1. Contratti pubblici – Gara – Valutazione dell’offerta – Offerta economicamente più vantaggiosa – Sistema del c.d. “confronto a coppie” di cui agli Allegati P e G al DPR 207/2010 – Mancata contestazione – Valutazione tecnica della Commissione giudicatrice – Assenza di vizi macroscopici e illogicità  manifesta – Insindacabilità .
2. Contratti pubblici – Gara – Valutazione dell’offerta – Giudizio comparativo – Contestazione generica – Prova di resistenza – Necessità  

1. Nelle gare d’appalto aggiudicate mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il sistema del c.d. “confronto a coppie”, come definito dal combinato disposto degli Allegati P e G al DPR n. 207/2010, la Commissione giudicatrice esprime una valutazione tecnica non assoluta ma relativa delle offerte, risultato di una comparazione tra ciascuna offerta e tutte le altre. Ne deriva che, nel caso di mancata contestazione ab origine della corretta applicazione del criterio del “confronto a coppie”, la prospettazione di una differente valutazione delle offerte rispetto a quella eseguita dalla Commissione, si configura quale illegittima sostituzione del predetto giudizio, non consentita in virtù del principio di sindacabilità  delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara unicamente in presenza di vizi macroscopici o illogicità  manifeste.
2. L’aprioristica e integrale contestazione, da parte della ricorrente, del giudizio positivo espresso dalla Commissione di gara nei confronti delle varie offerte tecniche e la censura del giudizio negativo espresso nei confronti della propria offerta, non sono sufficienti a provare l’applicazione distorta del criterio del ˜confronto a coppie’ e l’errore nell’attribuzione del punteggio; di conseguenza, non risulta dimostrato, da parte della ricorrente, il superamento della c.d. ˜prova di resistenza’, ossia della prova dell’effettiva possibilità  di ottenere il bene della vita (l’aggiudicazione dell’appalto) qualora la gara fosse stata celebrata legittimamente. 

N. 00632/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Siram s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

nei confronti di
Cofely Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Fraccastoro e Martina Alò, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Colapinto in Bari, via Andrea da Bari, 141;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– degli atti e verbali della Commissione aggiudicatrice dell’appalto per il “servizio di gestione calore degli impianti termici a servizio degli edifici scolastici e degli immobili di competenza della Provincia di Barletta – Andria – Trani. Durata sessanta mesi”, indetto con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia Manutenzione – Impianti Termici – Espropriazioni n. 130 del 17.3.2014, e cioè:
¢ verbale della seduta di gara in data 20.5.2014;
¢ verbale della seduta di gara riservata in data 27.5.2014;
¢ verbale della seduta di gara riservata in data 28.5.2014;
¢ verbale della seduta di gara riservata in data 3.6.2014;
¢ verbale della seduta di gara riservata in data 4.6.2014;
¢ verbale della seduta di gara riservata in data 10.6.2014;
¢ verbale della seduta di gara riservata in data 16.6.2014;
¢ verbale della seduta di gara pubblica in data 23.6.2014, contenente altresì aggiudicazione provvisoria;
– di ogni altro atto o verbale della Commissione aggiudicatrice, ove esistente e per quanto non noto;
– ove intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonchè, in eventuale assenza di quest’ultimo, dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in forma tacita al sensi dell’art. 6, lett. b) del disciplinare di gara ed ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8 dlgs n. 163/2006;
– dell’atto di diniego di autotutela, se intervenuto in forma esplicita e per quanto non noto, ovvero in forma tacita, in conseguenza della nota di preavviso di ricorso ai sensi dell’art. 243 bis dlgs n. 163/2006, nota trasmessa in data 24.7.2014;
– ove occorra, nelle parti rilevanti, in specie come specificato in ricorso, dei seguenti atti:
– bando di gara del marzo 2014;
– disciplinare di gara;
– capitolato d’oneri;
– determinazione dirigenziale n. 130 del 17.3.2014, nonchè determinazione dirigenziale n. 725 del 18.3.2014, a cura del competente dirigente, nonchè ogni altro atto o determinazione recante approvazione delle suddette discipline di gara;
– eventuale contratto stipulato con la Soc. Cofely s.p.a., se medio tempore sottoscritto;
– ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente;
