1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio Contratto di progettazione ed esecuzione lavori – Provvedimenti esecutivi – Impugnazione – Necessità  – Esclusione – Fattispecie
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Valutazione – Commissione – Sindacato del g.a.- Ammissibilità  – Fattispecie
3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente -Aggiudicazione definitiva – Aggiudicazione  provvisoria – Conseguenzialità  – Necessità  
4. Contratti pubblici – Gara – Contratto – Domanda di annullamento – Accoglimento – Presupposti e condizioni
5. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Autotutela – Contratti pubblici –  Onere della prova Necessità  

1. La mancata impugnazione di atti di natura meramente esecutiva non comporta l’inammissibilità  del ricorso (il T.a.r. ha ritenuto che la determina di avviamento della procedura di appalto per l’affidamento della progettazione ed esecuzione lavori e la delibera giuntale di approvazione del progetto esecutivo costituiscono atti facenti parte della sequenza procedimentale in rapporto di immediata derivazione rispetto all’affidamento dell’incarico di progettazione gravato dal ricorrente).
2. La valutazione espressa dalla Commissione di gara per le offerte tecniche proposte da due ditte concorrenti che, pur sostanziandosi in un giudizio identico, si concluda con esito diverso, risulta viziata da difetto di istruttoria e di motivazione.
3. àˆ illegittimo, per violazione dell’art. 12 del d. l.gs. 12 aprle 2006, n. 163  il procedimento seguito dalla Stazione appaltante che, subito dopo l’assegnazione del punteggio di gara, contestualmente provveda nel medesimo giorno a pubblicare le risultanze di gara e a pronunciare l’aggiudicazione definitiva senza che sia stato previamente emesso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
4. Ai sensi dell’art. 122 del c.p.a., deve esser respinta la domanda di annullamento del contratto e di subentro al l’aggiudicatario di una gara qualora si ravvisi il prevalente interesse della Stazione appaltante a garantire la pubblica incolumità  e le censure dedotte non siano tali da determinare la possibilità  per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara all’esito del rinnovo dell’attività  da parte della p.A. (fattispecie in materia di affidamento di progettazione per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico).
5. La domanda risarcitoria diretta ad ottenere il pieno ristoro per il mancato conseguimento del “bene della vita” non può essere accolta allorchè residuino in capo alla p.A. margini di discrezionalità  in sede di rinnovo dell’attività  oggetto di annullamento, senza che sia stata fornita prova da parte del ricorrente dell’esito favorevole che, secondo un criterio di normalità , l’attività  di riesercizio del potere possa garantirgli.

N. 00849/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2014, proposto da C & C Engineering s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Mostaccio, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bavaro in Bari, via Marchese di Montrone, 106;
contro
Comune di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Domenico D’Antuono, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
nei confronti di
D’Amelio Dino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacinto Lombardi e Graziano Coscia, con domicilio eletto presso l’avv. GianDonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, 3;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione gestionale del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Isole Tremiti n. 214 del 22.11.2014 con la quale sono state approvate le risultanze di gara, “i verbali di gara n. 1 del 15.11.2014, n. 2 del 22.2.2014 (rectius del 22.11.2014) e n. 3 del 14.2.2014 (rectius del 22.11.2014) in atti del procedimento, e la relativa graduatoria finale di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità  per lavori di completamento degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico dei versanti collinari e delle strade di accesso dalla marina al centro urbano – isola di San Domino” ed è stato aggiudicato e affidato definitivamente l’appalto dei servizi in questione al controinteressato ing. D’Amelio Dino;
– dei verbali delle operazioni di gara e degli altri atti specificamente indicati in ricorso;
– di qualsiasi altro atto presupposto, esecutivo e/o consequenziale degli atti impugnati;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per la sostituzione della ricorrente nel contratto stipulato;
nonchè per la condanna dell’Ente alle sanzioni alternative previste dall’art. 123 cod. proc. amm.;
in via subordinata, per la condanna dell’Ente al risarcimento di tutti gli anni subiti e subendi dalla società  ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti e di D’Amelio Dino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro, su delega dell’avv. Chiara Mostaccio, Giulio Domenico D’Antuono e Giacinto Lombardi, anche in sostituzione dell’avv. Graziano Coscia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Isole Tremiti in data 11.10.2014 procedeva ad avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva, con riserva di affido delle prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità  inerente i lavori di “Completamento degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del versante collinare dalla marina al centro urbano nell’isola di San Domino” per l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 1.500.000,00.
