1. Leggi, decreti, regolamenti – Incidente di incostituzionalità  – Fondatezza – Effetti dichiarazione illegittimità  costituzionale – Ex tunc  


2. Leggi, regolamenti, decreti – Emersione lavoro irregolare – Lesioni personali  – Causa ostativa emersione lavoro irregolare – Illegittimità  costituzionale – Effetti 

1. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità  di una norma di legge, quali la cessazione della sua efficacia dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in Gazzetta Ufficiale, (art. 136 Cost.), incidono retroattivamente su  rapporti, o situazioni giuridiche, non ancora definitivi o consolidatisi a quella data, quali quelli devianti da un provvedimento amministrativo fondato su detta norma e impugnato con giudizio ancora pendente alla data della pubblicazione della sentenza costituzionale.  


2. L’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale 6 luglio 2012, n. 172, che ha dichiarato l’incostituzionalità  dell’art. 1-ter del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui prevede, quale causa ostativa all’emersione del lavoro irregolare, le condanne riportate per i reati compresi nell’art. 381 c.p.p., comporta l’illegittimità  e l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare, trattandosi di atto non definitivo in quanto sub iudice, emesso sulla base della norma dichiarata incostituzionale, fatta salva la successiva valutazione dell’Amministrazione sugli interessi coinvolti e la pericolosità  del ricorrente (nella specie il ricorrente aveva riportato la condanna per il reato di lesioni personali, reato espressamente ricompreso tra quelli di cui all’art. 381 c.p.p.).

N. 00764/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2011 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2011, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Mazzini, 83; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari; Ministero dell’Interno, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari del Prot. N. P-BA/L/N/2009/102906 col quale veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del sig. Diop Thierno, e comunque di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Paola Patatini e udito per le Amministrazioni il difensore avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Col presente gravame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare, presentata in suo favore dal datore di lavoro, emesso sul presupposto ostativo della condanna riportata dalla parte per resistenza a p.u., lesioni personali e violazione di norme sull’immigrazione.
Avverso il suddetto provvedimento, la parte censura violazione di legge, con riferimento agli artt. 11 Preleggi, 1, 2, 3 e 35 Cost., 2 c.p., e carenza di motivazione.
Con atto del 18.01.2011, si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari, insistendo per l’infondatezza delle doglianze formulate e la reiezione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta.
Alla Camera di Consiglio del 2.2.2011, la domanda cautelare è stata respinta con Ordinanza n.130/2011.
Nelle more, con atto del 13.5.2014, si è costituito l’avv. Uljana Gazidede quale nuovo difensore del ricorrente.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva evidenziando l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 172/2012, che ha dichiarato l’incostituzionalità  dell’art.1-ter del D.L. 78/09, come conv. con L. n. 102/09, nella parte in cui prevede, quale causa ostativa all’emersione del lavoro irregolare, le condanne riportate per i reati compresi nell’art.381 c.p.p.
Alla Pubblica Udienza del 19.3.2015, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini.
Invero, come evidenziato dalla parte, nelle more della definizione del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità  dell’art.1ter, D.L. 78/09, nella parte in cui prevede, quale causa ostativa all’emersione, l’aver riportato una condanna per uno dei reati previsti nell’art.381 c.p.p. – ossia quelli per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato – senza che sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al giusto gli interessi coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o meno pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Come noto, una pronuncia di illegittimità  costituzionale di una norma di legge comporta la cessazione dell’efficacia della stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art.136 Cost.), con effetti tuttavia ex tunc nei confronti di quei rapporti, o situazioni giuridiche, non ancora definitivi o consolidatisi a quella data.
Ne deriva che la sentenza de qua, ancorchè intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, produce effetti anche nei confronti di questo.
Invero l’atto qui gravato – non definitivo in quanto sub iudice – è stato emesso sulla base della norma dichiarata incostituzionale, in considerazione della condanna riportata dal ricorrente per il reato, tra gli altri, di lesioni personali, reato espressamente ricompreso tra quelli di cui all’art.381 c.p.p.
Esso va dunque ritenuto conseguentemente illegittimo, fatta salva la successiva valutazione dell’Amministrazione sugli interessi coinvolti e la pericolosità  del ricorrente, come indicato dal Giudice delle Leggi.
Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso va quindi accolto, col conseguente annullamento dell’atto impugnato.
In considerazione della particolarità  della vicenda, le spese di lite possono tuttavia compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, da liquidarsi con successivo decreto collegiale ad istanza di parte in considerazione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto infine che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria