1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatori – Ricorso – Termine – aggiudicazione – Decorrenza dalla comunicazione – Accesso – Irrilevanza
2. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitanti – Mutamento rappresentante legale della società  – Continuità  della titolarità  in capo alla società  – Sussiste

3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Aggiudicazione – Ricorso – Termine – Decorrenza – Fattispecie 

 

 

 1.  àˆ irricevibile per tardività , in quanto notificato oltre il termine previsto dall’art. 120 del c.p.a. (che prevede altresì la dimidiazione dei termini in materia di appalti) il ricorso avverso la comunicazione recante l’aggiudicazione definitiva atteso che detta comunicazione, prevista dall’articolo 79, commi 2 e 5 del d. lgs. n. 163 del 2006, rappresenta la condizione sufficiente per realizzare la piena conoscenza del provvedimento lesivo ed è quindi idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’eventuale impugnazione, con riserva, da parte del ricorrente,  di impugnare con motivi aggiunti i provvedimenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti di gara, che sia stata  evasa dalla stazione appaltante dopo la decorrenza del termine decadenziale suindicato. 
2. àˆ irrilevante, in quanto afferente alla mera mutazione soggettiva degli organi della società  di rilevanza meramente privatistica, l’avvicendamento del rappresentante legale della stessa, non incidendo, detta circostanza, sulla titolarità  della  licenza prefettizia prevista dall’art. 134 TULPS (nella specie trattasi di affidamento di servizi di vigilanza), nonchè sulla  continuità  dell’esercizio di attività  di impresa da parte dell’aggiudicataria e sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge,   per tutta la durata del procedimento di gara fino all’aggiudicazione oggetto di impugnazione. 


3. La decorrenza del termine di impugnazione dei provvedimenti in materia di appalto è una regola generale di diritto prevista dall’art. 120 c.p.a. cui la C.G.U.E. (cfr. Corte di Giustizia, Sez. V, 8 maggio 2014, causa C-161/13) ha applicato un temperamento prevedendo che detto termine per l’impugnazione di un’aggiudicazione possa nuovamente cominciare a decorrere soltanto qualora sia intervenuta una nuova statuizione della stazione appaltante nel contesto del procedimento di gara, adottata dopo l’aggiudicazione ma prima della sottoscrizione del contratto; qualora, invece, il concorrente escluso dall’aggiudicazione abbia avuto conoscenza dopo la scadenza del termine di ricorso di un’illegittimità  commessa dalla stazione appaltante comunque prima della decisione di aggiudicazione, la decorrenza per l’impugnazione è ferma al termine ordinario.
 
 

N. 00701/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vis S.p.A., capogruppo in R.T.I. con Metronotte S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso Marco Palieri, in Bari, Via Venezia, 14;

contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Angelini e Monica Boezio, con domicilio eletto presso Gianluca Angelini, in Bari, Via Cognetti, 36 – Sede Legale AQP S.p.A.;
Pura Depurazione S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Angelini e Monica Boezio, con domicilio eletto presso Gianluca Angelini, in Bari, Via Cognetti, 36 – Sede Legale AQP S.p.A.;
U.T.G. – Prefettura di Lecce, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di
Sveviapol Sud S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Donato Pennetta, con domicilio eletto presso Mariano Alterio, in Bari, Via Giorgio La Pira, 11;

