Giurisdizione – Selezione per incarichi professionali – Comparazione candidati – Insussistenza – Conseguenze 

L’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i limiti entro cui residua la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della pubblica Amministrazione, richiama le “procedure concorsuali di assunzione”. Con tale espressione si fa riferimento alle sole procedure preordinate alla costituzione, ex novo, dei rapporti di lavoro mediante un iter selettivo concorsuale, caratterizzato da una prima fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità . Ne consegue che restano escluse dalla giurisdizione del giudice amministrativo le procedure meramente comparative per l’assegnazione di incarichi professionali di lavoro autonomo e quelle volte al mero inserimento in graduatoria, su cui insiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

N. 01225/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2015, proposto da:
Viviana D’Ambruoso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Maria Alessandra Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, Via Nicolai, 29;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Isabella Fornelli, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di
Raffaele Nicolì;

per l’annullamento
– della determina n. 351 del 28 maggio 2015;
– del verbale n. 6 approvato dalla Commissione esaminatrice il 30 aprile c.a.;
– nonchè di tutti gli altri atti di cui ai verbali della Commissione esaminatrice del concorso suddetto, dai quali la ricorrente risulta attributaria di un numero di punteggi inferiore a quello spettante;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv. Pasquale Procacci, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, per la ricorrente, e avv. Isabella Fornelli, per la Regione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 7.8.2015, Viviana D’Ambruoso impugnava la determina n. 351 del 28 maggio 2015 con cui la Regione Puglia approvava una graduatoria per il conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo per prestazione professionale finalizzata allo svolgimento di attività  di assistenza tecnica nell’ambito del Programma Operativo interregionale Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013.
La ricorrente si classificava al trentacinquesimo posto.
In tesi evidenziava che, sulla base di una più perspicua e maggiormente corretta valutazione del proprio curriculum vitae et studiorum, avrebbe dovuto ricevere punteggi ulteriori che, a loro volta, avrebbero dovuta posizionarla al quinto posto nella detta graduatoria.
Impugnava consequenzialmente il verbale n. 6 della Commissione esaminatrice in data 30.4.2015, nella parte in cui respingeva immotivatamente e parzialmente la richiesta di revisione del punteggio presentata dalla stessa D’Ambruoso, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che, sul caso in esame, non sussista la giurisdizione dell’Autorità  Giurisdizionale Amministrativa, sussistendo su di esso la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Della possibile sussistenza di un assorbente profilo di inammissibilità  del ricorso, in ragione della natura della posizione soggettiva azionata e della sua verosimile estraneità  all’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, il Collegio ha dato avviso alle parti nel corso della camera di consiglio del 2.9.2015.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie oggetto di gravame non possa trovare applicazione la clausola di riserva in favore del Giudice Amministrativo già  prevista dal comma 4 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 per le controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, non trattandosi di vera e propria procedura concorsuale, non essendo prevista alcuna specifica prova d’esame finalizzata alla comparazione dei candidati, bensì trattandosi di un mero inserimento in una graduatoria finalizzata all’assegnazione di incarichi professionali privatistici sulla base di titoli predeterminati.
Ed invero, il comma 1 dell’art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità  dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità  di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Il successivo comma 4, dell’art. 63, conserva, nella materia de qua, uno spazio limitato alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, precisando che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Giova rammentare che “la Corte di Cassazione, al fine di individuare i limiti entro cui residua la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha precisato che l’art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico e all’attività  autoritativa dell’amministrazione, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione, ex novo, dei rapporti di lavoro mediante una procedura selettiva concorsuale, sicchè la norma concerne le sole procedure di reclutamento basate su prove di concorso, nonchè caratterizzate da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità , diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità  (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati (cfr. di recente Cassazione civile, Sez. Un., 06 marzo 2009, n. 5453)” – così, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. 14/12/2009, n. 5325.
In definitiva, “l’affermazione della residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione, contemplata dal d.leg.vo n.165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata, ad avviso del Collegio, a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento (cfr. Consiglio Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 12.7.2011)”, – TAR Campania, Napoli, sez. 8, sent. 12/6/14 n. 3276; TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 14/5/15 n. 712.
Non ignora il Collegio che, con la recentissima pronuncia n. 724/2015 emessa dalla III Sezione di questo Tribunale Amministrativo Regionale (peraltro, appellata dinanzi al Consiglio di Stato), si sia implicitamente affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa in una fattispecie in tutto assimilabile a quella di cui al presente procedimento.
Deve, tuttavia, sul punto evidenziarsi che la questione di giurisdizione, in detta pronuncia, non si pose espressamente in alcun modo e restò priva, pertanto, di una espressa ed argomentata presa di posizione a favore o contro la sussistenza della medesima.
Resta, comunque, non revocabile in dubbio che, nella fattispecie che qui ci occupa, non si sta discutendo di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ma di mere procedure comparative per l’assegnazione di incarichi professionali di lavoro autonomo, chiaramente da considerarsi limitati nel tempo e nell’oggetto, oltre che in tutto e per tutto non necessari rispetto all’organizzazione istituzionale della P.A. resistente.
Ne deriva, di stretta conseguenza, che nel ricorso in esame deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
Da ultimo, la evidente peculiarità  della questione, la sua conclusione in rito, unitamente ai profili di contrasto giurisprudenziale che l’hanno caratterizzata, giustificano ampiamente l’integrale compensazione delle spese di lite promanate dal presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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