1. Procedimento amministrativo – Provvedimento amministrativo – Qualificazione – Natura del potere esercitato

2. Enti e organi della p.A. – Ordinanza contingibile ed urgente – Dirigente – Incompetenza

3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Obbligo dei privati di manutenzione degli edifici – Inottemperanza – Ordinanza contingibile ed urgente – Residualità  – Presupposti
 

1. Il giudice, nell’inquadrare il provvedimento amministrativo si basa sulla natura del potere esercitato dall’amministrazione procedente, indipendentemente dalla qualificazione ad esso attribuita dalla stessa (nella specie, pur avendo di fatto esercitato i poteri previsti dalla legge per l’emanazione dell’ordinanza contingibile ed urgente, in sede di difesa il Comune aveva dichiarato di aver applicato il regolamento edilizio comunale nella parte in cui prevede l’obbligo per i privati della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e in caos di inottemperanza, la possibilità  di intimare l’adempimento con un un atto contente termini e interventi da effettuare).
2. àˆ illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente adottata – anzichè dal Sindaco – dal dirigente o funzionario responsabile del settore amministrativo interessato, in quanto quest’ultimo non può adottare provvedimenti extra ordinem a tutela dell’incolumità  collettiva e della sicurezza, rientrando nelle sue attribuzioni solo compiti di ordinaria gestione (nella specie del patrimonio comunale).

3. Qualora sia possibile fare ricorso alle procedure ordinarie previste dal regolamento edilizio, non è consentito emanare un’ordinanza contingibile ed urgente, in quanto quest’ultima ha carattere residuale ed è legata alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità  pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.

N. 00660/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2015, proposto da: 
Domenico Cucumazzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Gallo, Luigi Gidiuli, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo in Bari, Via Argiro, 117; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Castellaneta, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

nei confronti di
Michael Lobascio; 

per l’annullamento
1) dell’Ordinanza Dirigenziale dell’Area Governo del Territorio del Comune di Ruvo, n. 40/58 del 18.12.2014, notificata il 19.12.2014 a firma del Coordinatore d’Area Servizio Sviluppo Urbanistico ing. V. D’lngeo, nella parte in cui ha ordinato al ricorrente di provvedere entro – 90 gg. dalla notifica:
a) alla salvaguardia delle strutture portanti facenti capo alla privata dimora di via Salandra 4 attraverso opere di protezione della stessa mediante la realizzazione di intercapedini isolanti e/o l’utilizzo di cementi idraulici posti a sigillatura dei giunti lapidei;
b) alla verifica dello stato di conservazione/manutenzione delle coperture in lastre di cemento amianto poste a tetto del vano deposito, con successiva eventuale rimozione e smaltimento delle stesse con l’ausilio di ditta all’uopo autorizzata – con l’avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto alla segnalazione alla competente A.G. per l’applicazione dell’art. 650 cod. pen.;
2) di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi compresa la Relazione di servizio prot. 189/UTC del 15.12.2014 e le note prot. 22573 del 06.11.2014 e successiva prot. 23455 del 20.11.2014, ancorchè non conosciute;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Giuseppe Gallo e Domenico Castellaneta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame Domenico Cucumazzo impugna l’ordinanza n. 40/58 del 18.12.2014 del Coordinatore del Servizio Sviluppo Urbanistico del Comune di Ruvo di Puglia, nella parte in cui gli è stato ordinato, nel termine di 90 gg., di procedere:
“a) alla salvaguardia delle strutture portanti facenti capo alla privata dimora di via Salandra 4 attraverso opere di protezione della stessa mediante la realizzazione di intercapedini isolanti e/o l’utilizzo di cementi idraulici posti a sigillatura dei giunti lapidei;
b) alla verifica dello stato di conservazione/manutenzione delle coperture in lastre di cemento amianto poste a tetto del vano deposito, con successiva eventuale rimozione e smaltimento delle stesse con l’ausilio di ditta all’uopo autorizzata – con l’avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto alla segnalazione alla competente A.G. per l’applicazione dell’art. 650 cod. pen.;”.
Il ricorrente deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 L. n. 241/90; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; erroneità  dei presupposti; lamentando che la mancata comunicazione di avvio del procedimento ha determinato, in assenza di partecipazione procedimentale, l’erronea individuazione dei presupposti in fatto e la carente istruttoria sfociati nell’illogica prescrizione di ripristino del proprio immobile.
2) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti; carenza di motivazione; illogicità  manifesta; avendo imposto al ricorrente di riparare i danni provocati al proprio immobile dal contro interessato.
3) Incompetenza; Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 54, e 109 D.lg. 18 agosto 2000 n. 267; inesistenza dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; il provvedimento con tingibile ed urgente avrebbe dovuto essere emesso dal Sindaco e non dal dirigente.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, contestando la fondatezza del gravame, sostenendo che l’impugnata ordinanza non è stata emanata ai sensi dell’art. 54 del TUEL ma ai sensi del vigente REC, il quale – agli artt. 81 e 92 – pone a carico dei i proprietari degli immobili l’obbligo “di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti dr stabilità  e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti;” e prevede che “l’Autorità  competente può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà  eseguire i lavori d’ufficio a spese degli interessati.”.
Alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2015, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte di tale eventualità .
Il ricorso risulta fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto nelle difese dell’intimato Comune, l’impugnato provvedimento ha natura di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, ancorchè tale norma non sia stata espressamente richiamata, dato che il provvedimento amministrativo, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, va qualificato sulla base del potere di cui si è fatto in concreto utilizzo (cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 27 settembre 2012, n. 5117, che afferma che “rientra tra i poteri del giudice amministrativo quello di inquadrare correttamente il provvedimento gravato, anche eventualmente prescindendo dalla qualificazione ad esso attribuita dall’Amministrazione, dovendosi avere riguardo alla natura sostanziale del potere esercitato”).
Del resto l’atto impugnato, da un lato, non fa alcun richiamo al REC – e segnatamente agli artt. 81 e 92 richiamati dalla difesa comunale – e dall’altro espressamente afferma: “ritenuto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità , di dover intervenire in merito, assumendo i necessari provvedimenti consequenziali¦”.
Prioritariamente va disaminato il vizio di competenza del dirigente (introdotto con la prima parte del terzo motivo).
La doglianza è fondata.
Sul punto la giurisprudenza appare consolidata nel ritenere illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal dirigente o funzionario responsabile del settore amministrativo interessato e non dal sindaco, ove il medesimo agisca in materia di ordine e sicurezza pubblica, quale ufficiale di governo e quindi nell’ambito di poteri non delegabili a distinti organi o componenti dell’Amministrazione comunale.
Al dirigente sono infatti attribuiti compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale che non prevedono l’adozione di provvedimenti “extra ordinem” a tutela dell’incolumità  collettiva e della sicurezza. (cfr. da ultimo T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 29.1.2015 N.71).
Sempre con il terzo motivo si contesta la sussistenza dei presupposti per farsi ricorso ad ordinanza contingibile.
La censura è fondata
La possibilità  di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti “extra ordinem” per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità  pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (cfr., fra le altre, TAR Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1382; TAR Puglia sez. II, 5 giugno 2012 n. 1099; Cons. St., Sez. V, 25 maggio 2012 n. 3077; TAR Calabria, Sez. I, 9 marzo 2012 n. 245).
Laddove sussistono procedure ordinarie – quali quelle di cui al regolamento edilizio citate dalla difesa comunale – deve farsi ricorso alle stesse.
Pertanto il Comune, in relazione alla fattispecie in questione – originata da una segnalazione dell’odierno ricorrente circa la sussistenza di violazioni edilizie assortamente poste in essere dal contro interessato confinante – all’esito dell’esperito sopralluogo aveva l’onere di assumere i provvedimenti tipici all’uopo necessari, distinti per destinatario e oggetto: a) nei confronti del Lobascio: i provvedimenti sanzionatori edilizi; b) nei confronti del ricorrente: 1) ordinanza di ex art. 91 REC (salva l’azione civile di questi nei confronti del responsabile del danno arrecato); 2) ordinanza per eliminazione dell’amianto., previa idonea istruttoria ex art. 12 della L. 27/03/1992, n.257.
I rimanenti motivi possono essere assorbiti.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato il gravato provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che liquida in € 1000 (mille) oltre ad accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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