per l’annullamento
a) della comunicazione di aggiudicazione prot. 0016609 del 14.2.2014, con relativo provvedimento del Direttore Generale nella stessa indicato, per i lotti 9 (Cig 537675703E di euro 57.816,00) e 10 (Cig 5376789AA di euro 90.864,00);
b) dei verbali di gara della commissione giudicatrice, nei limiti di interesse della ricorrente;
c) della nota Acquedotto Pugliese del 8.8.2014, prot. 79964;
d) della nota senza protocollo, citata nella comunicazione AQP S.p.A. sub c, con cui la Prefettura ha dichiarato ab origine il possesso della licenza prefettizia in capo a Sveviapol Sud S.r.l.;
e) del contratto di appalto, laddove stipulato;
f) di ogni altro provvedimento, comunicazione e/o atto presupposto, successivo e non conosciuto;
nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente;
e, per motivi aggiunti,
per l’annullamento
della licenza ex D.M. n. 269/2010 rilasciata dalla Prefettura di Lecce il 29.7.2014; della nota della Prefettura di Lecce prot. 2018 del 9.1.2014, per quanto di interesse della ricorrente; della nota del 21.1.2014, prot. 5019, con cui la Prefettura comunicava di aver preso atto della volontà  della signora Vergari di proseguire nella gestione dell’Istituto; della comunicazione inviata il 13.12.2012 dalla medesima signora Vergari alla Prefettura, con la quale la stessa comunicava che intendeva proseguire l’attività  per la Sveviapol S.r.l. per il periodo dal 31.12.2012 al 31.12.2015, nonchè, nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti gli atti presupposti richiamati nella licenza del 29.7.2014 ex. D.M. n. 269/2010.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., di Pura Depurazione S.r.l., di Sveviapol Sud S.r.l. e di U.T.G. – Prefettura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Nilo, Gianluca Angelini e Donato Pennetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in Segreteria in data 8.9.2014 e notificato in data 8-9.9.2014, la Vis S.p.A., in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Metronotte S.r.l., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto, nonchè per la conseguente pronuncia risarcitoria sopra menzionata.
Esponeva l’istante che, con lettera di invito del 29.10.2013, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. indiceva procedura aperta, da svolgersi con modalità  telematica, per l’affidamento della fornitura del servizio di vigilanza degli impianti di depurazione gestiti dalla società  Pura Depurazione S.r.l. – di per sè facente parte del Gruppo AQP – per la durata di anni due e con decorrenza a far data da gennaio 2014, con gara suddivisa in diciassette lotti territoriali, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
La ricorrente partecipava alla gara in questione presentando la propria offerta per i lotti 9 e 10, mentre la Sveviapol Sud a r.l. presentava offerta per i lotti 9, 10, 11, 12 e 13.
All’esito della complessiva valutazione delle dette offerte e di quelle globalmente ammesse in gara, risultava aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’odierna controinteressata, avendo offerto un ribasso del 44,2694% per il lotto 9 ed un ribasso del 7,9820% per il lotto 10.
Successivamente, con nota prot. n. 16609 del 14.2.2014, l’AQP S.p.A. comunicava a tutti gli offerenti l’aggiudicazione definitiva per i lotti in questione in favore della Sveviapol Sud a r.l..
L’odierna ricorrente si classificava seconda con un ribasso offerto del 22,0631% per il lotto 9 e del 4,7095% per il lotto 10.
Evidenziava la ricorrente che, malgrado diverse note con le quali veniva chiesto alla Stazione Appaltante disporsi l’accesso alla documentazione di gara, altresì invitando l’Amministrazione ad effettuare verifiche ed approfondimenti in ordine al possesso dei requisiti di gara in capo alla società  aggiudicataria, solo in data 21.7.2014 l’AQP S.p.A. consentiva il detto accesso.
Ciò premesso, la ricorrente impugnava i provvedimenti meglio indicati in oggetto deducendo censure così riassumibili:
– Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di legge; violazione di legge sotto il profilo della non completezza ed esaustività  delle dichiarazioni previste negli atti di gara.
In primo luogo, l’istante lamentava l’omessa esclusione dalla gara della Sveviapol Sud a r.l. per aver quest’ultima, in tesi, falsamente dichiarato di possedere la licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività  di vigilanza nei territori oggetto di gara, requisito che l’operatore economico doveva possedere, senza soluzione di continuità , per tutta la durata del procedimento selettivo e sino alla scadenza del rapporto contrattuale.
– Violazione dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 88 D.P.R. n. 207/2010 per sviamento dal vincolo del fine e della causa tipici del contratto di avvalimento.
Contestava, inoltre, la ricorrente la circostanza che, la odierna controinteressata, si sarebbe avvalsa, al fine di soddisfare i requisiti di capacità  economico finanziaria richiesti al punto III 2.2 del disciplinare di gara, di due referenze bancarie fornite alla impresa ausiliaria di per sè generiche e prive di qualsiasi riferimento all’oggetto della gara per cui erano state rilasciate.
– Instava, altresì, parte ricorrente per l’esclusione dalla gara della Sveviapol Sud per aver omesso di dichiarare l’esistenza di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare.
Successivamente, con istanza depositata in data 19.9.2014, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. chiedeva al Tribunale Amministrativo in epigrafe di voler accordare un breve rinvio dell’udienza di camera di consiglio fissata per il 24.9.2014, al fine di procedere alla verifica di quanto censurato dalla ricorrente col ricorso introduttivo, con riferimento, in particolare, a quanto dichiarato dalla Sveviapol Sud a r.l. in sede di gara circa l’insussistenza di violazioni degli obblighi connessi al pagamento di imposte e tasse.
Con memorie depositate in pari data, si costituivano in giudizio l’AQP S.p.A., in persona dell’Amministratore Unico p.t., e la Pura Depurazione s.r.l., quale società  del Gruppo AQP, instando per la declaratoria di inammissibilità  e/o infondatezza del ricorso introduttivo proposto.
Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 22.9.2014, si costituiva in giudizio la società  controinteressata Sveviapol Sud a r.l. eccependo, in via preliminare, la irricevibilità  del ricorso perchè tardivo ed invocando il rigetto dello stesso, in quanto infondato nel merito.
All’udienza in camera di consiglio del 24.9.2014, la causa veniva cancellata dal ruolo delle sospensive.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20-21.10.2014 e pervenuto in Segreteria il successivo 30 ottobre, la Vis. S.p.A. instava per l’annullamento degli ulteriori provvedimenti meglio indicati in oggetto.
In particolare, rappresentava la ricorrente che, dalla documentazione prodotta dalla Sveviapol Sud a r.l., nelle more del presente giudizio, emergeva che la stessa fosse, in tesi, priva di un valido titolo autorizzativo in continuità  con la licenza prefettizia ex. D.M. 269/2010, rilasciata il 29.07.2014, stante la illegittima prosecuzione della gestione dell’Istituto da parte della sig.ra Vergari Manuela, avendo perso, la stessa, la qualità  di legale rappresentante della Sveviapol Sud a r.l..
A sostegno dell’impugnativa sollevata col ricorso per motivi aggiunti, la Vis S.p.A. formulava un unico articolato motivo così riassumibile:
– Violazione di legge: art. 8 TULPS – circolare Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 559 C 21581 10089 del 11.07.1988 – circolare n. 559/C 44510089 del 24.3.1997; contraddittorietà ; eccesso di potere per sviamento.
In sintesi, la ricorrente lamentava il mancato possesso da parte della società  controinteressata di una valida licenza prefettizia all’esercizio dei servizi di vigilanza oggetto del presente appalto dovendo, la titolarità  della licenza, coincidere con la rappresentanza legale della società  ed il potere di gestione della stessa.
Con atto di costituzione di mero stile, depositato in Segreteria in data 15.11.2014, si costituiva in giudizio la Prefettura di Lecce, a mezzo dell’Avvocatura erariale, instando per il rigetto della domanda proposta.
Successivamente, con memoria pervenuta in Segreteria in data 23.3.2015, l’Amministrazione odierna resistente rendeva noto che la società  Pura Depurazione S.r.l. si era fusa per incorporazione in Acquedotto Pugliese S.p.A. e, in conseguenza di tanto, quest’ultima proseguiva il presente giudizio anche per la società  incorporata.
Inoltre, l’AQP S.p.A. comunicava che l’Ufficio di Avellino dell’Agenzia delle Entrate, nel riscontrare la richiesta informativa avanzata dalla stessa società , certificava che dall’analisi dell’anagrafe tributaria risultavano a carico dell’aggiudicataria definitiva n. 3 cartelle di pagamento per un complessivo carico di imposta pendente ammontante ad euro 2.681,63.
Infine, con la medesima memoria, l’AQP S.p.A. ribadiva l’eccezione di irricevibilità  del ricorso introduttivo per tardività  della relativa notifica – già  contenuta in nuce nell’atto di costituzione – contestando, altresì, in fatto ed in diritto la fondatezza degli argomenti di merito articolati sia col ricorso principale che col ricorso per motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in esame è irricevibile per tardività  della notifica.
Nel caso di specie, si deve rilevare che la notifica del ricorso introduttivo è pervenuta soltanto in data 8.9.2014, circa sei mesi dopo la scadenza dei termini dimidiati di impugnativa in sede giudiziaria contemplati dall’art. 120, comma 5, c.p.a., tenendo conto, in particolare, che, in data 14.2.2014, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha inviato la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006.
Sulla tardività  del ricorso e sulla sua conseguente irricevibilità  non può neppure influire il richiamo, per vero inconferente e non riferibile alla fattispecie in esame, effettuato dalla ricorrente alla pronuncia della Corte di Giustizia, Sez. V, 8 maggio 2014, causa C-161/13.
A tale specifico riguardo, nell’ambito della controversia interna dalla quale quella sentenza si occasionò, questo Tribunale Amministrativo Regionale precisava come, “l’importanza sistematica di tale pronuncia” risieda nell’aver individuato “una fondata ed equa deroga al decorso di un termine decadenziale, quale il termine a ricorrere dimidiato in materia di appalti, universalmente considerato non suscettibile di estensioni, in stretta correlazione con la necessità  di certezza dell’ageredell’Amministrazione in punto di legittimità  dei provvedimenti adottati” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, sent. n. 264/2015).
In particolare, in detta pronuncia, i giudici della C.G.U.E. avevano avuto modo di enunciare una duplice regola generale di diritto, distinguendo tra l’ipotesi in cui il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto potesse iniziare nuovamente a decorrere, qualora fosse intervenuta una nuova statuizione dell’amministrazione aggiudicatrice nel contesto del procedimento di gara, adottata dopo l’aggiudicazione ma prima della firma del contratto, e l’ipotesi in cui un offerente avesse avuto conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un’illegittimità  commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, nel cui caso, invece, il diritto di ricorso contro tale decisione gli era garantito soltanto entro il termine ordinario.
Ciò posto, nel caso in esame, gli argomenti di gravame articolati col ricorso introduttivo censurano vizi dell’offerta della società  aggiudicataria, Sveviapol Sud a r.l., (carenza nella licenza prefettizia, vizi del contratto di avvalimento, presunta esistenza di debiti tributari in capo all’aggiudicataria) relativi a documenti allegati alla domanda di partecipazione della controinteressata alla gara, ovvero a presunte illegittimità  commesse prima dell’aggiudicazione definitiva, quindi di per sè pacificamente conoscibili sin dalla data di comunicazione dell’approvazione dell’aggiudicazione.
In sostanza, le informazioni ottenute o che si sarebbero potute ottenere ricorrendo alle ordinarie modalità  di accesso alla documentazione di gara previste dal Codice dei contratti pubblici “non possono più servire come fondamento per la proposizione di un ricorso da parte dell’offerente dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale” (cfr. C.G.U.E., sentenza in causa C-161/13).
D’altronde, nel caso in esame, il ricorso si rivela tardivo in quanto notificato anche oltre i trenta giorni dal decorso del termine successivo all’accesso informale di cui al comma 5 quater dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
Le plurime istanze di accesso in tesi presentate dal ricorrente, ad un più accurato esame, si sono infatti rivelate non idonee a raggiungere lo scopo per cui erano state prefigurate: l’istanza in data 8 gennaio 2014, quale effettiva istanza di accesso, veniva introdotta in corso di gara e prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, dovendo pertanto essere di necessità  differita ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006; l’istanza presentata in data 19 febbraio 2014 costituiva non un istanza di accesso, ma una istanza volta a sollecitare i poteri di autotutela dell’Amministrazione resistente; due ulteriori istanze in data 20 e 26 maggio 2014, per espressa dichiarazione della difesa dell’AQP S.p.A. non risultavano pervenute e protocollate agli atti, nè la difesa della ricorrente forniva prova di ricezione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
