1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Concorso – Bando –  Clausola discriminatoria – Impugnazione – Momento – Individuazione 


2. Pubblico impiego- Concorso – Bando – Inserimento categoria protetta – Se comporta stravolgimento posizione organizzativa –  Conseguenze 


3.  Pubblico impiego – Concorso – Bando – Mancato  inserimento di categorie protette –  Motivazione – Necessità 

1.  Quando un bando per un concorso  pubblicato sul BURP contiene una clausola discriminatoria per una determinata categoria di disabili,  questa va impugnata nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in quanto immediatamente lesiva dell’interesse della categoria discriminata.


2.  Non può imporsi alla p.A. in un bando di concorso  di stravolgere la struttura organizzativa, facendosi carico di oneri straordinari per adempiere all’obbligo di inserimento dei disabili.


3. La p.A. prima di affermare che l’inserimento nel posto oggetto di bando di concorso  di una determinata categoria di disabili comporta un onere straordinario , deve accertarsi se le dotazioni già  esistenti nella struttura aziendale consentano o meno ai disabili lo svolgimento delle specifiche mansioni, tale essendo l’onere di motivazione specifica prescritto dall’art. 1 della L.n.  120/1991.

N. 01292/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2015, proposto da: 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Consiglio Regionale della Puglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto D’Addabbo, Pierpaolo Nuzzi, Vincenzo Augusto, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Bari, Via Abate Gimma, n. 147; 
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Augusto, Roberto D’Addabbo, Pierpaolo Nuzzi, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Bari, Via Abate Gimma, n. 147; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Isabella Fornelli, in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33; 

per l’annullamento
– della procedura di selezione pubblica indetta dalla Regione Puglia con atto Dirigenziale n.187 del 01/04/2015, pubblicato il 14/05/2015;
– nonchè di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la nota del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia prot. n.0012130 del 30.06.2015;
– della delibera di G.R. n.2745 del 22/12/2014, unitamente all’allegata Convenzione stipulata in data 03/11/2014.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 d. lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Roberto D’Addabbo, per la ricorrente, e avv. Isabella Fornelli, per la Regione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

I ricorrenti impugnano il bando per l’assunzione, presso la Regione Puglia, di 40 persone con disabilità  ai sensi dell’art. 1 l. 68/1999, nella parte in cui:
1) esclude i non vedenti dalla partecipazione alla procedura;
2) riserva la partecipazione agli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio della provincia di Bari – nell’area B profilo B1.
Lamentano, sotto il primo profilo, la violazione dei principi e delle norme che vietano discriminazioni dei disabili nell’accesso al lavoro, non avendo la Regione indicato, benchè prescritto dall’art. 1 l. 120/1991, in modo esplicito e motivato le ragioni per le quali la condizione di non vedente comporterebbe inidoneità  fisica specifica alle mansioni proprie del profilo predetto.
La Regione infatti, con la nota del 30.6.2015, parimenti impugnata, si sarebbe limitata a ribadire l’incompatibilità  della condizione di privi di vista con le mansioni proprie della qualifica per la quale è stato bandito il concorso, affermando altresì l’insostenibilità  dei costi necessari per dotarsi degli strumenti informatici e delle procedure indispensabili per adeguare le dotazioni già  in uso, al fine di consentire ai non vedenti di attendere a dette mansioni, sebbene siano all’uopo disponibili sistemi informatici liberamente installabili sulle normali postazioni di personal computer.
Sotto il secondo profilo la Onlus ricorrente e -OMISSIS-, che è iscritta negli elenchi dei disabili tenuti dall’Ufficio di collocamento di Taranto, ritengono discriminatoria la riserva a favore degli iscritti agli elenchi provinciali di Bari, benchè si tratti di assunzioni presso Uffici di ambito regionale.
Resiste la Regione Puglia.
Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile, come eccepito dalla Regione, il motivo di ricorso avverso la clausola del bando che riserva la selezione agli iscritti negli elenchi provinciali di Bari.
Tale clausola, già  prevista dalla D.G.R. n. 2745 del 22.12.2014, pubblicata sul BURP n. 9 del 21.1.2015, avrebbe infatti dovuto essere impugnata nel termine di sessanta giorni (il ricorso è stato notificato il 10.7.2015) in quanto immediatamente lesiva dell’interesse alla estensione della procedura ai non vedenti.
E’ invece fondata l’altra censura poichè la motivazione sia del bando che del diniego di rettifica, non indica le ragioni specifiche che impedirebbero ai non vedenti di svolgere le mansioni proprie del profilo B.
Occorre premettere che non è in discussione il principio, ripetutamente affermato dalla Regione, secondo il quale non può imporsi al datore di lavoro di stravolgere la struttura organizzativa, facendosi carico di oneri straordinari per adempiere all’obbligo di inserimento dei disabili.
Tuttavia, prima di affermare che non può imporsi un tale onere al datore di lavoro, deve accertarsi se le dotazioni già  esistenti nella struttura aziendale consntano o meno ai disabili lo svolgimento delle specifiche mansioni, tale essendo l’onere di motivazione specifica prescritto dall’art. 1 della l. 120/1991.
Invece, sia il bando, sia il successivo diniego di rettifica si sono limitati ad un’astratta e apodittica asserzione della impossibilità  per i non vedenti, di attendere alle mansioni del profilo B e -per la Regione – di riconvertire, perchè eccessivamente oneroso, l’organizzazione degli uffici al fine di consentire loro l’espletamento delle mansioni.
E’ mancata dunque la puntuale e specifica motivazione richiesta dall’art. 1 l. 120/1991 che desse conto del perchè, in concreto, le postazioni già  in uso presso l’Ente, ove integrate con convertitori vocali o altri software per non vedenti, accessibili gratuitamente – come asserito dai ricorrenti e ammesso dalla Regione (pag. 11 della memoria depositata il 28.8.2015) – non avrebbero comunque permesso l’espletamento delle mansioni previste dal bando, ma, al contrario, sarebbe stato necessario dotarsi altri mezzi, con oneri e tempi di adeguamento insostenibili.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, gli atti impugnati devono essere annullati per insufficienza della motivazione nella parte in cui escludono i non vedenti dalla selezione, con salvezza delle ulteriori determinazioni.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 d.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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