1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatori – Ricorso – Termine – Decorrenza – Pubblicazione – Albo pretorio – Sito istituzionale 


2. Pubblico impiego – Concorsi – Commissione giudicatrice – Incompatibilità  


3. Pubblico impiego – Concorsi – Commissione giudicatrice – Punteggi – Motivazione 


4. Giurisdizione – Concorsi – Riparto – Attività  autoritativa della p.A.

1. Ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009 dal 1° gennaio 2011 la pubblicazione degli atti delle pubbliche Amministrazioni si intende soddisfatta mediante inserimento del documento nel sito web istituzionale e le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità  legale. Pertanto, alla pubblicazione all’albo pretorio non consegue la presunzione di conoscenza che la legge oggi riconduce solo alla pubblicazione sul sito istituzionale. 


2. I membri delle Commissioni esaminatrici nei concorsi per l’affidamento di incarichi nella p.A. sono tenuti ad astenersi nel caso in cui, in ragione dei rapporti intercorrenti con uno dei candidati, il giudizio che sono chiamati ad esprimere potrebbe non essere imparziale. Nell’ipotesi di mancata astensione del commissario incompatibile, non rileva se alla situazione di incompatibilità  seguano da parte del componente incompatibile atti effettivamente “orientati” a favorire o penalizzare un candidato. Pertanto, il ricorrente che faccia valere tale vizio non è tenuto a dimostrare ex post che il giudizio espresso abbia in concreto favorito uno o più candidati. 


3. Nell’ambito delle operazioni concorsuali per l’affidamento di incarichi nella p.A., quando la stessa commissione si è auto-vincolata prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, la stessa deve poi esplicitare le ragioni dell’assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. 


4. In materia di concorsi i pubblici, il giudice amministrativo ha giurisdizione sui ricorsi avverso atti che siano espressione di attività  autoritativa, precedenti all’assunzione in servizio, mentre l’annullamento della proposta contrattuale rivolta al controinteressato, laddove necessaria, riguarda la fase esecutiva del concorso, successiva all’approvazione della graduatoria, che non implica l’esercizio di potere autoritativo.

N. 01349/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Maria Matteo, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Università  degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso Loredana Papa, in Bari, Via Calefati, n. 133; 

nei confronti di
Luigi Nappi; 

per l’annullamento,
– del verbale del 25 novembre 2014 dei lavori della Commissione nominata dal Consiglio della Facoltà  di Medicina dell’Università  degli Studi di Foggia per la valutazione dei candidati nell’ambito dell’indagine interna per l’attribuzione di un incarico assistenziale di direzione di struttura complessa dell’Azienda Ospedaliero – universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, riportante l’esito delle valutazioni effettuate, mai notificato e conosciuto dalla ricorrente in data 5 dicembre 2014;
– della delibera di Consiglio di Facoltà  di Foggia di approvazione del verbale e affidamento dell’incarico, se esistente, mai comunicata alla ricorrente;
– della nota provvedimentale prot. n. 27205-VII/1 del 10 novembre 2014, emessa dal Preside della Facoltà  di Medicina dell’Università  degli studi di Foggia, prof. Matteo Di Biase, ove interpretata in senso contrario alle prospettazioni della ricorrente;
– della delibera del Consiglio della Facoltà  di Medicina dell’Università  degli Studi di Foggia del 6 novembre 2014, di indizione della procedura e di definizione dei criteri della stessa;
– della nota provvedimentale prot. 997-IV/15 del 19 gennaio 2015, a firma del Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia, prof. Maurizio Ricci, con la quale veniva riscontrata la memoria di partecipazione al procedimento ex art. 10, l. 241 del 1990 e ss.mm. con la mera indicazione di legittimità  dell’operato dell’Amministrazione e senza alcuna annotazione e/o precisazione;
– di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, ivi compresi gli atti endoprocedimentali;
nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere nominata in luogo e vece del prof. Luigi Nappi a dirigere la ridetta unità  operativa complessa a Foggia;
nonchè, ancora, per il risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente in esito alla sua illegittima pretermissione nella procedura per cui è causa.