nonchè per la declaratoria del diritto della ricorrente a veder aggiudicata in suo favore la gara di che trattasi e sentir attribuito il contratto e, in difetto, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito e subendo;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 dicembre 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale del Dirigente del V Settore (Edilizia Scolastica – Viabilità  – Trasporti ed Espropriazioni – Lavori Pubblici) della Provincia BAT n. 3084 del 12.11.2014, avente ad oggetto “servizio di gestione calore degli impianti termici a servizio degli edifici scolastici e degli immobili della Provincia BAT – Durata 60 mesi – Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e rideterminazione quadro-economico”;
– della nota del Dirigente del predetto Settore V in data 14.11.2014, trasmessa alla ricorrente a mezzo fax in data 14.11.2014, recante comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva;
nonchè per la declaratoria del diritto della ricorrente a veder aggiudicata in suo favore la gara di che trattasi e sentir attribuito il contratto e, in difetto, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito e subendo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani e di Cofely Italia s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Cofely Italia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Luigi Volpe, Ilde Follieri, su delega dell’avv. Enrico Follieri, e Martina Alò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con bando di gara mediante procedura aperta, emesso nel marzo 2014, veniva indetta procedura per l’aggiudicazione del “servizio di gestione e calore degli impianti termici a servizio degli edifici scolastici e degli immobili di competenza della Provincia di Barletta – Andria – Trani – durata sessanta mesi – CIG 5636541cc4”, gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tra le varie imprese partecipavano alla procedura in esame la controinteressata Cofely Italia s.p.a. (prima graduata) e l’odierna ricorrente Siram s.p.a. (seconda classificata).
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente Siram s.p.a. contestava gli atti e verbali della procedura di appalto in epigrafe indicati e l’aggiudicazione in favore della controinteressata Cofely Italia s.p.a.
Invocava, altresì, la tutela risarcitoria sia in forma specifica, sia per equivalente.
Formulava dodici motivi di ricorso tutti finalizzati alla contestazione dell’esercizio della discrezionalità  tecnica da parte della stazione appaltante in ordine alla valutazione della propria offerta e di quella della controinteressata.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti Siram s.p.a. impugnava l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara de qua in favore di Cofely Italia s.p.a., sostanzialmente reiterando le doglianze di cui all’atto introduttivo del giudizio.
Insisteva per la tutela risarcitoria sia in forma specifica, sia per equivalente.
Si costituivano l’Amministrazione provinciale e la controinteressata Cofely Italia s.p.a., resistendo al gravame.
La controinteressata Cofely proponeva ricorso incidentale paralizzante finalizzato a far valere talune cause di esclusione della ricorrente principale Siram.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Stante l’infondatezza della domanda principale, può prescindersi della disamina del ricorso incidentale “paralizzante” che deve, conseguentemente, dichiararsi improcedibile (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Parimenti può prescindersi dalla disamina delle eccezioni preliminari formulate dalle parti convenute in giudizio.
Quanto alla domanda principale, va evidenziato che vengono contestate con l’atto introduttivo, successivamente integrato da motivi aggiunti (suscettibili di disamina unitaria essendo – come detto – le censure sollevate da Siram tutte finalizzate alla contestazione dell’esercizio della discrezionalità  tecnica da parte della stazione appaltante), valutazioni tecniche operate dalla Commissione giudicatrice non inficiate da vizi macroscopici.
La ricorrente, in primo luogo, opera, una non consentita sostituzione del giudizio assegnato dalla Commissione all’offerta tecnica con il proprio, senza peraltro fornire alcuna prova della effettiva possibilità  di ottenere il bene della vita cui ambisce, ovvero l’aggiudicazione dell’appalto.
La procedura indetta dalla Provincia avrebbe dovuto essere aggiudicata, in forza di quanto disposto dal bando di gara (punto IV.2.1 – pag. 4), mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il sistema del cd. “confronto a coppie”, come definito dal combinato disposto degli Allegati P e G al d.p.r. n. 207/2010.