Questo Collegio condivide, inoltre, la recente pronuncia del TAR Piemonte – Torino, Sez. I, sentenza n. 410/2015, secondo cui, in conformità  alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea innanzi richiamata, a nulla rileva che “le imprese concorrenti ignorassero in tutto o in parte i documenti interni del procedimento, configurandosi a loro carico un onere di immediata impugnazione dell’esclusione stessa entro trenta giorni, salva la proposizione di motivi aggiunti in relazione ad eventuali vizi di legittimità  divenuti conoscibili in un momento posteriore”, giacchè, “(…)le esigenze di speditezza, di celerità  e di certezza proprie delle procedure di affidamento dei pubblici appalti verrebbero, infatti, frustrate se le imprese partecipanti alla competizione potessero derogare ai rigidi termini stabiliti per l’impugnazione degli atti immediatamente lesivi, sia pure in forza della successiva integrale conoscenza solo successiva degli atti di gara (circostanza, d’altronde, frequente nelle procedure stesse)”.
Chiarissimo sul punto anche il Consiglio di Stato, quando osserva che “(¦)la comunicazione della decisione di aggiudicazione, prevista dall’articolo 79, commi 2 e 5 del d. lgs. n. 163 del 2006, rappresenta la condizione sufficiente per realizzare la piena conoscenza del provvedimento (di aggiudicazione) lesivo ed è quindi idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’eventuale impugnazione. Tale comunicazione determina, infatti, a carico dell’impresa interessata un onere di immediata impugnazione dell’esito della gara, entro il termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità  di proporre motivi aggiunti in relazione ad eventuali vizi di legittimità  divenuti conoscibili successivamente.” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4432/2014).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, pertinendo, i motivi di doglianza, a fatti ed atti pacificamente conoscibili ed impugnabili nell’ordinario termine decadenziale, per come processualmente in concreto proposti, non possono che considerarsi tardivi.
Quanto allo spiegato ricorso per motivi aggiunti, esso è infondato nel merito.
Dalla documentazione in atti risulta che la Sveviapol Sud S.r.l. possedeva l’autorizzazione prefettizia richiesta dallalex specialis di gara al momento della presentazione dell’offerta, avendola altresì mantenuta senza soluzione di continuità  per tutto il corso della procedura selettiva ed essendone ancor oggi, per quel che qui consta, piena titolare.
Il mero avvicendamento interno nella posizione di titolarità  della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. fra la sig.ra Manuela Vergari ed il sig. Aldo Piemontese non ha costituito che una mera operazione interna di tipo privatistico, afferente l’organizzazione aziendale dell’aggiudicataria, cui ha fatto seguito un cambio di titolarità  soggettiva della licenza, ferma restando la continuità  nell’esercizio dell’attività  di impresa da parte della controinteressata e fermo restando l’integrale possesso dei requisiti di legge, ai fini della titolarità  della detta licenza, in capo agli organi incaricati della direzione della Sveviapol Sud S.r.l..
La Stazione appaltante si è limitata correttamente a verificare la menzionata titolarità  della licenza prefettizia in capo all’Istituto di vigilanza, quale requisito di ordine speciale per la partecipazione alla procedura in esame e per l’esecuzione del relativo contratto, in ciò trovando, altresì, l’incontestato riscontro della Prefettura di Lecce preposta al rilascio.
Da tanto, di necessità , non può che conseguire la declaratoria di infondatezza nel merito del ricorso per motivi aggiunti.
Da ultimo, le spese di lite seguono il principio della soccombenza, venendo liquidate in favore di Acquedotto Pugliese S.p.A. – considerata come parte processuale unitaria con Pura Depurazione S.r.l. – e di Sveviapol Sud a r.l., nello specifico quantificandosi le stesse come in dispositivo, mentre, in considerazione dell’esito in rito della presente controversia e della minima attività  processuale svolta, ritiene il Collegio che sussistano i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della Prefettura di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando:
– dichiara irricevibile il ricorso principale;
– respinge il ricorso per motivi aggiunti;
– condanna Vis S.p.A., capogruppo in R.T.I. con Metronotte S.r.l., al pagamento delle spese di lite in favore dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. e della Sveviapol Sud S.r.l. con importi che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, da versarsi in favore di ciascuna delle due suddette parti;
– compensa le spese di lite nei confronti della Prefettura di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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