Con i motivi aggiunti del 24 aprile 2015 per l’annullamento, previa sospensiva
– della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, n. 288 del 15 dicembre 2014, avente ad oggetto il conferimento delle funzioni assistenziali di direzione della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia a conduzione universitaria al prof. Nappi Luigi, mai notificata e conosciuta dalla ricorrente solo in corso di giudizio;
– della nota provvedimentale prot. n. 29042-III/5 del 27 novembre 2014 a firma del Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia, avente ad oggetto “Proposta di incarico di direzione della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia a conduzione universitaria”;
– di ogni altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia e dell’Azienda “Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti” di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Fabrizio Lofoco e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato Matteo Maria impugna gli atti della procedura selettiva bandita dall’Università  di Foggia per l’assegnazione dell’incarico di Direttore della struttura complessa di Ostetricia e ginecologia dell’Azienda ospedaliera universitaria degli “Ospedali riuniti” di Foggia, alla quale hanno preso parte essa ricorrente e il controinteressato che ne è risultato vincitore, entrambi ricercatori confermati del Dipartimento di area medica dell’Università  di Foggia – SSD MED/40, assegnati dall’Università  a detta Struttura complessa per lo svolgimento di attività  assistenziale in regime di convenzione con la ASL ai sensi del dell’art. 6 bis del d.lg. 502/1992.
Il ricorso è affidato a tre motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.lg. n. 165/2001 – violazione degli articoli 51 e 97 Cost. e dei principi regolatori delle procedure selettive – violazione e falsa applicazione dei criteri predisposti dall’amministrazione per la valutazione dei candidati – eccesso di potere per disparità  di trattamento, sviamento, erronea presupposizione di fatto e diritto – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità  e difetto di motivazione.
Immotivatamente la procedura sarebbe stata indetta con urgenza – stante l’imminente trasferimento dell’attuale titolare dell’incarico da conferire – e tanto avrebbe danneggiato la ricorrente che, pochi giorni dopo la conclusione delle operazioni concorsuale, ha ottenuto la formalizzazione della già  conseguita l’abilitazione scientifica nazionale valutabile 5 punti.
La Commissione avrebbe errato nell’attribuire agli aspiranti il punteggio per l’anzianità  maturata nell’attività  assistenziale, dovendosi riconoscere alla ricorrente ulteriori 2 punti, derivanti dalla ricostruzione di carriera, e decurtare di 3 punti il punteggio del controinteressato, prof. Luigi Nappi, non essendo dimostrato che questi avesse prestato servizio tra il 2005 e il 2007, così come abnorme sarebbe l’attribuzione di 5 punti per lo svolgimento delle mansioni di sostituzione primariale per soli 12 giorni da parte del controinteressato.
Al prof. Nappi illegittimamente sarebbe stato attribuito il massimo punteggio per l’esperienza chirurgica maturata (casistica operatoria) benchè nel curriculum presentato:
– non fosse possibile distinguere gli interventi svolti come primo operatore o assistente;
– non fosse documentata l’attività  chirurgica asseritamente svolta nel settembre 2011 presso l’Università  di Tubingen;
– l’allegata esperienza operatoria risalente al 1992 coincidesse con un periodo durante il quale il controinteressato era studente e dunque non abilitato all’attività  chirurgica.
Quanto all’attività  didattica la Commissione illegittimamente,
– avrebbe omesso di attribuire 3 punti per l’insegnamento svolto all’estero dalla ricorrente, mentre li ha riconoscuiti al controinteressato che non aveva allegato la necessaria documentazione;
– avrebbe attribuito ad entrambi i candidati 3 punti per l’attività  didattica nei dottorati di ricerca, benchè la ricorrente avesse documentato un’attività  decennale e il controinteressato solo triennale.
Quanto all’attività  scientifica la Commissione, senza alcuna motivazione, avrebbe:
– attribuito al prof. Nappi il doppio del punteggio assegnato alla ricorrente per le pubblicazioni, benchè fossero valutabili, per l’uno, 60 lavori e, per l’altra, 44 lavori;
– omesso di attribuire alcun punteggio per il brevetto allegato dalla ricorrente;
– attribuito 3 punti a ciascuno degli aspiranti a titolo di “PRIN-premi”, valutabile con un massimo di 5 punti, benchè la ricorrente avesse allegato la qualifica di “responsabile scientifico dell’unità  di ricerca locale” e il controinteressato la meno prestigiosa qualifica di “componente di progetto”, del quale risultava peraltro Responsabile il Presidente di Commissione;
– adottato la griglia di valutazione quando i curricula degli aspiranti erano già  stati consegnati in plichi non sigillati ed erano dunque liberamente accessibili.
2) Violazione di legge per incompatibilità  del Presidente della Commissione e illegittimità  della nomina della restante parte della Commissione – illegittimità  della procedura per violazione del dovere di segretezza e di trattamento dei dati dei concorrenti.
Il presidente della Commissione – prof. Pantaleo Greco avrebbe dovuto astenersi dall’incarico sia perchè in procinto di assumere servizio, come professore ordinario, presso l’Università  di Ferrara su richiesta del Rettore Pasquale Nappi, fratello del contro interessato Luigi Nappi, sia perchè il 6.11.2014, nell’imminenza dell’indizione della procedura di selezione aveva manifestato un significativo favor verso il contro interessato scegliendolo come vicario in caso di suo impedimento.
Illegittima sarebbe anche la nomina degli altri membri della Commissione, l’uno cardiologo l’altro specialista in medicina interna, perchè contraria al dettato dell’art. 35 d.lg. n. 165/2001 che ammette a far parte delle Commissioni concorsuali solo esperti di provata competenza nelle materie di concorso.
3) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione – violazione degli articoli 10 e 10 bis l. 241/1990.
L’Università , cui la ricorrente, in seguito all’accesso ai documenti presentati dal controinteressato, aveva esposto tali doglianze ai fini dell’annullamento della graduatoria e della revisione dei punteggi assegnati ai due candidati, si è limitata, con nota prot. 997-IV/15 del 19.1.2015, ad affermare la correttezza della procedura, invece di entrare nel merito di ciascuna censura, così violando, secondo la prospettazione della ricorrente, gli art. 10 e 10 bis l. 241/90.
Si costituiva in giudizio l’Università  degli studi di Foggia che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità  del ricorso poichè la ricorrente avrebbe impugnato solo atti endoprocedimentali non autonomamente lesivi, ma non la delibera di approvazione della graduatoria finale della selezione pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda ospedaliero universitaria per quindici giorni dal 15.12.2014. Nel merito contesta puntualmente i motivi di ricorso, in particolare quello che lamenta la violazione della normativa sui concorsi pubblici in materia di incompatibilità  e competenza dei membri della Commissione, poichè non applicabile alla selezione in rassegna, ai sensi del vigente Protocollo d’intesa stipulato fra l’Università  e la Regione Puglia, secondo il quale gli incarichi di direzione di struttura complessa vengono affidati dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria, d’intesa con il Rettore, sentiti il Direttore sanitario, il Direttore di Dipartimento, e il Presidente della struttura di raccordo (questi ultimi già  membri della Commissione).
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato, la ricorrente ha impugnato, per illegittimità  derivata, la delibera del Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ospedali riuniti di Foggia” n. 288 del 15.12.2014 di approvazione della graduatoria e la nota prot. n. 29042-III/5 del 27.11.2014 contenente la proposta di incarico di direzione della Struttura complessa di Ginecologia ostetricia a conduzione universitaria.
Resiste la ASL di Foggia che eccepisce l’irricevibilità  dell’impugnazione del ricorso per motivi aggiunti avverso l’atto conclusivo di approvazione della graduatoria pubblicato sul sito web dell’Azienda il 15.12.2014, perchè sarebbe stato notificato oltre il termine di decadenza.
All’udienza dell’8 ottobre 2015, avvisata la parte ricorrente della possibilità  di definire in parte il ricorso per motivi aggiunti con pronuncia di inammissibilità  per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 63 d.lg. 165/2001, la causa è stata trattenuta per la decisione.
1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità  del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti sollevate rispettivamente dall’Università  e dalla Asl.
Entrambe devono essere respinte.
1.1. Nel ricorso principale infatti la ricorrente chiaramente solleva censure avverso tutti gli atti della procedura e dichiara di impugnare, se esistente, per illegittimità  derivata, anche l’atto conclusivo di approvazione del verbale del 25.11.2014 riportante l’esito della valutazione degli aspiranti.
L’interesse a ricorrere, che secondo l’Università  sarebbe carente in quanto gli atti impugnati avrebbero natura meramente procedimentale, sussiste invece perchè l’esito della selezione, in sè lesivo ed espressamente gravato nel ricorso, era stato approvato con delibera commissariale n. 288 del 15.12.2014 già  prima della notifica del ricorso.
