Giurisdizione – Finanziamenti pubblici – Ripetizione contributo – Inadempimento beneficiario – Diritto soggettivo – G.O.
 

Nel caso in cui la controversia attenga alla fase di ripetizione di un contributo pubblico, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione dello stesso, si fa valere un diritto soggettivo e, pertanto, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario.

N. 00604/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2015, proposto da: 
Antonio Marchese, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Selano, con domicilio eletto, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Gal Meridaunia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mescia, Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, Via Piccinni, n. 210; 

nei confronti di
Narnia Società  Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione
della nota a protocollo n. 2041 del 26.11.2014 e ricevuta dall’odierno ricorrente in data 1.12.2014 con la quale il Gal Meridaunia revocava il contributo concesso inerente alla Misura 311 – Azione 2 – “Investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca, e in sinergia con il sistema nazionale di formazione”. Domanda n. 94750901194 – CUP: 127C12000030007, nonchè ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso, in quanto atto illegittimo per eccesso di potere;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gal Meridaunia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Barbara Selano e avv. Giuseppe Mescia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Il Sig. Antonio Marchese afferma di aver presentato domanda di aiuto che veniva inclusa nella graduatoria definitiva alla posizione n. 6 con un punteggio di 9, in relazione al bando Misura 311 – Azione 2 – “Investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca, e in sinergia con il sistema nazionale di formazione”.
Il ricorrente dichiara di aver inviato, successivamente, lettera raccomandata e a mezzo pec, per il tramite del professionista che aveva redatto il progetto ed il piano degli investimenti aziendali, con cui presentava al Gal Meridaunia una richiesta di variante al progetto originario ammesso al finanziamento pubblico ai sensi dell’art. 15.6, comma 2 del Bando.
Tal richiesta di variante veniva rigettata dal Gal Meridaunia.
Il ricorrente afferma di aver proposto ricorso Straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto, a seguito di atto di opposizione dell’Amministrazione resistente, innanzi a questo Tribunale, contro gli atti con cui il Gal Meridaunia aveva respinto la richiesta di variante sopra indicata.
Questo Tribunale, con Ordinanza n. 525 del 25.9.2014, rigettava l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Il Gal Meridaunia procedeva pertanto a revocare al ricorrente il contributo concesso inerente alla Misura 311 – Azione 2 – “Investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca, e in sinergia con il sistema nazionale di formazione”.
Contro tale atto, il Sig. Antonio Marchese ha proposto ora ricorso deducendone l’illegittimità  per eccesso di potere in quanto la revoca del finanziamento sarebbe intervenuta quando era ancora “controverso l’interesse legittimo e/o il diritto del privato fatto valere in giudizio”.
Con memoria depositata in data 16.2.2015 si è costituita in giudizio il Gal Meridaunia, eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonchè l’irricevibilità  e l’inammissibilità  dello stesso.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il provvedimento impugnato evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato “di dichiarare la decadenza del provvedimento di concessione degli aiuti¦e quindi la revoca dell’aiuto concesso, in quanto non rispettato il termine stabilito di ultimazione dell’intervento”.
E’ chiaro, quindi, che la controversia attiene alla fase di ripetizione di un contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione dello stesso.
Ebbene, la costante giurisprudenza ritiene che in tali controversie non si faccia valere un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo al mantenimento del contributo concesso e che pertanto la giurisdizione sia del giudice ordinario.
Sul punto ci si limita a riportare quanto affermato da questa Sezione, nella recente sentenza n. 15 del 9 gennaio 2015 emessa su un caso analogo (che peraltro rinvia ad una precedente sentenza n. 1430 del 29 settembre 2011 che a sua volta rinvia ad un precedente del Consiglio di Stato, sentenza n. 465 del 24 gennaio 2011) “qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purchè essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale anteriore al provvedimento attributivo del beneficio e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse”.
Nel caso di specie, a mezzo del provvedimento impugnato, il Gal Meridaunia ha contestato al ricorrente di non aver rispettato il termine stabilito di ultimazione dell’intervento previsto dal provvedimento di concessione degli aiuti (cfr. documento n. 1 allegato alla memoria di costituzione del Gal Meridaunia che recita: “gli investimenti ammessi ai benefici¦devono essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla ricezione della presente comunicazione”), nonchè le condizioni dettate per la concessione della proroga ed ha disposto la decadenza del provvedimento di concessione degli aiuti emesso a favore del ricorrente e la revoca dell’aiuto concesso.
Viene quindi in considerazione un provvedimento che, incidendo a valle del provvedimento attributivo del beneficio, interferisce con la situazione di diritto soggettivo che esso ha generato a favore del ricorrente.
La giurisdizione su tali provvedimenti spetta dunque, in ossequio ai principi generali in materia di riparto di giurisdizione, al giudice ordinario.
La declaratoria del difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
In considerazione della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria