1. Contratti pubblici – Bando –  Contratto misto di lavori e servizi – Requisiti tecnico professionali di partecipazione – Requisiti aggiuntivi –  Legittimità  
2. Contratti pubblici – Bando –  Contratto misto di lavori e servizi – Requisiti tecnico professionali di partecipazione – Requisiti aggiuntivi –  Discrezionalità  della stazione appaltante
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse e legittimazione ad agire – Bando – Motivi di ricorso – Criteri di valutazione dell’offerta -Inammissibilità  del motivo  
4. Contatti pubblici – Bando – Valutazione dell’offerta – Criteri di valutazione – Discrezionalità  – Sindacato – Limiti

1. àˆ legittima la previsione del bando relativo ad un contratto misto di lavori e servizi secondo cui i requisiti di capacità  tecnica e finanziaria siano richiesti alle imprese partecipanti sia per la categoria di lavori che per quella dei servizi, trattandosi di prestazioni eterogenee rispetto alle quali, per il principio della combinazione delle differenti discipline, l’operatore economico deve essere qualificato pre tutte le prestazioni di lavori, servizi e forniture secondo le norme previste per ciascuna di esse (nella specie, l’amministrazione legittimamente non ritenendo autosufficiente l’attestazione SOA afferente ai lavori pubblici, aveva richiesto la dimostrazione dell’affidabilità  tecnica e finanziaria per lo svolgimento dei servizi).
2. La previsione di requisiti di partecipazione tecnico finanziari aggiuntivi per la prestazione di servizi, nell’ambito di un contratto misto di lavori e servizi integra esercizio della discrezionalità  della stazione appaltante interessata a verificare il possesso, da parte dell’impresa partecipante, degli strumenti e delle misure adeguate, opportune, congrue ed efficaci per il corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico in relazione allo specifico oggetto dell’appalto da affidare. Le previsioni generali di settore sono volte, infatti, a stabilire un semplice possesso dei requisiti minimi di partecipazione ad una gara e in quanto tali possono sere derogati dall’amministrazione in reazione alle peculiarità  de servizio da affidare. 
3. La clausola del bando di individuazione dei criteri e subcriteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è immediatamente lesiva e pertanto la sua immediata impugnazione è è inammissibile.
4. L’individuazione, da parte della stazione appaltante di criteri e sub – criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispondendo alla ratio di garantire una prestazione di adeguata qualità , è espressione di discrezionalità  amministrativa sindacabile dal giudice nei limiti della illogicità  manifesta, di erroneità  nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Il sindacato del giudice, pertanto, non può spingersi sino alla sostituzione nelle scelte della stazione appaltante. 


N. 00935/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2014, proposto da:
A.T.I. D’Oria Giuseppe & C. S.r.l. – Pagone S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Gargano, con domicilio eletto presso Raffaele Gargano, in Bari, Via P. Amedeo, 190;

contro
Provincia di Bari e Città  Metropolitana di Bari, rappresentate e difese dall’avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 193;

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
del bando di gara d’appalto, inerente al Programma degli interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la sicurezza sulla rete stradale di competenza della Provincia di Bari – Gestione ed aggiornamento informatizzato delle strade e delle relative pertinenze, suddiviso in due lotti funzionali “lotto a”: area nord e “lotto b”: area sud. (prot. n. 96549 del 27/6/2014) CUP C96G13002250003 – CIG LOTTO “A” 5581757397 – LOTTO “B” CIG 5581781764, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/6/2014, 5ª serie speciale, e in Albo della Provincia dal 1/7/2014 al 3/9/2014 (registro n. 4807/2014);
del disciplinare di gara;
nonchè di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e della Città  Metropolitana di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Raffaele Gargano e Marco Vitone, per delega dell’avv. Pasquale Medina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 5 agosto 2014 e depositato in data 8 agosto 2014, la Società  D’Oria Giuseppe & C. S.r.l., quale capogruppo del costituendo raggruppamento di imprese con la società  Pagone S.r.l., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del bando di gara d’appalto emesso dalla struttura “Edilizia Pubblica e Territorio” della Provincia di Bari, inerente ad un programma di interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la sicurezza sulla rete stradale di competenza della detta Provincia, nonchè del disciplinare di gara e di tutti gli atti presupposti e connessi.