1.2. Quanto all’eccezione di irricevibilità  del ricorso per motivi aggiunti sollevata dalla ASL basta osservare che – ammesso che la comunicazione dell’esito della procedura dovesse essere assolta mediante pubblicazione e non mediante comunicazione agli interessati – la pubblicazione della delibera n. 288 del 15.12.2014 di approvazione della graduatoria mediante affissione all’albo pretorio dell’Azienda ospedaliera (all. 12 della nota di deposito del 19.3.2014 dell’Università ) non soddisfa i requisiti di pubblicità  legale ai fini del decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 41 c.p.a.
Infatti ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009 dal 1.1.2011 la pubblicazione degli atti delle pubbliche amministrazioni si intende soddisfatta mediante inserimento del documento nel sito web istituzionale e le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità  legale.
Pertanto alla pubblicazione all’albo pretorio presso la sede dell’Azienda ospedaliera non consegue la presunzione di conoscenza che la legge oggi riconduce solo alla pubblicazione sul sito istituzionale.
Quindi in mancanza di prova contraria deve ritenersi che la ricorrente abbia avuto conoscenza di detta delibera solo quando ne è stata depositata copia in giudizio e dunque il ricorso per motivi aggiunti, notificato entro i successivi 60 giorni, deve ritenersi tempestivo.
2. Nel merito è fondato il secondo motivo, logicamente preliminare agli altri, poichè attiene alla costituzione dell’organo che ha proceduto all’adozione degli atti della selezione.
Se infatti non può ritenersi illegittima la composizione della Commissione giudicatrice per violazione dell’art. 35 d.lg. 165/01 perchè due dei membri chiamati a valutare il curriculum degli aspiranti non sono chirurghi, nè specializzati in ostetricia e ginecologia, bastando all’uopo che abbiano competenze in campo medico, nondimeno tale circostanza assume un significato di sicuro rilievo alla luce del fatto che l’unico esperto in materia fosse l’apicale uscente, il prof. Pantaleo Greco, il quale versava in una situazione di palese incompatibilità  con uno dei candidati.
Nella formazione del giudizio sui titoli presentati dai due candidati, infatti, la più autorevole ed influente opinione del Presidente, professore ordinario e primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia, non può presumersi che sia stata imparziale.
Occorre al riguardo richiamare i principi che presiedono alla corretta esecuzione delle operazioni concorsuali per l’affidamento degli incarichi nella pubblica amministrazione.
La previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, che devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, attua il principio di trasparenza dell’attività  amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità  della determinazione e della verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (C.d.S. 284/2015).
Inoltre i membri delle Commissioni di concorso sono tenuti ad astenersi ogni qual volta il giudizio che sono chiamati ad esprimere potrebbe non essere imparziale in ragione di rapporti intercorrenti con uno dei candidati.
In entrambi i casi non occorre dimostrare ex post che la definizione dei criteri, in un momento in cui i candidati era già  noti, o il giudizio espresso da uno dei membri della Commissione abbiano in concreto favorito uno più candidati.
Infatti, le norme che impongono l’obbligo di fissare previamente i criteri e l’astensione nei casi in cui ricorrano circostanze che potrebbero interferire con l’imparzialità  dell’esaminatore, hanno stabilito che dette circostanze costituiscono un pericolo presunto di violazione del principio di imparzialità , tanto da doversi evitare che coloro che vi sono coinvolti partecipino all’azione amministrativa (C. d. S. 1962/2015) poichè non rileva se alla situazione di incompatibilità  seguano da parte del componente non compatibile atti effettivamente “orientati” a favorire o penalizzare un candidato, essendo sufficiente la possibilità  che ciò si verifichi.
Diverse sono le circostanze di fatti che inducono a ritenere violati detti principi nel caso in decisione.
Il prof. Greco, che avrebbe dovuto assumere servizio il 1.11.2014, termine prorogato su sua istanza al 1.12.2014 (all. ti n. 1 e 2 della nota di deposito del 19.3.2015 dell’Università ), presso l’Università  di Ferrara, in data 6.11.2014, nomina il controinteressato suo vicario, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del CCNL della dirigenza (all. 1 del curriculum del controinteressato – all. 6 della nota di deposito del 19.3.2015 dell’Università  ) che dispone la valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
Il 10.11.2014, con delibera del Consiglio di facoltà  di Medicina di nomina della Commissione esaminatrice, si dà  atto che i ricercatori in servizio presso detta struttura – che saranno gli unici a partecipare alla selezione – sono interessati all’incarico.