L’importo dei servizi posti a base di gara era pari ad € 96.395,00 IVA e oneri previdenziali esclusi, calcolato su un importo di lavori di € 1.019.074,00.
Il criterio di aggiudicazione era quello previsto dagli artt. 91 e 57, comma 6 dlgs n. 163/2006, mediante procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dlgs n. 163/2006.
Con determina dirigenziale n. 205 del 14.11.2014 veniva costituita la Commissione di gara con la nomina dei componenti.
In data 15.11.2014 la Commissione procedeva alla apertura dei plichi pervenuti ed alla ammissione dei partecipanti alle successive fasi concorsuali (cfr. verbale n. 1 del 15.11.2014).
L’odierna ricorrente C&C Engineering s.r.l. con istanza di annullamento in autotutela del 20.11.2014 chiedeva, ai sensi dell’art. 243 bis dlgs n. 163/2006, al Comune di Isole Tremiti la sostituzione di due commissari (Minuti, del settore economico-finanziario, e Cassano, dipendente comunale) privi di adeguata professionalità  in funzione dei lavori previsti dal bando di gara.
Con determina del 22.11.2014 n. 212 il Comune di Isole Tremiti, in accoglimento dell’istanza, provvedeva alla sostituzione dei due commissari ed alla nomina della rinnovata Commissione di gara.
In data 22.11.2014 ore 10:00 la Commissione di gara nella sua nuova composizione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche pervenute con assegnazione dei relativi punteggi (cfr. verbale n. 2 del 22.11.2014).
Sempre in data 22.11.2014 ore 12:30 la Commissione di gara procedeva alla valutazione delle offerte economiche (cfr. verbale n. 3 del 22.11.2014).
Contestualmente lo stesso giorno con la gravata determina gestionale n. 214 del 22.11.2014 il Responsabile del Settore Tecnico disponeva “di approvare i verbali di gara n. 01 del 15.11.2014, n. 02 del 22.02.2014 (rectius del 22.11.2014) e n. 3 del 14.02.2014 (rectius del 22.11.2014) … e di affidare quindi al professionista Ing. D’Amelio Dino – via Polonia, 46 – 71030 Carlantino (FG) l’incarico professionale per l’espletamento della progettazione esecutiva e prestazioni accessorie ¦” di cui alla lex specialis di gara.
Con nota del 22.11.2014 prot. n. 4422 venivano rese note le risultanze dell’esito di gara.
Con PEC del 26.11.2014 la C&C Engineering s.r.l. chiedeva l’annullamento del provvedimento di approvazione delle risultanze di gara e dell’affidamento dell’incarico professionale per irregolarità  e preannunciava ricorso.
Con determinazione gestionale del 12.12.2014 n. 244 il Responsabile del Settore Tecnico, previo richiamo del verbale di validazione del suddetto progetto esecutivo, sottoscritto dal Responsabile del Settore e depositato agli atti del procedimento, e della delibera di G.C. n. 98 del 5.12.2014, con la quale si approvava il progetto esecutivo per l’intervento in oggetto, determinava di avviare le procedure per l’appalto relativo alle opere in questione.
L’odierna ricorrente C&C (seconda classificata) impugnava con l’atto introduttivo l’aggiudicazione definitiva (determina n. 214 del 22.11.2014) in favore del controinteressato ing. Dino D’Amelio della procedura di gara de qua.
Contestava, altresì, gli atti ed i verbali di gara in epigrafe indicati.
