1. Leggi, decreti regolamenti – Procedimento di approvazione legge delega –  – Conversione decreto legge in legge – Emendamento – Mancato esame della Commissione – Incidente  di costituzionalità  – Manifesta infondatezza
2.  Leggi, decreti regolamenti – Soppressione sezioni distaccate di tribunale – Incidente di costituzionalità  – Eccesso di delega – Manifesta infondatezza
3. Enti e organi della p.A. – Soppressione sedi distaccate di Tribunale – Deroga – Procedimento – Pareri – Non vincolanti  – Discrezionalità  della p.A.
4. Leggi, decreti, regolamenti – Soppressione sedi distaccate di Tribunale – Deroga – Interpretazione 
5. Enti e organi della p.A. – Soppressione sedi distaccate di Tribunale – Deroga – Procedimento – Controllo preventivo di legittimità  della Corte dei Conti  – Non è necessario 

1. Non è fondata la questione di legittimità  costituzionale inerente il procedimento di formazione della legge delega qualora, sebbene l’emendamento oggetto di impugnazione sia stato introdotto in fase di conversione del decreto legge in legge (nella specie d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148) senza essere stato sottoposto all’esame delle competenti commissioni parlamentari sia stato approvato articolo  per articolo  direttamente dall’Assemblea e con votazione finale, come prevede il combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 72 Cost., a garanzia dell’approvazione di leggi (comprese quelle contenti deleghe legislative) di particolare rilevanza per la vita del Paese).
2. àˆ manifestamente infornata la questione di legittimità  costituzionale per eccesso di delega (violazione dell’art. 76 Cost.) del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 nella parte in cui prevede, sull’intero territorio nazionale, la soppressione di tutte esenzioni distaccate di tribunale, come già  statuito dalla Corte Cost. 24 luglio 2013, n. 237, in quanto il Governo ha effettuato la scelta nel quadro dell’ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e u incremento di efficienza, all’esito di articolata istruttoria, come si evince dalla relazione accompagnatoria del decreto legislativo. 
3. Per l’esercizio del potere di deroga alla soppressione delle sedi distaccate di Tribunale, per la durata di inique anni dall’entrata in vigore del relativo  decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il legislatore riconosce un ampio potere discrezionale in capo al Ministro procedente, nella cui decisione i pareri previsti dall’art. 8 dello s esso decreto non sono  vincolanti. 
4. La deroga alla soppressione delle sedi distaccate di Tribunale attribuita al Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo  7 settembre 2012, n. 155, rientra nella riforma consistente nella totale dismissione in tempi brevi nell’ottica del  risparmio di spesa, di tutte le strutture ove sono allocati gli uffici giudiziari soppressi e la loro concentrazione presso gli uffici giudiziari accorpanti. ciò implica che ammettere un uso generalizzato dello strumento della deroga applicandolo ogniqualvolta l’immobile risponda in linea di principio ai requisiti richiesti dal legislatore, significherebbe frustarne la stessa ratio legis. 
5. Il decreto ministeriale con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto ha esercitato il potere di deroga alla soppressione delle sezioni distaccate, ai sensi dell’ara. 8 del d. lgs. 7 settembre 2012, n. 155, non rientra tra i provvedimenti, che, ai sensi dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1004, n. 20, deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità  della Corte dei Conti. 