In data 25.11.2014 la Commissione si riunisce per definire i criteri di valutazione dei titoli presentati dai due candidati – fra i quali si è dato un peso non trascurabile alla sostituzione del primario – e lo stesso giorno approva la graduatoria che vede il controinteressato precedere al primo posto la ricorrente.
Il prof. Greco in quella stessa riunione avrebbe dovuto astenersi, tanto dal concorrere alla scelta dei criteri di valutazione, quanto dall’applicarli, perchè meno di venti giorni prima aveva già  valutato, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di suo sostituto, lo stesso curriculum che il prof. Nappi ha poi presentato con la domanda di partecipazione alla selezione.
Risponde infatti ad un principio generale l’esigenza che il funzionario chiamato a dare un giudizio riguardo ad una persona – tale è l’attività  di discrezionalità  tecnica di valutazione dei titoli presentati dai candidati di concorso – debba astenersi se si sia già  espresso in merito.
A nulla poi vale obiettare da parte della difesa erariale ( par. 5 della memoria depositata il 19.3.2015) che il protocollo d’intesa fra Università  e Regione preveda che il Direttore uscente partecipi alla scelta del candidato cui attribuire l’incarico di direzione di struttura.
In tal caso infatti il Direttore uscente non ha alcun potere decisionale – riservato invece al Direttore generale dell’Azienda d’intesa con il Rettore – ma si limita ad esprimere un parere.
Nel caso in decisione invece il prof. Greco è stato parte attiva e sicuramente influente – in quanto unico specialista in Commissione delle materie di concorso – della scelta ampiamente discrezionale del suo successore, sulla base dei criteri che pure aveva concorso a stabilire.
Anzi, proprio la necessità  avvertita dal protocollo di intesa, di consultare il Direttore della struttura, dimostra che al parere da questi espresso è riconosciuto un rilevante valore tecnico, determinante nella valutazione dei candidati.
E allora, quand’anche si volesse ammettere che il Direttore della struttura possa essere parte attiva nella scelta del suo successore, perchè così ha deciso l’Università  derogando alla procedura descritta nel protocollo d’intesa, non può, al contrario, ammettersi che egli sia esonerato dall’obbligo di astenersi in caso di incompatibilità  con uno dei candidati o conflitto di interessi.
Il motivo pertanto va accolto e gli atti impugnati devono essere annullati in quanto viziati dalla presenza, nella Commissione valutatrice, di un membro incompatibile.
3. Per quanto assorbente l’accoglimento del secondo motivo non esime il Collegio, anche ai fini conformativi della successiva riedizione della procedura, di rilevare la fondatezza, sotto alcuni profili, del primo motivo di ricorso.
3.1. A ragione la ricorrente lamenta la mancata valutazione del brevetto nazionale di un kit diagnostico di cui è contitolare ( pag. 21 del curriculum – all. 6 del ricorso), non tanto perchè detto titolo dovesse essere certamente valutato, ma perchè, nel verbale delle operazioni di valutazione e nelle schede che riportano i punteggi attribuiti ai titoli, non sono spiegate le ragioni per le quali ad un titolo, sicuramente prestigioso e qualificante come un brevetto, non sia stato attribuito alcun punteggio.
3.2. Parimenti non si evincono le ragioni per le quali l’attività  didattica svolta all’estero dalla ricorrente non abbia ottenuto alcun punteggio perchè, secondo la difesa erariale, in tale occasione la prof. Matteo avrebbe, in realtà , preso parte ad un work shop non assimilabile ad attività  di insegnamento.
La circostanza in sè non ha rilievo, stante il divieto di motivazione postuma, ma neppure esclude, in difetto di accertamenti attestanti il contrario, che la ricorrente, durante il soggiorno di che trattasi, abbia sia partecipato ad un workshop, sia svolto l’attività  didattica allegata con dichiarazione personale.
3.3. Quanto all’attività  assistenziale, non si spiega, negli atti della procedura, perchè non sono stati valutati due anni di servizio prestato dalla ricorrente in attività  assistenziale in convenzione con la Asl di Foggia prima della conferma in ruolo, benchè riconosciuti ai fini della progressione in carriera (all. 3 del curriculum – al. 6 del ricorso).