Invocava, infine, tutela risarcitoria in forma specifica (con declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dal Comune con il controinteressato e subentro nello stesso) ovvero, in subordine, per equivalente e la condanna dell’Ente alle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm., in considerazione della mancata osservanza del termine obbligatorio imposto per legge per la stipula del contratto.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara; eccesso di potere; erroneità  dell’istruttoria; erronea valutazione di documentazione; difetto dei presupposti; ingiustizia ed illogicità  manifesta: il controinteressato ing. Dino D’Amelio sarebbe privo del requisito di qualificazione richiesto dal punto 9, lett. A) del disciplinare di gara (i.e. aver effettuato due progetti e/o servizi ritenuti significativi dal concorrente per il riconoscimento del grado di professionalità  affine all’oggetto); pertanto, la valutazione di professionalità  si sarebbe dovuta desumere, in forza della lex specialis di gara, da due progetti affini; il controinteressato sarebbe, all’opposto, carente di tale requisito, avendo svolto un solo progetto affine, peraltro in quota con altri progettisti, e non due così come invece previsto dal disciplinare di gara; il mancato possesso di tale requisito avrebbe dovuto comportare l’esclusione del D’Amelio;
2) violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara; eccesso di potere; erroneità  dell’istruttoria; erronea valutazione di documentazione e attribuzione di punteggi di merito tecnico; difetto dei presupposti; ingiustizia ed illogicità  manifesta: il controinteressato D’Amelio avrebbe indicato, in ordine al merito tecnico richiesto dalla lettera di invito, i servizi “similari” svolti rispettivamente presso il Comune di Biccari (lavori di consolidamento del versante collinare zona Scuola Media via “Mia Gioia”) e presso il Comune di Celenza Valfortore (completamento dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza); per quanto riguarda le prestazioni in precedenza svolte dall’ing. D’Amelio in favore del Comune di Biccari, si tratterebbe di prestazioni comunque espletate congiuntamente ad altri professionisti per le quali la Commissione non avrebbe potuto attribuire il punteggio massimo pari a 15 come merito tecnico, bensì un punteggio inferiore rapportato alla quota di partecipazione; conseguentemente, venendo in rilievo un raggruppamento di 6 professionisti, di cui il capogruppo deve possedere almeno il 60%, il punteggio da attribuire al controinteressato non avrebbe potuto superare i 5 punti; viceversa, le prestazioni espletate dall’ing. D’Amelio nei confronti del Comune di Celenza Valfortore non sarebbero attinenti ai servizi richiesti dall’avviso pubblico e dalla lettera di invito, trattandosi di supporto al RUP con redazione di relazione sismica, geotecnica ed idraulica; conseguentemente, per dette prestazioni si sarebbe dovuto attribuire un punteggio pari a zero; se i punteggi fossero stati attribuiti secondo i meriti reali, si sarebbe classificata al primo posto la ricorrente C&C ed al secondo posto il controinteressato ing. D’Amelio; peraltro, dal confronto dei due elaborati si riscontrerebbe che quello prodotto dall’ing. D’Amelio sarebbe insufficiente per qualità , quantità  e requisiti individuati in maniera puntuale della lettera di invito; ciononostante, la Commissione attribuiva al progetto dell’ing. D’Amelio il punteggio massimo pari a 45 punti ed alla ricorrente C&C un punteggio pari a 37; peraltro, i giudizi contenuti nel verbale n. 2 del 22.11.2014 relativamente all’aggiudicatario ing. D’Amelio da un lato ed alla ricorrente C&C dall’altro sarebbero identici e differirebbero solo in relazione a meri aggettivi (rispettivamente “ottimo” e “buono”), senza altra motivazione che valga a giustificare la differenza di giudizio finale su identici presupposti;
3) violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara; violazione del procedimento e degli artt. 11 e 12 dlgs n. 163/2006; eccesso di potere; erroneità  dell’istruttoria; difetto dei presupposti; ingiustizia ed illogicità  manifesta: secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbe stato violato dalla stazione appaltante il disposto dell’art. 11 dlgs n. 163/2006 e in particolare il comma 5, poichè all’esito delle risultanze di gara non sarebbe stato adottato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e la stessa stazione appaltante non avrebbe effettuato la verifica di cui all’art. 12, comma 1 dlgs n. 163/2006; in sostanza, in 13 giorni a partire dal 22.11.2014 (data in cui veniva espletata la gara ed affidato l’incarico con la gravata determinazione n. 214/2014) sarebbe stato redatto ed approvato il progetto esecutivo, in violazione delle norme vigenti in materia, non consentendo i doverosi controlli sui contratti pubblici finalizzati alla prevenzione di illeciti penali espressamente richiamati dal citato art. 12 dlgs n. 163/2006.
