Pubblico impiego – Rapporto di servizio – ASL – Pensione privilegiata – Equo indennizzo – Riconoscimento – tempestività  della domanda La domanda di equo indennizzo 

Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 l domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo come smura un tantum collegata al riconoscimento della sussistenza di una malattia grave dipendente da cuas adì servizio va presentata nei sei mesi dalla data di notifica o dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità  o lesione. la decorrenza del termine si verifica non dal giorno in cui si è verificata l’infermità  o l’interessato abbia avuto conoscenza della sussistenza del nesso causale tra la gravità  della malattia e lo svolgimento del servizio. 

N. 00888/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Garofalo, con domicilio eletto presso Domenico Garofalo, in Bari, Via Dante Alighieri, 396;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta, in Bari, Lungomare Starita, 6;

per l’annullamento
della determinazione n. 1096 del 21.1.2013 di rigetto dell’istanza di equo indennizzo comunicata con provvedimento finale prot. n. 437/a del 6.2.2013;
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se di contenuto ignoto;
e per il riconoscimento del diritto
del ricorrente a fruire del trattamento di equo indennizzo in relazione alla domanda presentata in data 19.2.2008.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Alessandro Del Vecchio, per delega dell’avv. Domenico Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 7 maggio 2013, -OMISSIS-adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e dei provvedimenti meglio indicati in oggetto, in uno con la conseguente declaratoria del diritto a fruire del trattamento di equo indennizzo in relazione alla domanda presentata dallo stesso in data 19.2.2008.
Esponeva di essere un ex dipendente della AUSL BA/3, con qualifica di vigile sanitario, collocato in quiescenza a far data dal 1.6.1998.
Con istanza del 26.5.2003, il ricorrente inoltrava formale richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, in quanto soggetto affetto da morbo di Parkinson, in tesi insorto a causa dell’attività  di servizio prestata dal 1973 al 1998, in conseguenza della costante esposizione dell’interessato a pesticidi per la disinfestazione.
Con verbale della Commissione medica ospedaliera straordinaria n. 76 del 21.1.2008, -OMISSIS-veniva riconosciuto come soggetto affetto da parkinsonismo.
Tale patologia era ascrivibile alla tabella A categoria 1^, annessa al D.P.R. n. 834/1981 e ss.mm.ii. con una menomazione dell’integrità  fisica, psichica e sensoriale nella misura del 100%.
La Commissione medica rilevava, altresì, quale data di conoscibilità  della patologia il 20.3.1999 e quale data di stabilizzazione della patologia il successivo 26.5.2003.
Successivamente, in data 19.2.2008, il ricorrente presentava altresì istanza alla Amministrazione di appartenenza per la corresponsione dell’equo indennizzo.
Con provvedimento prot. n. 0038060 del 13.7.2009, il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate esprimeva parere negativo in relazione alla domanda di assegnazione di pensione privilegiata avanzata con istanza del 26.5.2003.
All’esito della notifica di tale provvedimento di rigetto, -OMISSIS-proponeva ricorso al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali, al fine di ottenere il riesame della domanda di pensione privilegiata in questione.
Con successiva deliberazione n. 19 del 1.2.2012, il menzionato Comitato di vigilanza disponeva l’accoglimento del ricorso presentato al fine del conseguimento della più volte ricordata pensione privilegiata in favore del-OMISSIS-
Ottenuto il definitivo riconoscimento della prestazione in questione, in data 5.6.2012, il ricorrente reiterava alla AUSL BA/3 l’istanza per la corresponsione dell’equo indennizzo.
In data 21.1.2013, con determinazione n. 1096 comunicata con nota prot. n. 437/DA del 6.2.2013, l’Azienda sanitaria provinciale di Bari rigettava le istanze di equo indennizzo presentate in data 19.2.2008 e 6.6.2012, evidenziando l’intempestività  della domanda presentata in base alle risultanze cronologiche rilevabili dal verbale di visita effettuato presso la commissione medico ospedaliera di Bari del 21.1.2008.
Insorgeva il ricorrente avverso tali risultanze provvedimentali, sollevando tre motivi di ricorso.
Con un primo motivo, ci si doleva dell’illegittimità  del provvedimento finale di rigetto dell’istanza di equo indennizzo per violazione degli artt. 2, comma 1, 6, 7, 12 del D.P.R. n. 461/2001.
In sintesi, il ricorrente incentrava detto motivo sulla ritenuta tempestività  della propria domanda per l’attribuzione dell’equo indennizzo, facendo decorrere il termine decadenziale semestrale per la proposizione della stessa dal propedeutico definitivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità  o lesione da cui risultava affetto.
In particolare, sottolineava il principio della unicità  dell’accertamento di cui al D.P.R. n. 461/2001, tale per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avrebbe in tesi determinato un accertamento definitivo tanto ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, quanto ai fini dell’equo indennizzo.
Con un secondo motivo di ricorso, la difesa del-OMISSIS-evidenziava l’eccesso di potere realizzatosi nel caso di specie per manifesta contraddittorietà  fra atti.
Si rimarcavano, in particolare, delle ritenute contraddittorietà  fra il provvedimento impugnato e le risultanze degli accertamenti precedentemente condotti, oltre che con le norme cui detto provvedimento faceva riferimento.
Da ultimo, con un terzo motivo di ricorso, si censurava altresì il travisamento dei fatti, con riguardo al momento iniziale per la proponibilità  della domanda di equo indennizzo, e la violazione della normativa di settore, con particolare riguardo all’art. 6 del D.P.R. n. 461/2001 che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione resistente, non attribuiva alla Commissione medica la competenza ad esprimere un giudizio medico legale sulla tempestività  dell’istanza e sul momento di conoscibilità  della patologia.
Con comparsa di stile pervenuta in Segreteria in data 25.7.2013, si costituiva l’Amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso venisse respinto per infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica tenutasi in data 8.4.2015, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Come è noto, l’equo indennizzo fu introdotto nel nostro ordinamento, a beneficio degli impiegati dello Stato, dall’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 disponendo che, quando un’infermità  sia riconosciuta dipendente da causa di servizio l’impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità , anche ad un equo indennizzo per la perdita dell’integrità  fisica eventualmente subita, costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantumcollegata alla retribuzione dell’avente diritto al momento della presentazione della domanda e alla gravità  dell’infermità  subita.
Deve subito evidenziarsi in proposito come, riconosciuta la presenza dell’infermità  e la sua dipendenza da causa di servizio, assegnata la relativa pensione privilegiata, non risulti viceversa attribuibile in concreto alcun equo indennizzo per mancanza di un’apprezzabile menomazione dell’integrità  fisica o per spirare dei termini prescritti per introdurre la relativa domanda.
Sul piano ordinamentale, tale beneficio fu in seguito esteso ad altre categorie di pubblici dipendenti quali, in particolare, il personale delle Unità  sanitarie locali (D.P.R. n. 761/1979).
Sul fronte procedimentale, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del più volte citato D.P.R. n. 29 ottobre 2001, n. 461, la presentazione della richiesta d’equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di accertamento della causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio.
La domanda d’equo indennizzo, in relazione alle specifiche patologie di cui agli allegati al D.P.R. n. 834/1981 e ss.mm.ii., deve, in ogni caso, essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità  o lesione.
In proposito la giurisprudenza ha costantemente sancito che il termine semestrale decorre non semplicemente dal giorno in cui si è verificata l’infermità  o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma da quello in cui egli ha avuto la possibilità  di ricollegare con certezza l’infermità  alla prestazione di servizio (cfr. inter plures Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4600/2014; T.A.R. Campania, Sez. I, sent. n. 11830/2010; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 3511/2006).
In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 2, primo comma, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3049/2014) ritiene che il termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità  abbia natura decadenziale e perentoria e che tale termine – si badi – decorre non dalla diagnosi medica della presenza di un infermità , bensì dall’effettiva conoscenza della malattia o lesione e, soprattutto, dalla percezione della natura e della gravità  dell’infermità  e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
In relazione al caso di specie, il fulcro della controversia ruota attorno alla verifica della tempestività  o meno delle due domande di equo indennizzo presentate dal ricorrente in data 19.2.2008 e 6.6.2012.
Ritiene il Collegio che tali domande siano tardive.
Una volta chiarito che la Commissione medica ospedaliera aveva rilevato quale data di conoscibilità  della patologia il 20.3.1999 e quale data di stabilizzazione della patologia il successivo 26.5.2003, a tutto voler concedere, è da questa ultima data che avrebbe dovuto farsi decorrere il termine semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo, in concreto presentata solo in data 19.2.2008, essendo proposta all’esito della formale valutazione della Commissione medica del 21.1.2008, e successivamente reiterata in data 6.6.2012.
Per ciò che è stato chiarito supra è dall’effettiva conoscenza della malattia o della lesione che decorre il relativo termine semestrale decadenziale e perentorio per la proposizione della domanda di equo indennizzo.
In rito, accertata la fondatezza della valutazione di tardività  delle domande di equo indennizzo con conferma del provvedimento gravato in parte qua, le residue censure che attorno alla stessa ruotano possono ritenersi assorbite.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità  della controversia trattata, della materia su cui la medesima incide e della minima attività  defensionale svolta dall’Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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