La giustificazione allegata nelle difese svolte dall’Università , secondo la quale la ricostruzione di carriera, mediante riconoscimento dei periodi di svolgimento delle medesime mansioni esercitate precedentemente all’immissione in ruolo, avrebbe effetti solo a fini economici, non merita adesione per l’evidente ragione che l’anzianità  di servizio, intesa come esperienza maturata nello svolgimento di certe mansioni, è un dato storico in sè neutro che produce, di volta in volta, effetti giuridici previsti normativamente o in via amministrativa, come discrezionalmente stabilito nell’ambito della procedura selettiva, ove è previsto che l’anzianità  sia valutata in quanto accertata.
Per lo stesso motivo non merita censura il riconoscimento del punteggio per l’anzianità  del servizio di attività  assistenziale che il prof. Nappi ha dichiarato di aver svolto nel periodo 2005 – 2007, quando ancora non era ricercatore presso Università , rilevando a tal fine solo l’effettivo svolgimento, da questi dichiarato, dell’attività  assistenziale, null’altro specificando il verbale che ha stabilito detto criterio di valutazione, nè richiedendo che l’attività  fosse prestata in regime di convenzione fra Università  e Regione.
In altre parole il fatto che il controinteressato non fosse ancora inquadrato nel ruolo dei ricercatori dell’Università  di Foggia, e come tale conferito all’Azienda ospedaliera per la prestazione di attività  assistenziale, non esclude tout cort che possa aver prestato – se legittimamente o meno non è oggetto del giudizio – detta attività  ad altro titolo come dichiarato nel curriculum.
3.4. Risulta invece viziata da difetto di motivazione l’attribuzione ai due aspiranti dello stesso punteggio – 3 punti su un massimo di 5 – per “PRIN-premi”, benchè diversi – e apparentemente di diverso peso – siano i titoli allegati (per la ricorrente la qualifica di “responsabile scientifico dell’unità  di ricerca locale”, per il prof Nappi la qualifica di “componente di progetto”).
Occorre premettere, in linea di principio, che l’obbligo di motivazione, in difetto di criteri oggettivi predeterminati sull’attribuzione del punteggio oscillante tra un minimo ad un massimo, non si esaurisce con l’attribuzione del punteggio numerico perchè esso non spiega, potendosi in astratto attribuire n diversi punteggi (all’interno della banda di oscillazione fra il minimo e il massimo), come sia stato scelto quello poi assegnato.
E’ stato infatti ritenuto che quando la stessa commissione si è auto-vincolata prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, la stessa deve poi esplicitare le ragioni dell’assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. (C.d.S. n. 2119/2915).
Nel caso in decisione la Commissione, non avendo nemmeno indicato i sottopunteggi, avrebbe dovuto corredare di una specifica motivazione le ragioni dell’attribuzione ai candidati del medesimo punteggio per titoli così eterogenei.
3.4. Venendo al calcolo del punteggio da attribuire su base proporzionale, fino ad un massimo di 10 punti, alle pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con impact factor, il Collegio osserva che si tratta di applicare un criterio matematico che non richiede altra motivazione oltre l’attribuzione del voto numerico, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo laddove la ricorrente critica l’operato della Commissione nel valutare il numero, non la qualità  dei lavori, senza però aver impugnato detto criterio che questo prevede.
3.5. E’ invece errata l’esecuzione del calcolo del punteggio da assegnare alle pubblicazioni di ciascun candidato.
Sia utilizzando i dati della difesa erariale (78 pubblicazioni del prof. Nappi, cui sono stati attribuiti 10 punti e 44 la prof. Matteo, cui sono stati attribuiti 5 punti) , che quelli, rimasti incontestati, (64 prof. Nappi, 44 prof. Matteo), indicati dalla ricorrente nella memoria del 7.9.2015, il calcolo proporzionale dà  un punteggio maggiore di quello – 5 punti – attribuito alla ricorrente:
a) 78:10=44:X dove X (punteggio da attribuire proporzionalmente alla ricorrente) è pari a 5,64;
b) 64:10=44:X dove X (punteggio da attribuire proporzionalmente alla ricorrente) è pari a 6,87.
In ambedue i casi il punteggio attribuito alla ricorrente è inferiore a quello correttamente calcolato.