Si costituivano l’Amministrazione comunale ed il controinteressato ing. D’Amelio Dino, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo sia fondata nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione, sollevata dal Comune di Isole Tremiti e dal controinteressato D’Amelio, di inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione della determina gestionale n. 244 del 12.12.2014 di avviamento delle procedure di appalto e della delibera di Giunta Comunale n. 98 del 5.12.2014 con la quale si è approvato il progetto esecutivo.
Invero, ritiene questo Collegio che i citati provvedimenti costituiscano atti meramente esecutivi e/o consequenziali rispetto agli atti impugnati, a fronte della decisione di procedere alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara per cui è causa in favore del controinteressato D’Amelio con la censurata determina n. 214 del 22.11.2014.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1756, “¦ l’impugnazione dell’atto presupposto, di per sè lesivo dell’interesse del soggetto leso, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell’atto consequenziale nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo, ossia se l’atto successivo abbia carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto, ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente. ¦”.
Nella fattispecie in esame l’eventuale annullamento della censurata determina n. 214 del 22.11.2014 di aggiudicazione definitiva è certamente in grado di determinare l’automatica caducazione della determina gestionale n. 244 del 12.12.2014 e della delibera di Giunta Comunale n. 98 del 5.12.2014, essendo questi ultimi atti dotati di carattere meramente esecutivo rispetto all’atto presupposto e comunque facenti parte di una sequenza procedimentale che li pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente.
Peraltro, anche alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 120, comma 1 cod. proc. amm. gli atti delle procedure di affidamento di incarichi di progettazione sono immediatamente impugnabili in quanto in sè potenzialmente lesivi della sfera giuridica per esempio del secondo classificato (ipotesi ricorrente nel caso di specie).
Nel merito, devono apprezzarsi positivamente le censure di cui ai punti sub 2) e 3) dell’atto introduttivo.
Quanto alla doglianza di cui al punto n. 2), va rimarcato che, come condivisibilmente affermato a pag. 15 dell’atto introduttivo, il giudizio relativamente alle offerte tecniche di entrambi i concorrenti (la ricorrente C&C Engineering s.r.l. ed il controinteressato ing. D’Amelio Dino) formulato dalla Commissione nel verbale n. 2 del 22 novembre 2014 è sostanzialmente identico e differisce unicamente nelle conclusioni ove per il controinteressato D’Amelio viene utilizzato il termine “ottimale”, mentre per la ricorrente C&C Engineering il termine “buono”, senza dare conto di un minimo di motivazione che valga a giustificare la differenza di punteggio finale su identici presupposti (cfr. pag. 3 del citato verbale).
In ciò si è concretizzato il contestato vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.
Inoltre, per quanto concerne la censura sub 3), va sottolineato che sussiste, altresì, nel caso di specie la dedotta violazione dell’art. 12 dlgs n. 163/2006 in tema di “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”.
Infatti, è mancata l’aggiudicazione provvisoria ed inoltre nella stessa data (22 novembre 2014) si è proceduto all’attribuzione dei punteggi (cfr. verbale n. 2), con il verbale n. 3 si è dato atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa era quella dell’ing. D’Amelio, si è proceduto a pubblicare le risultanze della gara con apposito avviso (prot. 4422 – albo 475) e contestualmente con la determina n. 214 sempre del 22.11.2014 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva in favore del controinteressato ing. D’Amelio Dino.
Deve, all’opposto, essere respinta la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) formulata da parte ricorrente.
