1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento impugnato – Aggiudicazione – Istanza  cautelare respinta  – Esecuzione del contratto – Improcedibilità  del ricorso
2. Contatti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Contratti di servizi e fornitura – Offerta – Soccorso istruttorio – Limiti e condizioni

1. Nei giudizi con oggetto l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva di una gara la mancata concessione di tutela cautelare e la mancata fissazione dell’udienza di merito prima che venga stipulato il contratto comporta l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 
2. La stazione appaltante non può attuare il soccorso istruttorio chiedendo l’integrazione di documentazione ruspato ad un’offerta di fornitura di beni che priva di quei requisiti che devono ritenersi elementi necessari per l’identificazione dell’offerta stessa nonchè per la valutazione della stessa da parte della commissione, equivalendo altrimenti alla concessione in capo al candidato di un ulteriore termine per modificare il contenuto della propria partecipazione alla gara  (nel caos di specie rileva la circostanza che già  in sede cautelare l’ordinanza di rigetto fosse stata così motivata: “la documentazione prodotta dalla ricorrente non comprova che il materiale da fornire presentasse i requisiti espressamente richiesti dal disciplinare di gara con riferimento ai coperchi dei contenitori”).  

N. 00824/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Contenur S.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Candiano, Maria Assunta Giusti, Chiara Gasparini e Calogero Agozzino, con domicilio eletto presso l’avv. Candiano in Bari, Via Bovio, 41; 

contro
Azienda Municipale Igiene Urbana s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Campanile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Putignani, 50; 

nei confronti di
Jcoplastic s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI “Jcoplastic s.p.a. – Bunder s.a.s.”, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 

per l’annullamento
1) del verbale di gara del 19.11.2013 con il quale la Commissione di gara della A.m.i.u. s.p.a. Bari ha escluso Contenur S.L. dalla procedura di gara ed ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’a.t.i. Jcoplastic-Bunder s.a.s.;
2) dell’avviso del 25.11.2013 prot. 30131/VI con il quale A.m.i.u. s.p.a. Bari ha comunicato alla Contenur S.L. la anzidetta esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara;
3) del provvedimento di aggiudicazione definitiva ove adottato, ovvero ove formatosi per silenzio-assenso ex art. 12, comma 1 D.leg. n. 163/2006;
4) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonchè
per il risarcimento, ai sensi degli artt. 35 D.Lgs. n. 80/98 e 7 L. n. 1034/71, così come modificati dall’art. 7 L. n. 205/00 di tutti i danni comunque connessi alla illegittima adozione dei provvedimenti impugnati;
e con motivi aggiunti depositati il 16 gennaio 2014:
previa sospensione
oltre ai provvedimenti già  impugnati con il ricorso introduttivo:
del provvedimento adottato da AMIU Spa Bari in data 11/12/2013 prot..n. 31474 con il quale è stata disposta la aggiudicazione definitiva in favore dell’A.t.i. Jcoplastic s.p.a.-Bunder s.a.s.;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Municipale Igiene Urbana S.p.A. e di Jcoplastic s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv.ti Calogero Agozzino e Chiara Gasperini, per la ricorrente, e avv. Giuseppe Campanile, per l’azienda resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’Azienda Municipale Igiene Urbana s.p.a. indiceva una gara per la fornitura urgente di contenitori per rifiuti, suddivisa in tre lotti, alla quale partecipavano alcune ditte, tra cui l’odierna ricorrente – successivamente esclusa – e la controinteressata, risultata aggiudicataria dei primi due lotti (A e B).
Avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, nonchè quello di aggiudicazione, è quindi insorta la Contenur S.L., lamentando l’illegittimità  dell’operato dell’Azienda municipale per violazione di legge, con riferimento agli artt. 46, D. Lgs. n.163/06 e 6, L. n. 241/90, ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Secondo la ricorrente infatti, esclusa dalla gara per incompletezza e genericità  della documentazione tecnica presentata, la stazione appaltante avrebbe dovuto piuttosto richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulle irregolarità  riscontrate, avendo la ditta stessa consegnato gli opuscoli illustrativi dei cassonetti, con ulteriori relazioni tecniche, e fornito altresì una propria dichiarazione attestante la corrispondenza alle richieste dell’Azienda delle forniture proposte, così da poter ritenere l’offerta presentata pienamente soddisfacente i requisiti imposti dalla gara.
Con il presente gravame, la parte chiede dunque l’annullamento degli atti suddetti e quelli in epigrafe indicati, previa concessione di idonea misura cautelare anche inaudita altera parte, nonchè il risarcimento dei danni connessi.
Con Decreto n.750 del 19.12.2013, è stata accolta l’istanza di misure monocratiche e fissata per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 16.1.2014.
Per resistere al gravame, si sono costituite l’Azienda Municipale e la ditta controinteressata, insistendo per l’infondatezza delle domande e la reiezione dell’istanza cautelare.
In data 14.1.2014, sono stati inoltre depositati i motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, frattanto adottato.
Alla successiva Camera di Consiglio, la Sezione ha respinto la domanda cautelare con Ordinanza n. 36/2014, considerato che “la documentazione prodotta dalla ricorrente non comprova che il materiale da fornire presentasse i requisiti espressamente richiesti dal disciplinare di gara con riferimento ai coperchi dei contenitori”.
In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie e documenti.
Sono stati in particolare prodotti i verbali di collaudo della fornitura in causa, nonchè l’attestato di buona esecuzione rilasciato dall’Azienda nei confronti della Jcoplastic s.p.a.
All’esito dell’Udienza del 16.4.2015, la causa è passata in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto rilevare come l’avvenuta esecuzione nelle more del giudizio della fornitura di cui è causa, come documentata dalle parti, rende improcedibile l’azione di annullamento qui proposta, non potendo invero la ricorrente trarre più alcuna utilità  da una eventuale pronuncia in tal senso, attesa la sopravvenuta impossibilità  di rifacimento della gara.
La domanda è comunque anche infondata nel merito, considerato che, come già  sommariamente rilevato in sede cautelare, la documentazione prodotta dalla ricorrente non prova la piena rispondenza della fornitura offerta ai requisiti richiesti dal disciplinare relativamente ai coperchi dei diversi contenitori per rifiuti.
La Commissione ha pertanto ritenuto che la documentazione tecnica presentata dalla ricorrente fosse generica ed incompleta, mancando l’indicazione delle particolari specifiche in merito ai coperchi, ed ha quindi correttamente proceduto alla sua esclusione.
Come emerge dalle specifiche tecniche allegate al disciplinare, nonchè dal contenuto dei chiarimenti forniti dal RUP in risposta ai quesiti pervenuti, i suddetti requisiti devono invero ritenersi elementi necessari per l’identificazione dell’offerta stessa, nonchè per permettere alla Commissione una valutazione consapevole e ponderata sul prodotto da acquistare, e pertanto non suscettibili di integrazione postuma attraverso il ricorso al cd. soccorso istruttorio, come invece voluto dalla parte.
Nelle gare pubbliche infatti il ricorso a tale istituto è ammissibile solo se volto a chiarire e completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti, ma non può certo ammettersi laddove sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta presentata dalla concorrente, consentendole così di aggiustare il tiro e modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno alle altre concorrenti.
Alla luce delle suddette considerazioni, non può infine accogliersi la connessa domanda risarcitoria avanzata dalla parte, attesa l’assenza di profili di illegittimità  nell’operato della stazione appaltante che rende evidentemente inconfigurabile una responsabilità  aquiliana in capo alla stessa.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’azione di annullamento e respinge l’azione risarcitoria.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Azienda municipale che liquida in euro 1500,00, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della ditta controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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