N. 00818/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Consiglio Ordine Avvocati di Bari, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Nino Sebastiano Matassa, Pierluigi Balducci e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Marchese di Montrone, n. 47; 

contro
Ministero della Giustizia e Tribunale di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; Comune di Putignano, Comune di Monopoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Bitonto; 

nei confronti di
Carlo De Liddo; 

per l’annullamento
-del D.M. Giustizia in data 8/8/2013 recante individuazione articolazioni territoriali Tribunale di Bari, ex art. 8, c. 1, D.lgs. n. 155/2012 nel numero di tre anzichè di sette;
-del Decreto del Presidente Tribunale Bari n. 65 del 26/8/2013, recante soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Bari con conservazione delle sedi di Altamura, Modugno e Rutigliano per l’esercizio della giurisdizione e dell’attività  amministrativa e conseguente costituzione della Quinta Sezione Civile e della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Bari;
– della nota Ministero Giustizia n. prot. 84755.U del 6/8/2013, recante diniego al mantenimento di tutte le sezioni Distaccate del Tribunale di Bari quali articolazioni;
– delle note Min. Giustizia del 7/8/2013 n. 85150.U e del 9/8/2013 n. prot. 85748.U;
– delle note della Presidenza Tribunale Bari, a firma della Dott.ssa Traversa Maria Luisa, n. prot. 3038 del 7/8/2013 e n. prot. 3053 dell’8/6/2013 recanti accettazione della riduzione delle articolazioni territoriali del Tribunale di Bari sino al numero di tre (Modugno, Altamura e Rutigliano);
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, anche non noto;
e con Motivi Aggiunti depositati il 29 ottobre 2013:
del Decreto del Tribunale di Bari n. 75 del 23 settembre 2013, recante revoca e sostituzione del precedente Decreto n. 65/2013, come integrato dal Decreto n. 67/2013, con conseguente conferma della soppressione delle Sezioni Distaccate di Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Monopoli, Putignano e la trasformazione delle Sezioni Distaccate di Altamura, Modugno e Rutigliano in ˜Articolazioni’;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Pierluigi Balducci, anche in dichiarata sostituzione degli avv.ti Fulvio Mastroviti e Nino Matassa, per la parte ricorrente e avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente gravame i provvedimenti in epigrafe meglio indicati -del Ministero della Giustizia e del Presidente del Tribunale di Bari- con i quali si è disposto in merito alla riorganizzazione della circoscrizione facente capo al Tribunale di Bari, nell’ambito della riorganizzazione generale degli uffici giudiziari prevista dall’art.1 della legge delega n. 148 del 14.9.2011, attuata con il d.lgs. n. 155 del 7.10.2012.
Più precisamente, i provvedimenti gravati vengono censurati nella parte in cui dispongono di prorogare l’utilizzazione dei soli immobili che ospitavano le sedi distaccate di Altamura, Rutigliano e Modugno, le quali vengono individuate come uniche articolazioni del tribunale di Bari.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Bari a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, con atto prodotto in data 18 settembre 2013, eccependo l’inammissibilità  del gravame e chiedendone in ogni caso il rigetto.
Con ordinanza n. 898/2014 sono stati disposti incombenti istruttori, onde verificare il corretto svolgimento dell’iter parlamentare per l’approvazione della legge-delega n. 148/2011.
All’udienza del 4 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione e ridiscussa nella Camera di Consiglio del 18.2.2015, all’esito della quale è stata infine definitivamente decisa.
2.- Il ricorso non può trovare accoglimento poichè infondato. Si prescinde, quindi, dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale.
Le censure articolate avverso i due provvedimenti sono coincidenti, considerata la natura meramente esecutiva del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale; risultano prevalentemente incentrate sull’asserito difetto di motivazione ed istruttoria. Vengono inoltre sollevati profili di incostituzionalità  del decreto legislativo n. 155/2012, già  richiamato sub 1, per violazione dell’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega); ed ulteriori profili di incostituzionalità  sono stati prospettati d’ufficio in relazione alla presupposta legge-delega e posti a base dell’esperita istruttoria.
2.1.- Invertendo quindi l’ordine delle censure e prendendo le mosse dall’esame dei profili di incostituzionalità , potenzialmente suscettibili di inficiare in via derivata la legittimità  degli atti impugnati, deve concludersi che non superano la soglia della non manifesta infondatezza.
2.1.1.- In particolare, quanto al procedimento seguito per l’approvazione della legge-delega, deve osservarsi quanto segue.
La legge n. 148/2011, recante conversione in legge -con modificazioni- del D.L. n.138/2011 e delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, presentava un duplice contenuto, con diversa natura e autonomia. Si compone di un unico articolo ma composto da 6 commi; il primo, di conversione del decreto legge e i successivi recanti la delega legislativa per cui è causa.
Come emerso dagli atti parlamentari, tale delega legislativa è stata inserita nel testo del disegno di legge n.2887 di conversione del decreto legge n. 138/2011, presentato in prima lettura al Senato, in sede di trattazione degli articoli in Assemblea, quando il testo stesso era già  stato esaminato dalla 5^ Commissione permanente (Bilancio) in sede referente nonchè a parere già  espresso da parte delle Commissioni consultive, tra cui la 2^ (Giustizia).
Solo al momento della trattazione in Assemblea dell’articolo unico costituente il disegno di legge, è stato infatti presentato un emendamento governativo (n.1900), interamente sostitutivo del testo, recante appunto la delega di cui si controverte e sul quale è stata posta la fiducia; il testo così rivisto è stato però trasmesso alla Commissione Bilancio per il competente parere circa la copertura finanziaria.
Dopo la discussione in aula e la votazione finale, è stato definitivamente approvato e inviato alla Camera dei Deputati dove, dopo l’esame presso le competenti Commissioni, tra cui quella Giustizia, è stato anche in quella sede discusso ed approvato in Assemblea.
Ebbene, l’iter parlamentare seguito – seppur caratterizzato dall’ormai consueto ricorso alla questione di fiducia che ha comportato l’inevitabile concentrazione della discussione e della votazione sull’unico articolo- ha in realtà  rispettato la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte delle Camere, come richiesto dall’art.72, comma 4, Cost. per i disegni di delegazione legislativa, essendo stata osservata la c.d. “riserva di legge di Assemblea”.
Con l’art. 72, comma 4, il legislatore costituzionale ha inteso garantire infatti che alcune leggi – tra cui quelle contenenti deleghe legislative – in considerazione della relativa rilevanza per la vita del Paese, vengano approvate dal plenum, ovvero in una sede che implichi garanzie di pubblicità  delle sedute e di presenza integrale di tutti gli schieramenti politici; caratteristiche che non si riscontrano nelle sedi cd. “deliberante” e “redigente”.
Nella procedura normale, la Commissione interviene in sede “referente”, ove l’esame del testo avviene senza particolari formalità . In tali casi, infatti, compito della Commissione è quello di preparare il lavoro che successivamente si svolgerà  in Assemblea, con ben altro rigore procedurale e con piena libertà  di modifica di quanto licenziato dalla Commissione stessa.
Orbene, tornando alla procedura seguita per l’approvazione della delega legislativa in questione, non risulta violato l’art.72, commi 1 e 4, Cost., essendo stata rispettata la votazione “articolo per articolo e con votazione finale” – sia pure accentrata in virtù dell’apposizione della fiducia – da parte dell’Assemblea, chiamata a deliberare sull’unico articolo costituente il testo legislativo in questione.
D’altronde, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 237/2013 si è pronunziata sul punto (v. 9.5. della sentenza), ritenendo la questione non fondata.
2.1.2.- Veniamo quindi alla censura di violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega) invece sollevata da parte ricorrente, in cui sarebbe incorso il Governo disponendo, all’art.1 del d.lgs. n. 155/2012 attutivo della delega legislativa in discussione, la soppressione indiscriminata di tutte le Sezioni distaccate, senza operare alcuna istruttoria e contravvenendo altresì ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega legislativa.
Siffatta censura è, in realtà , riproduttiva di questioni di costituzionalità  già  scrutinate -con esito negativo- dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 237/2013 (cfr. in particolare il punto 10.4).
Rinviando pertanto alla pronuncia della Corte in parola e alle considerazioni ivi svolte, si ritiene comunque opportuno riportarne alcuni passaggi.
La Consulta, premettendo che “il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo complessivo, poichè soltanto l’identificazione della sua ratio consente di verificare se la norma delegata sia con essa coerente”, ha ritenuto che “¦Nel caso in esame si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; valutazione che ha richiesto lo svolgimento di un’articolata attività  istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate − le quali, con specifico riferimento alle singole realtà  territoriali, illustrano le modalità  di applicazione dei criteri −, nonchè dai diversi pareri e relazioni sottoposti all’attenzione del Governo e delle Camere” (cfr. punto 10.4.2).
Inoltre, illustrati al successivo punto 10.4.3 i criteri di delega, ha escluso che la loro applicazione manifestasse elementi di irragionevolezza, ritenendo anzi che la scelta operata rispondesse ad un corretto bilanciamento degli interessi.
Più precisamente, ha chiarito che “La scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell’intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nelle ordinanze di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un’ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado”.
2.1.3.- Alla luce di tutto quanto detto, quindi, le questioni di costituzionalità  rilevate d’ufficio in relazione alla procedura seguita per l’approvazione della legge n. 148/11 e da parte ricorrente in relazione all’art. 1 del d.lgs. n. 155/2012 non superano la soglia della non manifesta infondatezza; e di conseguenza, non si configura l’asserita illegittimità  derivata dei provvedimenti impugnati sotto questo profilo.
2.2.- Passiamo quindi a scrutinare le censure specificamente articolate avverso gli atti impugnati.
2.2.1.- I motivi sub 1, 2 e 3 contengono censure incentrate sull’asserito scorretto esercizio del potere di derogare alla soppressione delle Sezioni distaccate, per un periodo di cinque anni e in presenza di certe condizioni, previsto e disciplinato dall’art. 8 del citato d.lgs. n. 155/2012. Tale disposizione così recita al primo comma “Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’ articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 , il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’ articolo 11 , comma 2, gli immobili di proprietà  dello Stato, ovvero di proprietà  comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’ articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonchè ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26 , adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi”.
La pretesa azionata in giudizio afferisce, quindi, al “mantenimento” di tutte le Sezioni distaccate della circoscrizione di Bari per il periodo transitorio suddetto; liddove gli atti impugnati hanno disposto la deroga in via esclusiva per gli immobili sedi delle ex Sezioni staccate di Altamura, Rutigliano e Modugno.
Sostiene parte ricorrente che siffatta decisione sarebbe stata assunta sul presupposto dei pareri favorevoli sottostanti resi, in particolare, dallo stesso Consiglio dell’Ordine e dal Consiglio giudiziario, invece riferiti alla prima proposta del Presidente del Tribunale, di mantenere provvisoriamente tutte e sette le Sezioni staccate (motivo 3); e, peraltro, sulla scorta di una motivazione che si rivela inconsistente poichè fondata sulla sussistenza dei requisiti ex art. 8 d.lgs n. 155 soltanto con riferimento alle tre sedi prescelte, sebbene configurabili quanto meno in relazione a sei delle sedi preesistenti (motivi 1 e 2). Tanto meno la scelta potrebbe ragionevolmente fondarsi sulle ragioni di opportunità  finanziaria, che sembrerebbero emergere dalle note scambiate tra Minstero e Presidenza del Tribunali, poichè non sostenute da adeguata istruttoria e, comunque, esorbitanti dall’ambito dei requisiti previsti dall’art.8 stesso.
Le censure non possono essere condivise.
In primo luogo, deve osservarsi -in punto di fatto- che lo stesso Tribunale di Bari ha rivisto, in corso di procedimento, l’originario parere invocato da parte ricorrente aderendo alla soluzione prospettata -e poi effettivamente adottata- dal Ministero (cfr. nota dell’8.8.2013, prot. 3053 a firma del Presidente F.F.); in ogni caso, come si evince con chiarezza dal tenore dell’art. 8 e non smentito da parte ricorrente stessa, si tratta di pareri non vincolanti.