Per quanto concerne la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con il controinteressato D’Amelio (ed il subentro in detto contratto), la stessa, in considerazione del tenore delle censure formulate ed accolte con la presente sentenza ed in mancanza della dimostrazione della circostanza della stipulazione (e quindi della violazione dei termini di cui all’art. 11 dlgs n. 163/2006), deve essere valutata alla stregua del disposto dell’art. 122 cod. proc. amm. e, pertanto, disattesa.
Preliminarmente, va, infatti, evidenziato che non ricorrono nella fattispecie in esame le gravi violazioni di cui all’art. 121 cod. proc. amm. (i.e. aggiudicazione in caso di omessa pubblicazione del bando; stipulazione del contratto senza l’osservanza del termine dilatorio stabilito dall’art. 11, comma 10 dlgs n. 163/2006; stipulazione del contratto senza l’osservanza della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 10 ter dlgs n. 163/2006) determinanti l’inefficacia del contratto.
Conseguentemente, non è applicabile nel caso di specie la previsione normativa in deroga di cui all’art. 121, comma 2 cod. proc. amm. in tema di “esigenze imperative” che consentono la eccezionale conservazione di efficacia del contratto stipulato con il controinteressato in ipotesi di annullamento giurisdizionale della originaria aggiudicazione.
A tal riguardo, va rimarcato che il decreto legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014 (recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività  produttive”) ha codificato la seguente esigenza imperativa (cfr. art. 9, comma 2 sexies, prima parte):
«Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell’incolumità  pubblica.».
Ciò premesso, poichè nella fattispecie in esame l’annullamento in sede giurisdizionale della originaria aggiudicazione è determinata da violazioni (vizio di motivazione e violazione dell’art. 12 dlgs n. 163/2006) differenti da quelle individuate dall’art. 121, comma 1 cod. proc. amm., trova evidentemente applicazione la previsione di cui all’art. 122 cod. proc. amm. (rubricato “Inefficacia del contratto negli altri casi”):
«Fuori dei casi indicati dal’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità  per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità  di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.».
Ritiene questo Collegio in sede di valutazione ex art. 122 cod. proc. amm. di respingere la domanda finalizzata alla declaratoria di inefficacia ed al subentro, in considerazione dell’interesse prevalente della stazione appaltante (tutela della pubblica incolumità ) e della non dimostrata possibilità  per la ricorrente C&C, alla luce dei vizi (formali e di motivazione) riscontrati, di conseguire con certezza l’aggiudicazione all’esito dell’attività  conformativa della P.A. alla presente decisione (si rimanda sul punto a quanto si dirà  in seguito circa la necessità  del riesercizio del potere da parte della stazione appaltante).
Del resto in tal senso depone anche la considerazione della rilevanza pubblica dell’intervento per cui è causa (i.e.affidamento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva, con riserva di affido delle prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità  inerente i lavori di “Completamento degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del versante collinare dalla marina al centro urbano nell’isola di San Domino”) riconducibile alla species di cui all’art. 9 comma 2sexies decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014 (intervento finalizzato alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, come evidenziato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 96/2014).
Si tratta, in altri termini, di una tipologia di intervento relativamente al quale il legislatore, sia pure ai fini di cui al menzionato art. 121 cod. proc. amm., ravvisa quelle esigenze imperative ritenute prevalenti alla conservazione della efficacia del contratto pur a fronte di una aggiudicazione illegittima.
Dette esigenze non possono non essere considerate prevalenti anche ai fini della valutazione che questo Collegio è tenuto ad operare ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm.
Quanto alla domanda risarcitoria per equivalente formulata in via subordinata, va evidenziato che a seguito del disposto accoglimento delle censure sub 2) e 3), la stazione appaltante dovrà  – come accennato in precedenza – riesercitare il potere amministrativo, motivando adeguatamente il giudizio relativo alle offerte tecniche delle concorrenti, procedendo alla puntuale verifica di cui all’art. 12 dlgs n. 163/2006 ed eventualmente aggiudicando, sussistendone i presupposti, l’appalto de quo alla stessa ricorrente C&C, il che escluderebbe qualsivoglia pregiudizio per la stessa società .
In ogni caso, se all’esito del riesercizio del potere amministrativo l’appalto dovesse essere nuovamente aggiudicato al D’Amelio sulla base di un provvedimento legittimo che si uniformi a quanto statuito nella presente sentenza, comunque non ricorrerebbero i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Invero, depongono in senso certamente sfavorevole all’accoglimento della domanda risarcitoria azionata da parte ricorrente le considerazioni espresse da Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4439 secondo cui la domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento amministrativo (i.e. nella vicenda in esame la determinazione gestionale n. 214/2014 e gli altri atti impugnati in epigrafe indicati), annullato in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, non può essere accolta ove persistano in capo all’Amministrazione significativi spazi di discrezionalità  in sede di riesercizio del potere.
Sul punto si è così espresso Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860:
“La domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento, annullato in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, non può essere accolta ove persistano in capo all’Amministrazione significativi spazi di discrezionalità  in sede di riesercizio del potere e, in tale particolare contesto il privato ha titolo al risarcimento solo ove, sussistendo gli altri requisiti dell’illecito, riesca a dimostrare, e in questo caso proprio lui, che la propria aspirazione al provvedimento era destinata, secondo un criterio di normalità , ad un esito favorevole.”.
Giova, altresì, rammentare quanto condivisibilmente affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2006, n. 4231 (su ipotesi analoga [i.e. annullamento di un atto amministrativo per vizio di istruttoria e di motivazione]):
«¦ L’annullamento di un atto amministrativo per vizi di forma o per difetto di istruttoria e di motivazione, come nella specie, consente il nuovo esercizio del potere e permette la valutazione della domanda di risarcimento del danno soltanto all’esito del nuovo esercizio del potere. Ove dovesse sopravvenire un provvedimento negativo, sarebbe esclusa la sussistenza di un danno risarcibile derivante dal primo provvedimento, salva la verifica degli estremi del danno in caso di annullamento giurisdizionale anche del secondo provvedimento (C. Stato, IV, 4.9.2002, n. 4435).
La domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento negativo (di esclusione) annullato in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, non può essere accolta ove persistano in capo alla pubblica amministrazione significativi spazi di discrezionalità  amministrativa pura in sede di riesercizio del potere e la parte istante non si sia limitata a chiedere il mero danno subito per effetto di una illegittimità  procedimentale, ma abbia richiesto l’intero pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del bene della vita, costituito dalla positiva aggiudicazione rispetto alla gara dalla quale era stata esclusa.
Rispetto al danno richiesto effettivamente, rapportato al mancato conseguimento finale del bene finale, l’accoglimento della domanda presuppone la valutazione circa la spettanza sostanziale della utilità  finale cui aspira il ricorrente, che nella specie non è accertata al di fuori di ogni ragionevole dubbio.
D’altronde, l’accoglimento della domanda demolitoria limitatamente a motivi di censura procedimentale (difetto di motivazione) da un lato non è in grado di consentire una conclusione circa la spettanza “au fond” (secondo la dottrina d’oltralpe) del “bene della vita”; dall’altro grado, sotto altro punto di vista, l’assorbimento dei motivi diversi – non affrontati per l’accoglimento del solo motivo procedimentale – pone l’onere di impugnazione a carico di chi abbia visto respinte o comunque non accolte alcune delle proprie domande. ¦».
Questo principio è stato riaffermato da Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854:
«¦ Osserva la Sezione che la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., sicchè grava sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa).
Il risarcimento del danno non è quindi una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito.
Il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità , evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorchè fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorchè detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà  (Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).
Deve quindi escludersi che l’annullamento di un atto illegittimo per difetto di motivazione possa ex se comportare il diritto al risarcimento dei danni subiti, in quanto tale vizio non esclude (ma, anzi, consente) il riesercizio del potere, con la conseguenza che la domanda di risarcimento non può essere valutata che all’esito nel nuovo eventuale esercizio del potere.
Va dunque respinta la domanda di risarcimento del danno nel caso di accertamento giudiziale dell’illegittimità  di un provvedimento, come nel caso che occupa, per difetto di motivazione, nulla potendo evincersi da detta statuizione riguardo alla fondatezza della pretesa fatta valere dall’interessato ed al nesso di causalità  tra il danno e la condotta dell’amministrazione.