Più nel dettaglio, con il bando di gara impugnato, la Provincia di Bari indiceva un gara di appalto mista di lavori e servizi, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006, con prevalenza dei lavori, e consistente nell’affidamento degli interventi necessari per la sicurezza e l’integrità  della rete viaria provinciale riguardante strade, ponti e viadotti, immobili a servizio della rete stradale, opere idrauliche, aree a verde, segnaletica, barriere, impianti di pubblica illuminazione, sistemi di protezione passiva, suddiviso in due lotti (area nord e area sud) per la durata di 24 mesi e per un importo complessivo di sedici milioni di euro, equamente suddiviso fra i due lotti.
Con specifico riferimento ai servizi ricompresi nell’oggetto dell’appalto, gli stessi venivano descritti nel disciplinare come “gestione ed aggiornamento informatizzato delle strade e rilievo topografico della piattaforma stradale”, per un importo pari ad € 270.000,00 per ciascuno dei due lotti.
Il criterio di aggiudicazione prescelto dall’Amministrazione procedente era quello della offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei “criteri e sottocriteri” di valutazione e relativi “pesi e sottopesi”, indicati nel disciplinare di gara.
Tanto premesso, la ricorrente deduceva avverso i provvedimenti in oggetto le seguenti censure di legittimità :
1) violazione di legge, ed in particolare dell’art. 60 del D.P.R. n. 207 del 2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità , nonchè di quello di massima partecipazione alle gare pubbliche. Violazione dell’articolo 44, par. 2, della Direttiva 2004/18/CE.
La ricorrente lamentava, in particolare, la portata restrittiva dei requisiti richiesti dal bando di gara in contrasto con i principi di proporzionalità  e ragionevolezza, che devono orientare l’esercizio della facoltà  di scelta della Stazione appaltante.
Quest’ultima avrebbe dovuto ritenere necessaria e sufficiente, per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità  tecnica e finanziaria, la qualificazione per la parte dei soli lavori pubblici richiesti, a norma dell’art. 60 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Il servizio di gestione informatizzata rientrerebbe, in tesi della società  ricorrente, nella categoria “OS 20-A” più chiaramente esplicitabile come “rilevamenti topografici”. Si stigmatizzava pertanto la natura autonoma di un simile servizio rispetto al complessivo oggetto dei lavori;
2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta irragionevolezza. Sviamento di potere e violazione di legge nell’inibizione, di fatto, della possibilità  di scorporare il servizio rispetto al principale oggetto dell’appalto, costituito dai lavori di manutenzione. Violazione della Direttiva 2004/18/CE 26/02/2014 n. 24, art. 18 “Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità  e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata”. Violazione del principio di massima partecipazione alla gara e quindi eccesso di potere, nonchè violazione della normativa volta a favorire la libertà  dei partecipanti alle gare di pubblica evidenza, e ad impedire o limitare le posizioni di monopolio e/o dominanti.
Con tale articolato secondo motivo la ricorrente lamentava l’effetto limitativo alla partecipazione dei concorrenti che si determinava in conseguenza del bando impugnato per la maggior prevalenza dei requisiti tecnici, previsti in ordine alle qualificazioni informatiche, rispetto all’effettivo e prevalente oggetto manutentivo dei lavori oggetto di gara, afferenti alla categoria OS 20-A, classe I;
3) Eccesso di potere e sviamento di potere sotto il profilo della contraddittorietà  e della violazione dei principi di pariteticità , di chiarezza e di predeterminazione dei criteri di merito, in tema di valutazione delle offerte. Violazione di legge. Violazione del principio della par condicio degli offerenti.
Con il terzo motivo di ricorso si censurava il disciplinare di gara di cui alla procedura di appalto in oggetto, il quale, nella determinazione dei coefficienti per i criteri ed i sub criteri di valutazione qualitativi, indicati in apposita tabella, attribuiva, in tesi, uno sproporzionato apprezzamento allo svolgimento dei servizi, rispetto all’apprezzamento riservato per le modalità  qualitative dell’espletamento dei lavori.
Inoltre, veniva contestata la legittimità  dell’applicazione della c.d. soglia di sbarramento per la sola valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa riservata ai servizi, e non anche per le lavorazioni.
Con atti di costituzione depositati rispettivamente in data 20 marzo 2014 e 7 agosto 2014, si costituivano in giudizio la Città  Metropolitana di Bari e la Provincia di Bari, chiedendo entrambe la reiezione del ricorso.
