura nel caso in esame, “le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”.
Nel caso in esame, le violazioni sono contestate dai medesimi ATC Accertatori della Sezione della Polizia Stradale di Chieti, nella medesima località , si collocano nella stessa giornata del 04.12.2010 e in un arco temporale ravvicinato, recando il primo verbale le ore 7,47 e il secondo le ore 8,42.
Ne deriva che non ricorrono gli estremi della reiterazione.
A ciò si aggiunga che le sanzioni pecuniarie irrogate sono di lieve entità  (€ 48,69 la prima ed € 57,69 la seconda), risultando per questo sproporzionata la sanzione della censura, generalmente applicata ai casi di particolare gravità  o a fronte del cumulo di sanzioni di minore entità .
L’assenza della “reiterazione” della infrazione, sanzionata con sanzioni di lievi entità , determina il venir meno dei presupposti per l’irrogazione della censura, di cui al provvedimento gravato che, pertanto, deve essere annullato.
Quanto evidenziato determina l’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la Determinazione n. 152 del 29.07.2011, del Dirigente del “Settore Infrastrutture, Viabilità  e Trasporti” della Provincia di Barletta Andria Trani.
Condanna la Provincia di Barletta, Andria, Trani al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP, spese generali e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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