Comunque sarebbe da escludere la responsabilità  della pubblica Amministrazione nel particolare caso di specie, poichè sussistono gli estremi per il riconoscimento della scusabilità  dell’errore di diritto, in ragione della novità  della questione e della complessità  della situazione di fatto. ¦».
Nella vicenda in esame la ricorrente non ha dimostrato che la propria aspirazione al provvedimento era destinata, secondo un criterio di normalità , ad un esito favorevole.
Secondo quanto evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854, pertanto, la domanda di risarcimento proposta da C&C non può essere valutata che all’esito nel nuovo eventuale esercizio del potere.
Da ultimo, non si può non rammentare un recente arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2015, n. 302) perfettamente pertinente rispetto alla fattispecie per cui è causa, la cui applicazione implica, in uno alle considerazioni in precedenza svolte, la reiezione della domanda risarcitoria:
«¦ Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali si può annoverare non solo il difetto di motivazione, ma anche e soprattutto i vizi del procedimento, non reca di per sè alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può, pertanto, costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 14/10/2014, n. 5115).
In altri termini, l’annullamento che non reca alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis, non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, posto che soltanto qualora sia stata accertata la spettanza del c.d. “bene della vita”, che costituisce il presupposto indispensabile in materia di risarcimento degli interessi legittimi di tipo pretensivo, si può configurare una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del relativo danno (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2014 n. 4804 e Sez. III, 14 febbraio 2014 n. 3431; Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2014 n. 318 e 4 settembre 2013 n. 4452 e 8 maggio 2013 n. 2899, nonchè Sez. V, 22 gennaio 2014 n. 318, Sez. IV, 4 settembre 2013 n. 4439 e Cons. Stato, A.P. 3 dicembre 2008 n. 13). ¦».
Queste argomentazioni sono state recentemente recepite dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I n. 422 del 18 marzo 2015.
E’, quindi, evidente che l’annullamento giurisdizionale con la presente sentenza della determina n. 214/2014 e degli altri atti di gara in epigrafe indicati per un vizio formale, quale il difetto di motivazione e l’omesso espletamento dei controlli di cui all’art. 12 dlgs n. 163/2006, non reca di per sè alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può, pertanto, costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente.
Peraltro, non è stato prodotto in giudizio il contratto stipulato dalla stazione appaltante con il controinteressato D’Amelio.
Conseguentemente, non è possibile affermare con certezza che vi sia stata la dedotta violazione del termine dilatorio e della sospensione obbligatoria stabiliti dall’art. 11 dlgs n. 163/2006.
Pertanto, non sussistono i presupposti di legge per l’irrogazione nei confronti dell’Ente resistente delle invocate sanzioni alternative di cui al combinato disposto degli artt. 121, comma 4 e 123 cod. proc. amm.
In ogni caso, l’art. 123 cod. proc. amm. in tema di sanzioni alternative da irrogare nei confronti della stazione appaltante rinvia alle ipotesi di cui all’art. 121, comma 4 cod. proc. amm. e quindi alle violazioni elencate dal comma 1 del citato art. 121 cod. proc. amm. (i.e. aggiudicazione in caso di omessa pubblicazione del bando; stipulazione del contratto senza l’osservanza del termine dilatorio stabilito dall’art. 11, comma 10 dlgs n. 163/2006; stipulazione del contratto senza l’osservanza della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 10 ter dlgs n. 163/2006), ipotesi che – come detto – non ricorrono nel caso di specie relativo alla altre tipologie di violazioni cui fa riferimento l’art. 122 cod. proc. amm.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita, ravvisandosi una delle ipotesi individuate da Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5.
Deve, infine, essere respinta la domanda risarcitoria e la domanda finalizzata alla condanna dell’Ente resistente alle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
2) respinge la domanda di risarcimento del danno sia in forma specifica, sia per equivalente e la domanda finalizzata alla condanna dell’Ente resistente alle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm.
Condanna il Comune di Isole Tremiti al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente C&C Engineering s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il controinteressato D’Amelio Dino al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente C&C Engineering s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
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