In virtù dell’Allegato G (l’operatività  di detto Allegato, prevista per i soli appalti di lavori, è estesa anche agli appalti di servizi ai sensi di quanto disposto dal successivo Allegato P al d.p.r. n. 207/2010) il cd. confronto a coppie consiste in una modalità  di assegnazione del punteggio – in relazione a ciascuno degli elementi di valutazione individuati dalla lex specialis di gara – che contempla il raffronto di ogni offerta con tutte quelle degli altri concorrenti e la conseguente assegnazione di un punteggio (da un minimo di un punto ad un massimo di 6) da parte di ciascuno dei commissari.
A tal proposito, Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6270 ha evidenziato:
«¦ come più volte chiarito dalla giurisprudenza anche di questa Sezione, il metodo del confronto a coppie, lungi dall’essere un criterio di selezione dell’offerta è, invece, soltanto un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l’elemento preferito (Cons. Stato, Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1).
Il confronto a coppie (altrimenti noto come decreto Karrer) esprime non già  una valutazione assoluta, ma piuttosto una valutazione relativa delle offerte, finalizzata ad individuare quella che in raffronto con le altre appare migliore, non potendosi peraltro applicare un giudizio transitivo tra le offerte stesse.
In particolare, il metodo de quo è imperniato su una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre che esprime una valutazione complessiva dell’offerta, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate rispetto a quelle ottenute dalle altre offerte, con la conseguenza che la valutazione di ciascun progetto e di ogni offerta è indicata dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione (cfr. da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 11.06.2013, n. 3814). ¦».
La valutazione che viene fatta dalla Commissione, nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, non è quindi una valutazione “in assoluto” rispetto alla validità  dell’offerta del singolo concorrente, bensì è la risultante di una comparazione (i.e. confronto) tra ciascuna offerta e tutte le altre.
Attraverso tale operazione e la successiva sommatoria dei singoli punteggi ottenuti e la riparametrazione al punteggio più alto, si otterrà  la graduatoria dei punteggi tecnici assegnati a ciascun concorrente.
E’ evidente, quindi, che al fine di poter utilmente censurare la valutazione operata dalla Commissione, non è sufficiente dedurre asserite illegittimità  nell’assegnazione dei soli punteggi finali ottenuti dal singolo concorrente, bensì è necessario contestare ab origine la corretta applicazione del criterio del “confronto”, attraverso l’analisi della valutazione assegnata dal singolo commissario a ciascun elemento di ogni offerta, in relazione al contenuto in concreto dell’offerta sotto lo specifico profilo, nonchè in relazione al criterio di valutazione dell’elemento tecnico considerato.
Come ricordato dalla giurisprudenza “¦ il confronto a coppie prevede che ciascun elemento qualitativo dell’offerta sia valutato mediante la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e con l’indicazione per ogni coppia, da parte di ciascun componente il seggio di gara, dell’elemento preferito, all’uopo attribuendo un punteggio, in una scala crescente da 1 a 6, che esprime il livello di preferenza di volta in volta accordata ¦” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 688).
Tale operazione non è stata effettuata dalla Siram nè nell’originario ricorso introduttivo, nè successivamente con l’atto di motivi aggiunti.
Infatti, la società  istante con i motivi aggiunti (finalizzati a contestare l’aggiudicazione definitiva), si è limitata a riproporre le stesse doglianze già  avanzate con il ricorso introduttivo, fatta eccezione per i motivi n. 1 e n. 6, nei quali ha inserito alcune considerazioni volte a contestare il punteggio attribuito alla propria offerta, in relazione a quello delle altre imprese concorrenti, con specifico riferimento alla valutazione da parte dei commissari di gara dei criteri sub a.1) ed a.4) del disciplinare di gara.
In tal modo Siram non ha censurato la modalità  di applicazione del metodo del “confronto a coppie”, bensì si è limitata a mettere a confronto i punteggi ad essa assegnati con quelli ottenuti dagli altri concorrenti in gara, lamentandone la presunta esiguità  alla luce del “valore prestazionale dell’offerta della Soc. Siram S.p.A., (che) si situa ad un livello altamente significativo” (cfr. pag. 18 del ricorso per motivi aggiunti).
Tale operazione appare costituire una illegittima sostituzione posta in essere dalla ricorrente alla attività  valutativa della Commissione, operazione non consentita in considerazione del principio di sindacabilità  delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara unicamente in presenza di vizi macroscopici o illogicità  manifeste, non sussistenti nella vicenda in esame.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 688 in fattispecie analoga (applicazione del metodo del confronto a coppie):
«¦ una volta accertata la correttezza dell’applicazione di tal metodo e ove non se ne dimostri l’uso irrazionale o erroneo, non residua altro spazio per lo scrutinio di questo collegio nel merito, recte sulla ragionevole esattezza dei singoli apprezzamenti e dei conseguenti voti numerici assegnati (cfr., p.es., Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 2012 n. 1150). …. Nè esso implica un giudizio transitivo tra le offerte, essendo invece imperniato su una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre, sì da pervenire ad un giudizio globale dell’offerta, che è poi la risultante delle preferenze da essa riportate rispetto a quelle sulle altre offerte. Sicchè il giudizio de quo di ogni offerta è indicata dal totale dei punteggi attribuiti per tutti e ciascun singolo elemento posto in comparazione, su una scala di valori data (anzi, predefinita dalla legge) e, quindi, la motivazione è già  nella preferenza sì manifestata con uno dei numeri della scala stessa e non abbisogna nè di criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli già  dati dalla norma, nè di motivazioni logico argomentative ex post sui coefficienti assegnati.
Insomma, la preferenza, se è arbitraria o erronea, va confutata per la sua intrinseca ed evidente irragionevolezza, non certo per come la conforma il metodo del confronto a coppie, per la virtuosa motivazione della quale, dunque, vige la regola della sufficienza dell’espressione numerica. Se è erroneo, ingiusto, incongruo o arbitrario il dato introdotto nel confronto, questo e solo questo vizio è deducibile sul confronto a coppie, non potendosi esigere da questo Giudice altro tipo di sindacato sulla motivazione. ¦».
Quest’ultima decisione del Consiglio di Stato è stata richiamata anche nella pronuncia del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 febbraio 2014, n. 225:
«¦ In tal senso è l’orientamento costante della giurisprudenza, che ha statuito che in tema di appalti pubblici, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1600 del 19 marzo 2013; Cons. Stato, Sez. III, n. 688 del 5 febbraio 2013). ¦».
Detta pronuncia del T.A.R. Pugliese è stata confermata da Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468 (“¦ Premesso che non vi è ragione di discostarsi dal consolidato e convincente indirizzo giurisprudenziale ad avviso del quale le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità  tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, evenienze tutte che non sussistono nel caso di specie e prescindendosi da ogni questione concernente la tematica della prova di resistenza, la Sezione osserva che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono puntualmente motivate e condivisibili, le critiche spiegate dall’appellante circa la presunta sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria e l’ingiustificata sottovalutazione della propria fondandosi su considerazioni e valutazioni di carattere soggettivo, prive di qualsiasi obiettivo riscontro, e risolvendosi pertanto in un mero inammissibile dissenso alle valutazioni della commissione di gara. ¦”).
Come sottolineato da Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4382, “Nel processo avente ad oggetto l’esito di gare pubbliche le censure volte in sostanza a prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice si traducono in un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni attinte, riservato all’Amministrazione quale espressione della discrezionalità  tecnica che informa la procedura, con conseguente insindacabilità  nel merito delle relative valutazioni ove non inficiate da palesi profili di erroneità , illogicità  o sviamento.”.
Nel caso di specie le doglianze formulate dalla società  ricorrente si sostanziano nella prospettazione di una differente valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla Commissione aggiudicatrice, così traducendosi nella pretesa di un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni fatte proprie dalla stazione appaltante.
In ogni caso, la ricorrente principale non fornisce alcuna prova dell’effettiva possibilità  di ottenere il bene della vita cui ambisce, ovvero l’aggiudicazione, limitandosi unicamente a contestare il giudizio positivo che la Commissione ha espresso nei confronti delle offerte tecniche ed economica della controinteressata Cofely, nonchè a censurare quello negativo manifestato nei confronti della propria offerta.
In tal modo Siram non offre la dimostrazione delle circostanze che avrebbero comportato un punteggio deteriore per la controinteressata ovvero un punteggio migliore per la propria proposta al fine di ottenere l’aggiudicazione, pur gravando il relativo onere probatorio sulla stessa società  Siram.
Infatti, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571, “In caso di impugnazione degli atti di una gara pubblica, il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse effettivo e concreto, provando in particolare che, in caso di legittima celebrazione della gara, egli sarebbe riuscito a collocarsi al primo posto nella graduatoria finale: l’eventuale violazione della procedura censurabile in giudizio deve quindi concretarsi in una lesione effettiva della posizione del ricorrente stesso, per cui, in mancanza di un “indice di lesività ” specifico e concreto, non può ammettersi un annullamento della procedura al fine strumentale di una rinnovazione della gara. Deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro un provvedimento qualora, dall’esperimento della cd. prova di resistenza, risulti con certezza che il ricorrente non avrebbe comunque ottenuto il bene della vita perseguito nel caso di accoglimento del ricorso.”.
Da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205 ha affermato che “Nelle gare d’appalto, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte.”.
Nel caso di specie, conseguentemente, non vi è spazio per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie da parte della stazione appaltante all’offerta della controinteressata Cofely.
Peraltro, Siram, non avendo dato prova in ordine all’esistenza di un errore nell’assegnazione dei giudizi da parte dei commissari alla propria offerta tecnica, in raffronto con le altre, non ha dimostrato il superamento della cd. “prova di resistenza”, condizione questa che, solo ove presente, legittima la parte alla proposizione del ricorso.
Siram, infatti, si è limitata unicamente a contestare aprioristicamente ed integralmente il giudizio positivo che la Commissione ha espresso nei confronti delle varie offerte tecniche, nonchè a censurare quello (a suo dire, ingiustificatamente) negativo nei confronti della propria.
In tal modo, la ricorrente principale – come rimarcato in precedenza – non ha fornito la dimostrazione del fatto che è stata operata un’applicazione distorta del criterio del “confronto a coppie” e che, a fronte di tale “errore”, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio diverso – ed inferiore – a Cofely, nonchè a tutte le altre imprese concorrenti oppure, ancora, un migliore punteggio alla sua offerta.
Peraltro, deve tenersi conto che in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il metodo del “confronto a coppie”, proprio per la particolarità  del giudizio espresso dalla commissione, che è la risultante di un confronto “singolo” in relazione a ciascuna, non è consentito un automatico meccanismo di scorrimento della graduatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6270).
Va ribadito che tutti i motivi con i quali la ricorrente censura le valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica sulle offerte di Cofely e Siram vanno disattese per insindacabilità  da parte del giudice amministrativo dei giudizi espressi da tale organo.
In conclusione, le doglianze sollevate dalla ricorrente principale appaiono generiche, non contestando aspetti specifici dell’offerta della controinteressata Cofely, bensì limitandosi a censurare in generale l’operato della Commissione, senza alcun riferimento concreto ai punteggi assegnati.
Ciò premesso, deve infine essere evidenziato che a pag. 14 della memoria depositata in data 14.2.2015 la ricorrente principale Siram sostiene la totale assenza di criteri verificabili e di motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi e da ciò fa discendere un uso distorto ed irrazionale del metodo del confronto a coppie.
Tuttavia, ciò appare costituire una inversione logica del ragionamento posto a fondamento della decisione di Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600 ove si afferma che “¦ una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte. ¦”.
Conseguentemente, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’uso distorto ed irrazionale del metodo del confronto a coppie prescindendo dalla circostanza della attribuzione di punteggi esclusivamente numerici (il che di per sè – come detto – è consentito se il metodo del confronto a coppie è stato correttamente applicato), non già  far derivare dalla assegnazione di punteggi numerici la conseguenza della irragionevolezza dell’utilizzazione del metodo de quo.
In definitiva, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti (avendo, quest’ultimo, ad oggetto le stesse doglianze contenute nell’atto introduttivo) e la declaratoria di improcedibilità  del ricorso incidentale (in forza del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti censurati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla società  Siram s.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) respinge il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale Siram s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia BAT, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Siram s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata Cofely Italia s.p.a., liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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