All’udienza camerale del 3 settembre 2014, con ordinanza n. 498/2014, il Tribunale Amministrativo Regionale in intestazione respingeva l’istanza cautelare per difetto del fumus bonis iuris.
Avverso detta ordinanza non veniva proposta impugnazione.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2015, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la scelta dell’Amministrazione procedente di ritenere in sè la “gestione ed aggiornamento informatizzato delle strade e rilievo topografico della piattaforma stradale” un servizio specifico da commettere in appalto, riconoscendogli natura autonoma.
Detta attività , in tesi della ricorrente, dovrebbe rientrare, invece, nell’oggetto dei lavori di cui alla categoria “OS 20-A” esplicitata come rilevamenti topografici.
Di conseguenza, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto ritenere necessaria e sufficiente, per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità  tecnica e finanziaria, la qualificazione per la parte dei soli lavori pubblici richiesti, a norma dell’art. 60 del D.P.R. n. 207 del 2010.
La censura non coglie nel segno.
Deve anzitutto evidenziarsi che la categoria “OS 20-A” riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale, nonchè l’esecuzione di indagini geognostiche quali, in via esemplificativa, l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonchè l’esecuzione di prove di carico.
Nella definizione in esame, non si fa per nulla riferimento all’utilizzo di metodologie informatiche per l’esercizio di attività  di rilevamento, peraltro assai specifiche al settore stradale, come quelle richieste dal bando di gara in esame e all’art. 61 del “disciplinare descrittivo”.
Deve inoltre evidenziarsi che all’interno di un unico appalto possono pacificamente essere previste prestazioni eterogenee riconducibili alle diverse tipologie di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 163/2006, l’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità  prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 163/2006 per ogni singola prestazione contrattuale, secondo il c.d. principio della combinazione delle differenti discipline, in base al quale, in materia di qualificazione, l’operatore economico deve essere qualificato per tutte le prestazioni di lavori, servizi e forniture secondo le norme previste per ciascuna di tali prestazioni.
Nei contratti misti di servizi e lavori occorre prevedere, perciò, a titolo di requisiti di partecipazione, sia la dimostrazione della capacità  economico-finanziaria e della capacità  tecnico-professionale per l’erogazione dei servizi, in base agli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006, e sia il possesso della qualificazione SOA nella categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.
In base alle censure svolte dalla ricorrente, la Stazione Appaltante avrebbe chiesto ai concorrenti, tramite il disciplinare di gara, il possesso di due requisiti ulteriori, ritenuti essere tuttavia in contrasto con i principi di proporzionalità  e di ragionevolezza dell’agire amministrativo.
Tali requisiti sono (cfr. punto 7 del disciplinare di gara):
– la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente attesti di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) un fatturato per servizi di gestione informatizzata di strade almeno pari ad € 270.000,00 (ex art. 41 del Codice);
– la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (ex art. 42 del Codice).
La censura svolta in punto di carenza di proporzionalità  e ragionevolezza relativamente ai requisiti sopra menzionati è priva di pregio.
Detti requisiti non appaiono nè arbitrari nè eccessivamente limitativi della concorrenza, in ragione delle caratteristiche particolarmente qualificate del servizio complessivamente da rendere, implicante tra l’altro la gestione e applicazione di un sistema informatico nella restituzione descrittivo topografica delle strade interessate e nella gestione dagli interventi di manutenzione. Certamente non poteva essere negata alla Stazione appaltante la discrezionale possibilità  di prevedere requisiti specifici, di natura tecnico-organizzativa e di pregressa esperienza, volti ad assicurare la partecipazione alla gara di imprese che potessero al meglio garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla procedura in esame.
D’altra parte, è riconosciuto e pacifico in giurisprudenza che l’Amministrazione, in una gara d’appalto per l’affidamento di un servizio nell’interesse pubblico, ben possa richiedere, nella lex specialis, in relazione alla peculiarità  del servizio stesso, requisiti aggiuntivi (anche di pregressa esperienza in servizi identici, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2-bis n. 7872/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 3251/2012; Cons. Stato, Sez. V, n. 3809/2011; Cons. Stato, Sez. V, n. 5201/2010).
Nè può valere, come sostenuto dalla ricorrente, il riferimento all’autosufficienza, ai fini della comprova dei requisiti tecnici, economici e professionali, dell’attestazione SOA.
Quest’ultima attiene infatti, al settore degli appalti di lavori pubblici e non a quello dei servizi in cui la previsione dei requisiti di partecipazione è maggiormente affidata alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, con conseguente necessità  di verifica dei requisiti stessi sulla base di quanto richiesto dal bando e dal disciplinare di gara.
Nella specie l’Amministrazione ha ragionevolmente preteso il possesso dei requisiti in questione, potendo costituire, gli stessi, prerequisiti di professionalità  pregressa idonei per correttamente orientare l’affidamento del servizio.
L’esercizio di tale potere discrezionale di individuazione di requisiti aggiuntivi costituisce attuazione dei principi costituzionali di imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 Cost., sostanziandosi, dal punto di vista dell’Amministrazione, nell’apprestare, proprio attraverso la individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara, degli strumenti e delle misure adeguate, opportune, congrue, efficienti ed efficaci per il corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico in relazione all’oggetto dell’appalto da affidare, laddove le previsioni generali contenute nelle relative disposizioni di settore (come l’iscrizione in appositi albi o elenchi) sono volte a stabilire una semplice presunzione di possesso dei requisiti minimi per la partecipazione ad una gara e possono pertanto essere derogati (o meglio incrementati, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo) dall’Amministrazione in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da appaltare.
Di conseguenza, le scelte così operate dalla stazione appaltante sono ampiamente discrezionali e si sottraggono, pertanto, al sindacato del G.A., salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, con riguardo alla specificità  dell’oggetto ed all’esigenza di non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2011, n. 3089).
Tanto premesso, le prescrizioni ulteriori previste dal disciplinare del bando per il solo servizio di gestione informatizzata delle strade, non risultano contrarie, in concreto, a principi di proporzionalità  e di ragionevolezza dell’agire amministrativo, ma hanno l’obiettivo di ricercare una ulteriore professionalità  specifica nei concorrenti interessati alla gara, necessaria ai fini del miglior perseguimento dell’interesse pubblico nel caso di specie.
Di conseguenza, il primo motivo di ricorso non può che essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare nonchè la violazione della normativa volta a favorire la libertà  dei partecipanti alle procedure di pubblica evidenza, data la prevalenza dei requisiti tecnici, previsti in ordine alle qualificazioni informatiche, rispetto all’effettivo e prevalente oggetto dei lavori di manutenzione stradale, afferenti alla categoria OS 20-A classe I.
Deve, in proposito, essere ribadita la legittimità  della scelta operata dell’Amministrazione nel domandare il possesso di requisiti di qualificazione più stringenti per il solo svolgimento del servizio di gestione informatizzata delle strade, di per sè non certo riconducibile alla categoria dei lavori (cfr. art. 61 del “disciplinare descrittivo” di gara).
A ogni modo, la società  ricorrente avrebbe potuto partecipare comunque alla gara di appalto in questione usufruendo degli istituti che l’ordinamento prevede per estendere la partecipazione al massimo numero di concorrenti.
Tali strumenti, come è noto, sono il subappalto e l’avvalimento e la possibilità  di farvi pieno ricorso, nell’ambito della procedura in esame, risulta essere stata espressamente prevista dallo stesso disciplinare di gara (si veda ad es. il punto 4.7 di quest’ultimo, in atti).
Nè può affermarsi la violazione dei principi della par condicio e della massima partecipazione alla gara come in tesi fa parte ricorrente, data la prevalenza della legittima scelta dell’Amministrazione di stabilire condizione di partecipazione ulteriori rispetto a quelle prescritte come indispensabili in via generale ed astratta dal legislatore, purchè vengano rispettati criteri di logicità , proporzionalità  e ragionevolezza e purchè i requisiti introdotti dalla stazione appaltante non appaiono, come nel caso di specie, irragionevoli o illogici.
In conclusione, anche il secondo ordine di censure è infondato e, pertanto, deve essere disatteso.
Con il terzo motivo si censura la violazione dei principi di pariteticità , chiarezza e par condicio tra gli offerenti, per la determinazione – nel disciplinare di gara – di coefficienti per i criteri ed i sub criteri di valutazione qualitativi, che attribuiscono uno sproporzionato apprezzamento allo svolgimento dei servizi rispetto all’apprezzamento relativo ai lavori. Inoltre, si ritiene illegittima l’applicazione della c.d. soglia di sbarramento, per la sola valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa riservata ai servizi, e non anche per i lavori.