3.6. Non sono invece censurabili le operazioni di attribuzione al prof. Nappi del punteggio per la sostituzione primariale, per la casistica operatoria, per l’attività  didattica nei dottorati di ricerca, cui la griglia di valutazione riconosce un punteggio fisso.
Non avendo infatti la ricorrente contestato la legittimità  di tali criteri, che valutano la sussistenza, non già  la consistenza del requisito, è irrilevante che il controinteressato abbia sostituito il primario per soli 12 giorni, abbia operato come assistente e non come primo operatore e, infine, abbia svolto attività  didattica nei corsi di dottorato di ricerca per un periodo di durata inferiore a quello allegato dalla ricorrente, dovendosi considerare solo se detta attività  siano state effettivamente svolte.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti la memoria con la quale la ricorrente ha chiesto di partecipare al procedimento chiedendo l’annullamento della graduatoria e la revisione dei punteggi, quando ormai la selezione si era conclusa, è in realtà  un’istanza di autotutela cui l’Università  ha dato seguito con la nota prot. 997-IV/15 del 19.1.2015 a firma del Rettore, da intendersi quale atto meramente confermativo della procedura non autonomamente impugnabile.
5. Sussiste invece il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento della proposta rivolta al controinteressato con nota prot. n. 29042-III/5 del 27 novembre 2014 a firma del Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia, avente ad oggetto “Proposta di incarico di direzione della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia a conduzione universitaria”, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario.
La concentrazione dinanzi al g.a. della cognizione degli atti successivi alla procedura concorsuale è infatti un’eccezione prevista per gli appalti pubblici ex art. 122 c.p.a., mentre di regola, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti successivi all’approvazione della graduatoria dei concorsi per l’assunzione i pubblici impieghi, comprese quelle incentrate su profili di invalidità  derivata dalla presupposta fase provvedimentale.
Il legislatore non ha infatti sancito, quale effetto del nesso di presupposizione tra contratto di lavoro e graduatoria o presupposti atti concorsuali, nessuna vis attractiva verso la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Bari n. 1160/2015).
Ne consegue che in materia di concorsi i pubblici il g.a. ha giurisdizione sui ricorsi avverso atti che siano espressione di attività  autoritativa, precedenti all’assunzione in servizio (Cons. Stato, V, 2.8.2013, n. 4059), mentre l’annullamento della proposta contrattuale rivolta al contro interessato, laddove necessaria, riguarda la fase esecutiva del concorso, successiva all’approvazione della graduatoria, che non implica l’esercizio di potere autoritativo.
Pertanto in parte qua deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
6. Non può invece essere delibata la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad essere nominata in luogo del prof. Luigi Nappi a dirigere la struttura complessa di ginecologia e ostetrica a conduzione universitaria dell’Azienda ospedaliera di Foggia, trattandosi di questione che implica attività  di valutazione e di giudizio coperta da riserva di amministrazione.
7. Infine la domanda di risarcimento danni è inammissibile, sia perchè priva di allegazioni sull’an e sul quantum, sia poichè l’interesse pretensivo della ricorrente ha ad oggetto la riedizione delle operazioni di concorso, non già  la pretesa di assumere l’incarico di Direttore di struttura che dipende dall’esito, in sè incerto perchè fa seguito ad attività  discrezionali, della ripetizione della selezione a seguito dell’annullamento degli atti impugnati.
Il ricorso pertanto, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto nei limiti sopra spiegati.
7. Le spese sono poste a carico dell’Università  e sono liquidate tenendo conto della parziale soccombenza della ricorrente, mentre sussistono ragioni per compensarle nei confronti dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, stante il ruolo del tutto marginale rivestito nella procedura per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe li accoglie e per l’effetto annulla:
– il verbale del 25.11.2014 della Commissione esaminatrice della selezione per l’affidamento dell’ incarico di direzione della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia a conduzione universitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”;
– la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero’Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, n. 288 del 15 dicembre 2014;
– dichiara l’inammissibilità  per difetto di giurisdizione del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui è chiesto l’annullamento della nota prot. n. 29042-III/5 del 27 novembre 2014 a firma del Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia, avente ad oggetto “Proposta di incarico di direzione della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia a conduzione universitaria”;
– dichiara inammissibili le domande di accertamento e di risarcimento dei danni.
Condanna Università  degli Studi di Foggia al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione per un sesto in € 5.000,00 oltre accessori di legge, e le compensa integralmente nei confronti dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria