Commercio turismo industria – Demanio – Concessone demaniale marittima – Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione – Violazione del contraddittorio degli interessati ex art. 32 Cod. Nav. 

Sono illegittimi il Testimoniale di Stato e il verbale di acquisizione di manufatti di difficile rimozione esistenti sul pubblico demanio marittimo adottati senza garantire il contraddittorio con il ricorrente, in violazione dell’art. 32 del codice della navigazione. Difatti, l’autorità  marittima può legittimamente esercitare poteri di polizia su un’area di natura privata solo se la diversa natura demaniale dell’immobile sia stata preliminarmente determinata, in contraddittorio degli interessati, con il procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 Cod. Nav.

N. 00924/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2008, proposto da: 
Vito Bellipario, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, Via Dante, n. 193; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore; Capitaneria di Porto di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pro tempore;

per l’annullamento
– della nota prot. n. 20/5719/P del 10 giugno 2008, notificato al sig. Bellipario il 16 giugno 2008;
– del Testimoniale di Stato del 21.11.1995 e verbale di acquisizione di manufatti di difficile rimozione esistenti sul pubblico demanio marittimo in località  “Cala Paura” di Polignano a Mare (BA), predisposto dalla Capitaneria di Porto di Bari;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Natale Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con atto notificato il 24 luglio 2008 e depositato il successivo 7 agosto 2008, il sig. Vito Bellipario ha impugnato la nota della Regione Puglia in epigrafe specificata, con la quale, in risposta alla richiesta formulata dal ricorrente di rilascio della concessione demaniale marittima per l’area pertinenziale al manufatto censito al N.C.E.U. del Comune di Polignano a Mare alla partita 308, Foglio 16, particella 26 (di cui il sig. Vito Bellipario sostiene di essere proprietario giusta atto di compravendita del 13.8.1987), il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio – Gestione Demanio Marittimo, comunica che “..risulta all’Ufficio che l’immobile in questione è ricompreso nel “Testimoniale di Stato” del 21.11.1995″ e che, per tale ragione, “la concessione demaniale dovrà  essere estesa al fabbricato (casotto) e non già  limitata all’area scoperta”.
Contestualmente, il sig. Vito Bellipario ha impugnato altresì il Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione di manufatti di difficile rimozione esistenti sul pubblico demanio marittimo in località  “Cala Paura” di Polignano a Mare (Ba) – Foglio di Mappa 16/B” del 21.11.1995, citato nella nota suddetta e che il ricorrente afferma di non aver mai conosciuto, con il quale alcune unità  immobiliari, tra le quali quella di cui al Foglio 16, particella 26, venivano assunte in consegna dal C.F. (CP) Luigi Accogli nella sua qualità  di rappresentante dell’Amministrazione marittima, al fine di “far constatare formalmente l’acquisizione allo Stato delle opere in questione al fine anche di aggiornare gli atti catastali”.
Ciò premesso, a sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Codice della Navigazione. Eccesso di potere per sviamento; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; falsa rappresentazione dei fatti; erroneità  dei presupposti;
2) Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti. Eccesso di potere erroneità  dei presupposti. Difetto di istruttoria;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 49 del codice della navigazione, dell’art. 31 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (e degli artt. 802 e 803 del regolamento per la esecuzione del codice della marina mercantile – approvato con R.D. n. 5166 del 1879).
Nessuna delle Amministrazioni resistenti si è costituita in giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 23 ottobre 2014 la causa è stata riservata per la decisione.
A seguito del passaggio in decisione del ricorso, il Collegio ha adottato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del Cod.proc.amm., l’Ordinanza n. 125 del 23.1.2015, in quanto ha rilevato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d’ ufficio, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando il termine di giorni trenta per il deposito di memorie vertenti unicamente su tale questione.
In data 19.2.2015 il ricorrente ha depositato una memoria che ha chiarito l’esatto petitum del ricorso de quo, facendo venir meno il dubbio manifestato dal Collegio in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Più nello specifico, il ricorrente ha chiarito che con il ricorso de quo non vuole tutelare in ultima analisi il suo diritto di proprietà , ma vuole contestare l’illegittimità  di un atto adottato senza il rispetto delle regole poste a tutela del contradditorio.
Superato pertanto il dubbio circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, si passa ad esaminare il merito del ricorso.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce, con riferimento al Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione, i vizi di violazione dell’art. 32 cod. nav., di eccesso di potere per sviamento e per difetto di istruttoria, di falsa rappresentazione dei fatti e di erroneità  dei presupposti, vizi che determinerebbero, in via derivata, anche l’illegittimità  della nota regionale.
2. – Con il secondo motivo di gravame, più in generale, il ricorrente deduce l’illegittimità  del Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente per la mancata partecipazione del ricorrente al suddetto procedimento.
Il ricorrente deduce di aver acquistato dalle signore Anna Giannandrea e Michelina Carrieri, con atto di compravendita del 13.8.1987 (documento allegato al ricorso), l’unità  immobiliare di cui alla partita 308, al Foglio 16, particella 26, sito alla via Porto Cala Paura n. 36 “confinante nell’assieme per tre lati con il Demanio marittimo”, che le signore suddette avevano ricevuto a loro volta in successione, così come precisato nello stesso atto di compravendita.
Il Sig. Vito Bellipario deduce altresì che nel 1989 su tale manufatto erano stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono stati oggetto di condono richiesto dal ricorrente nel 2004 e rilasciato dal Comune di Polignano a Mare con provvedimento prot. n. 061 dell’11.2.2008 (documento depositato dal ricorrente in data 28.7.2014 – Allegato n. 1) e che successivamente, con decreto n. 94/93, la Capitaneria di Porto di Bari aveva ingiunto al ricorrente la rimozione delle opere realizzare sul presupposto che quest’ultimo avesse violato l’art. 54 del codice della navigazione e dunque avesse abusivamente occupato zone del demanio marittimo.
Il suddetto decreto di ingiunzione era stato impugnato innanzi a questo Tribunale, il quale aveva accolto il ricorso sotto il profilo della violazione dell’art. 32 del codice della navigazione, riconoscendo che l’atto di compravendita richiamato indicava espressamente come non appartenente al demanio, ma solo confinante con esso, la particella 26 in questione.
Constatato il contrasto tra quanto indicato nell’atto pubblico di compravendita del 1987 (particella 26 confinante con il demanio) e quanto indicato negli atti d’ufficio della Capitaneria di Porto (particella 26 inclusa nell’area demaniale), la Sezione Terza di questo Tribunale, con la sentenza 5 settembre 2005, n. 3777, aveva affermato che “in presenza di una situazione documentale che comprovi univocamente la natura privata dell’area, rappresentata nella fattispecie dall’atto pubblico di compravendita del 28.8.1987 per Atto Notar Maria Antonietta Severo Vernice di Sannicandro di Bari, l’autorità  marittima può legittimamente esercitare su di essa poteri di polizia solo se la diversa natura demaniale dell’immobile venga preliminarmente determinata, in contraddittorio con gli interessati, con il procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 Cod. nav.”.
Questo Tribunale, con la sentenza sopra richiamata, in relazione al decreto di ingiunzione de quo, aveva ulteriormente precisato che “non essendovi certezza, in virtù dell’esistenza del succitato atto di compravendita, riguardo l’appartenenza della particella n. 26, la Capitaneria avrebbe dovuto definire, prima dell’emanazione del provvedimento gravato, la procedura di delimitazione di cui all’art. 32 citato”.
Ebbene, dagli atti in possesso di questo Collegio, anche il Testimoniale di Stato del 21.11.1995 e verbale di acquisizione, allegato alla nota della Regione Puglia, risulta essere stato adottato senza garantire il contraddittorio con il ricorrente.
Con il Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione l’unità  immobiliare di cui al Foglio 16, particella 26 sita in Località  “Cala Paura” di Polignano a Mare (BA) veniva assunta in consegna dal C.F. (CP) Luigi Accogli nella sua qualità  di rappresentante dell’Amministrazione marittima, al fine di “far constatare formalmente l’acquisizione allo Stato delle opere in questione al fine anche di aggiornare gli atti catastali”.
Ebbene, considerata la particolare situazione che si era venuta a creare già  descritta da questo Tribunale con la sentenza sopra richiamata, questo Collegio ritiene che nella fattispecie in esame fosse effettivamente necessario consentire all’interessato di partecipare al procedimento amministrativo di che trattasi.
Il contraddittorio e la partecipazione del ricorrente al procedimento di che trattasi non sono stati garantiti nel caso in esame con conseguente illegittimità  del Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione nella parte in cui si riferisce all’unità  abitativa contraddistinta al Foglio 16 e Particella 26 e, per via derivata, anche della nota regionale del 10.6.2008.
Tali atti pertanto vanno annullati nei limiti dell’interesse fatto dal ricorrente (per quanto riguarda il Testimoniale di Stato e verbale di acquisizione dunque limitatamente alla parte in cui si riferisce all’unità  abitativa contraddistinta al Foglio 16 e Particella 26).
Il ricorso deve quindi essere accolto sotto questo assorbente motivo.
3.- Considerata la peculiarità  delle questioni sottese alla controversia, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti indicati in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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