La censura è sia inammissibile che infondata.
àˆ inammissibile in quanto con essa si contesta la struttura del meccanismo di valutazione numerica dell’offerta che avrebbe potuto essere oggetto di censura solo se impugnato unitamente ad un atto applicativo concretamente lesivo della posizione del ricorrente.
Nel caso concreto, tale specifica situazione non si è verificata.
La censura è, altresì, infondata in quanto la disciplina di gara prevedeva l’affidamento dell’appalto mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sotto tale criterio di aggiudicazione, come è noto, il prezzo offerto deve essere combinato con la qualità  tecnica della proposta realizzativa, per consentire, da un lato, all’Amministrazione procedente di conseguire il risultato più conveniente sotto i diversi punti di vista e, dall’altro, per i partecipanti, di confidare in una uniforme e trasparente valutazione dell’offerta, in quanto basata su un assetto di elementi valutabili posti in modo appropriato lungo una ragionevole scala di valutazione.
Per tale ragione, il Legislatore dispone che il bando di gara elenchi: i criteri di valutazione, precisi la ponderazione attribuita a ciascuno di essi (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006) e, qualora risulti necessario, preveda i sub-criteri e i sub-pesi, disaggregando il criterio nei suoi aspetti più essenziali, fermo restando il peso o punteggio massimo attribuito ad un dato criterio (art. 83, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006).
L’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti debbono utilizzare metodologie di calcolo che consentono di determinare la valutazione dell’offerta con un unico parametro numerico finale e precisa che tali metodologie sono fissate dal Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici.
Le metodologie di calcolo sono state disciplinate negli Allegati al D.P.R. n. 207 del 2010 (All. P e All. G), ove sono elencati, seppure non tassativamente, alcuni metodi tra cui quello “aggregativo compensatore”, richiamato dalle stazione appaltante nella gara in esame.
Quest’ultima metodologia prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente, secondo le formule indicate dal citato Allegato G.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’individuazione dei punteggi, dei sub-criteri e dei sub-pesi sfugge al sindacato del Giudice amministrativo in sede di legittimità , laddove non vengano in rilievo chiari indici sintomatici di un non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità  manifesta, di erroneità  nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.
Il controllo del G.A. sui parametri della valutazione tecnica dell’organo amministrativo è, dunque, un controllo necessariamente debole, nel senso di una evidente inammissibilità  di un giudizio amministrativo che operi in una logica sostitutiva lì dove vi è lo spazio discrezionale dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2012, n. 3283; Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2012, n. 5209; si veda anche T.A.R. Veneto, Sez. II, 14 febbraio 2013, n. 212).
Del resto, come è noto, in materia di scelte discrezionali tecniche, è consentito all’Autorità  Giudiziaria “solo stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità  a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato” (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 1274/2010).
Tenendo conto di tali nitide indicazioni giurisprudenziali, anche la previsione, nel disciplinare di gara, di una soglia di sbarramento (ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006), limitata alla sola valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa dei servizi, non può ritenersi illegittima.
Anzi, attraverso tale prospettiva viene, da un lato, favorita l’applicazione del principio di concorrenza tra le imprese, e dall’altro lato, la P.A. può riscontrare, da parte del concorrente, la effettiva serietà , affidabilità  e completezza dell’offerta dal medesimo proposta.
Ciò premesso, osserva questo Giudice che, nella fattispecie in esame, non emergono elementi di palese contraddittorietà , irragionevolezze o errori di fatto tali da consentire un sindacato più incisivo sulle valutazione di ordine tecnico e sui parametri, sub-criteri e sub-pesi che avrebbe dovuto applicare la Commissione di gara.
Conclusivamente, anche il terzo motivo di ricorso è da respingere, in quanto inammissibile ed infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della sola Città  metropolitana di Bari, costituendo fatto notorio le vicende (normative ed) amministrative di successione fra enti pubblici nel tempo, che hanno condotto la Provincia di Bari a confluire, nelle more del presente giudizio, nella Città  metropolitana di Bari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale lo respinge, in quanto in parte infondato ed in parte inammissibile.
Condanna la ricorrente A.T.I. D’Oria Giuseppe & C. S.r.l. – Pagone S.r.l., al pagamento delle spese di giudizio in favore della Città  Metropolitana di Bari, liquidate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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