La norma citata si limita, infatti, a prevedere che il provvedimento derogatorio in parola “..è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate” (cfr. secondo comma).
In secondo luogo, quanto alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento in via temporanea in relazione alle altre sedi staccate, con l’unico caso dubbio di Acquaviva, deve rimarcarsi l’assoluta discrezionalità  del potere di deroga di cui si tratta già  sancita da questa Sezione (cfr. ordinanza n. 544/2013) e condivisa dal Consiglio di Stato (cfr. ordinanza n. 4300/2013).
E’ necessario in proposito rimarcare che provvedimenti impugnati traggono origine dalla riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, che ha comportato anche la soppressione -ex lege- di alcuni tribunali e sedi distaccate, disposta con d.lgs. n.155/2012 in esecuzione della delega legislativa conferita con l. n.148/2011.
Lo stesso decreto legislativo, all’art.8, consente – in via del tutto eccezionale e temporanea – l’uso di immobili, già  sede degli uffici giudiziari soppressi, a servizio del Tribunale accorpante.
Tale strumento è da ritenersi tuttavia di stretta interpretazione in quanto l’obiettivo della riforma, in cui lo stesso si inserisce, è quello di procedere in tempi brevi e nell’ottica di un risparmio di spesa, alla totale dismissione delle strutture, ove sono attualmente allocati tutti gli uffici soppressi e alla conseguente loro concentrazione presso gli uffici accorpanti (v. Linee Guida per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile prevista dall’art.8 del d.lgs. n. 155/2012, emanate dal Ministero della Giustizia in data 15.3.2013).
Ne deriva che, ammettere un uso generalizzato dello strumento della deroga applicandolo ogni qualvolta l’immobile risponda in linea di principio ai requisiti richiesti dal legislatore, significherebbe frustrare la stessa ratio legis.
In tale ottica, le doglianze in esame non sono -come detto- fondate.
Il DM impugnato non appare irragionevole posto che, all’esito dell’articolata istruttoria, le Sedi individuate nell’ambito della circoscrizione di Bari sono risultate essere quelle che maggiormente rispondono alle esigenze sottese alla riorganizzazione giudiziaria, senza che possa configurarsi l’obbligo di ulteriormente motivare in ordine ai possibili ed eventuali effetti negativi che possano derivare dalla mancata utilizzazione degli immobili già  sede degli altri uffici giudiziari soppressi, essendo queste valutazioni rimesse -e, per di più, già  svolte- alla sede di adozione del d.lgs.155.
2.2.2.- Con il motivo sub 4, parte ricorrente lamenta invece la violazione dell’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20 non essendo stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità  della Corte dei Conti il Decreto ministeriale dell’8.8.2013 gravato, con il quale il Ministro della Giustizia ha individuato, ai sensi dell’art.8, comma 1 del d.lgs. n. 155/2012, le sedi ospitanti le soppresse Sezioni distaccate di Modugno, Altamura e Rutigliano, quali locali a servizio del Tribunale di Bari (sopprimendo di fatto e definitivamente -come detto- tutte le altre Sezione distaccate).
Tale censura non appare, tuttavia, condivisibile in quanto il D.M. in oggetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, non rientra tra gli atti che richiedono, ai sensi dell’art.3 citato, il controllo preventivo di legittimità  della Corte dei Conti; ciò che è stato riconosciuto dallo stesso organo di controllo il quale, con nota del 20.8.2013 prodotta dalla difesa erariale, ha restituito i decreti pronunziati ex art. 8 d.lgs. n. 155/2012 in quanto non necessitanti di registrazione (cfr. deposito del 30.9.2013).
3.- In conclusione, il gravame va respinto. Considerata, tuttavia, la novità  e la natura delle questioni trattate, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2014 e 18 febbraio 2015, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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