Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Agricoltura – Agenzia per l’erogazione in agricoltura – Contributi comunitari – Sospensione dell’erogazione – Natura del provvedimento di sospensione – Avviso di avvio del procedimento – Non necessita – Ragioni 

In tema di erogazione di sovvenzioni comunitarie in agricoltura, considerato che ai sensi dell’art.33, comma 1, D.Lgs. n.228/2001 i procedimenti di erogazione da parte degli organismi pagatori sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e controllo notizie circostanziate di indebita percezione di erogazioni a carico del bilancio comunitario e nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati, e che inoltre ai sensi del comma 2 della medesima disposizione tali procedimenti sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari, ne discende che il provvedimento di sospensione ha natura cautelativa e non pregiudica l’eventuale esito favorevole dei definitivi accertamenti, salva sempre -peraltro- la possibilità  di prestare garanzia ai fini dell’immediato riavvio dell’erogazione con eventuale rimborso del costo della fidejussione; sicchè tale provvedimento cautelare deve ritenersi alla stregua di un atto dovuto e tempestivo in presenza dei presupposti di legge (notizie circostanziate pervenute dal Corpo forestale dello Stato), con la conseguenza che è giustificata, in tali casi, la deroga all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (che peraltro, nella fattispecie, è stato aliunde rispettato dalla p.A. con riferimento al procedimento avviato per l’accertamento definitivo dell’indebita percezione delle provvidenze comunitarie).

N. 00672/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola D’Argento, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Luigi Ricchioni, 6; 

contro
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della nota prot. AGEA. UCCU. 5844 del 26.11.2014, recante “comunicazione del provvedimento prot. AGEA.UCCU. 2014.0005825 del 26.11.2014”, per sospensione delle erogazioni di ulteriori aiuti fino alla concorrenza dell’importo di €189.432,74 oltre interessi;
– della nota prot. AGEA. UCCU. 2014 5825 del 26.11.2014 – Deliberazione n. 2014/0000385, recante “provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione” di contributi comunitari a vantaggio di -OMISSIS-;
– di eventuali atti endoprocedimentali, istruttori, consultivi, anche ignoti, e di ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente se ed in quanto intervenuti, ivi compresi eventuali atti istruttori – di cui si ignora l’esistenza in termini – effettuati da qualsivoglia organo e/o autorità  competente, che hanno ipotizzato l’indebita percezione di contributi comunitari da parte della Sig.ra -OMISSIS-, titolare d’impresa agricola iscritta al CAA Copagri s.r.l. di Altamura;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate, al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Nicola D’Argento, per la ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente, titolare di impresa agricola, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sia del provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione, adottato nei suoi confronti ai sensi dell’art.33, comma 1, D.lg. n.228/01, sia della comunicazione di avvio del procedimento diretto all’accertamento definitivo dell’indebita percezione di provvidenze comunitarie.
Avverso gli atti gravati, la ricorrente articola tre censure, riconducibili alla violazione di legge con riferimento all’art.33, comma 1, D.lg. n. 228/01 e all’art.7, l. n. 241/90, nonchè eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Con atto dell’11.2.2015, si sono formalmente costituiti il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e l’AGEA, chiedendo il rigetto della domanda proposta, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 5.3.2015, avvertite le parti della possibile definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a., la causa è passata in decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La controversia concerne la sospensione da parte dell’AGEA dei procedimenti di erogazione dei contributi comunitari finora erogati in favore della ricorrente, fino alla concorrenza di €189.432,74 oltre interessi, disposta ai sensi dell’art.33, comma 1, D. Lgs. n. 228/01 in seguito agli accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato di Ruvo di Puglia, da cui sarebbe emersa l’indebita percezione del Premio Domanda Unica dalla campagna 2011 alla 2013.
La ricorrente lamenta in sostanza che l’Agea avrebbe adottato i provvedimenti gravati senza verificare in concreto l’avvenuta frode o qualunque altra attività  illegale tale da giustificare la sospensione dell’erogazione dei contributi, senza altresì che ricorressero particolari esigenze di celerità  a giustificare la mancata comunicazione di avvio del procedimento di sospensione.
Le doglianze tuttavia non colgono nel segno.
Il D.Lgs. n. 228/2001, concernente l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo ai sensi dell’art. 7 della L. 5.3.2001, n. 57, dispone, all’art. 33, comma 1, che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 27.5.1999, n. 165, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 15.6. 2000, n. 188, “sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati” e all’art. 33, comma 2, che i procedimenti sospesi ai sensi del precedente comma “sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari”.
Come già  riconosciuto in giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, VI, 477/2014), si tratta di disposizione, che, con la locuzione “sono sospesi”, impone chiaramente l’adozione di tale misura in presenza di semplici “notizie circostanziate” provenienti da organismi qualificati (definiti genericamente come “organismi di accertamento e di controllo”) e che fa assumere al provvedimento ex art. 33, comma 1, cit. natura cautelativa, che non pregiudica l’eventuale esito favorevole dei definitivi accertamenti, contrapponendo appunto alla immediata misura sospensiva prevista, la possibilità , indicata nel comma 2, a tutela dei soggetti colpiti, di prestare una “idonea garanzia” ai fini dell’immediato riavvio delle erogazioni, con eventuale successivo rimborso del costo della fideiussione in caso di accertata regolarità .
Si tratta di un provvedimento che ha, pertanto, tutti i caratteri del provvedimento cautelare (“sospetto” fondato, ma non “certezza” del fatto; “revocabilità ” anche prima del definitivo accertamento, ma su “presentazione di idonea garanzia”), cui si accompagna altresì la doverosità  della sua adozione e la conseguente esigenza della sua tempestività  (atteso che un’adozione ritardata potrebbe solo aggravare le conseguenze dannose per l’Amministrazione: cfr. C.G.A.R.S., 17 gennaio 2012 n. 60).
Le esigenze cautelari e di celerità  giustificano evidentemente la deroga all’obbligo di comunicazione per tale particolare atto, obbligo che l’Amministrazione ha comunque rispettato nei confronti della ricorrente, con riferimento al connesso procedimento avviato per l’accertamento definitivo dell’indebita percezione delle provvidenze comunitarie.
Nel caso de quo, l’Agea ha dunque disposto nelle more dell’accertamento, fino a che i fatti non siano definitivamente acclarati, la sospensione dall’erogazione ai sensi del citato art.33, in considerazione degli esiti delle verifiche svolte dal Corpo Forestale – organismo di accertamento e controllo ai sensi della norma in questione – ritenendo dettagliatamente descritti e circostanziati i fatti e le notizie di indebite percezioni che ne sono emersi, seppur non ancora approfonditamente vagliati, avvertendo altresì la ricorrente della possibilità  di riavviare i procedimenti così sospesi dietro presentazione di idonea garanzia.
La natura doverosa dell’atto impugnato e la ricorrenza nella specie di tutti i presupposti per la sua adozione rendono quindi gli atti gravati immuni dai vizi lamentati.
La legittimità  dell’operato dell’Amministrazione, come sopra accertata, esonera infine il Collegio dall’esame della domanda risarcitoria, comunque inammissibile e infondata per totale genericità  e carenza di prova.
Alla luce di quanto sopra detto, il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni, in solido tra loro, che liquida nella misura di € 1000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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