1. Leggi decreti e regolamenti – Finanziamenti pubblici – P.O. Regione Puglia 2007 – 2013 – Requisiti di ammissione – Avviso pubblico  – Regolamento regionale vigente  – Interpretazione – Riferimento ai regolamenti CE – Non è necessario
2. Procedimento amministrativo – Nota istruttoria P.A. – Chiarimenti dal privato – Onere autonoma valutazione – Non sussiste

1. Nell’ambito del P.O. PUGLIA 2007-2013 F.S.E. 2007IT051PO005 approvato con Decisione C (2013) 4072 del 08/07/2013 – Asse I – Adattabilità  – Riqualificazione Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), per stabilire il significato da attribuire all’espressione “attività  finalizzata alla formazione di figure nel settore sociale” – il cui svolgimento, in un certo numero minimo di ore (800), costituiva presupposto per poter essere ammessi alla procedura – non è necessario rinviare ai Regolamenti CE n. 1081/2006 e 1083/2006, che forniscono criteri interpretativi di carattere generale, essendo sufficiente il riferimento all’avviso pubblico ed al Regolamento della Regione Puglia 18.12.2007 n. 28, dai quali si evince in maniera sufficientemente chiara che l’attività  di formazione che veniva richiesta non potesse che essere quella inerente gli operatori socio-sanitari o comunque figure professionali sociali che avessero un percorso formativo analogo o simile a questi ultimi.
2. E’ nella fisiologia del procedimento amministrativo che l’Amministrazione possa adottare una nota istruttoria al fine di meglio valutare la domanda presentata e che poi gli eventuali chiarimenti contenuti nella risposta dell’interessato incidano – se rilevanti e pertinenti – direttamente sull’atto finale, senza che sulla risposta alla nota istruttoria l’Amministrazione debba pronunciarsi in modo autonomo.

N. 00603/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2015, proposto da: 
Knowledge Educational Institute – Keiform, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Paparella, Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, Via Amendola, n. 166/5; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempre, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, Lung. Nazario Sauro, nn. 31/33; 

nei confronti di
Assformez in persona del legale rappresentante pro tempore; 

per l’annullamento
per quanto d’interesse:
– della Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n. 1103 del 28.11.2014, pubblicata sul BURP n. 166 del 04.12.2014;
– del -non conosciuto- verbale redatto a chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità  e di merito relativamente alla procedura in questione;
– di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo. Ivi compresi, ove occorra, e per quanto d’interesse:
– della Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n. 1174 del 05.12.2014, pubblicata sul BURP n. 170 dell’11.12.2014;
– della nota (pec) regionale prot. n. A00-137/22/09/2014/0013684 a firma del Responsabile dell’Asse del P.O. PUGLIA F.S.E. 2007/2013;
– della Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n. 399 del 09.05.2014 pubblicata sul BURP n. 62 del 15.05.2014;
– della Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n. 473 del 26.05.2014 pubblicata sul BURP n. 69 del 29.05.2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Felice Eugenio Lorusso e avv. Marina Altamura;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

1. – L’Ente Knowledge Educational Institute – Keiform con il ricorso indicato in epigrafe ha impugnato il provvedimento del 28.11.2014 con cui la Regione Puglia ha approvato la graduatoria relativa all’avviso pubblico n. 1/2014, avente ad oggetto “P.O. PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con Decisione C (2013) 4072 del 08/07/2013 – Asse I – Adattabilità  – Riqualificazione Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, nella parte in cui non ammette la domanda presentata dall’Ente di formazione ricorrente alla fase di valutazione di merito in quanto lo stesso avrebbe erogato attività  finalizzata alla formazione di figure nel settore sociale la cui durata complessiva è stata calcolata inferiore a 800 ore (come richiesto invece nell’Avviso), nonchè gli atti ad esso collegati.
Contro tali atti, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione ed erronea applicazione del Regolamento Regionale n. 28 del 18.12.2007, violazione ed erronea applicazione dell’avviso pubblico n. 1/2014, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità  o contraddittorietà  della motivazone, arbitrarietà , difetto di istruttoria, sviamento, violazione ed erronea applicazione del regolamento C.E. n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 e del Regolamento C.E. n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006.
Con memoria depositata in data 11.2.2015 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite.
2. – Si ritiene di poter prescindere dalla valutazione dell’eccezione di inammissibilità  sollevata dall’Amministrazione resistente in quanto il ricorso si appalesa infondato nel merito e va respinto.
3. – Il ricorrente, dopo un’analisi della normativa ritenuta applicabile alla fattispecie in esame, afferma che nè la normativa regionale, nè la lex specialis chiariscono esattamente cosa debba intendersi per “attività  finalizzate alla formazione di figure nel settore sociale” e che da questo non può che ravvisarsi un evidente e clamoroso vizio degli atti regionali nonchè del procedimento sindacato nel suo complesso.
In merito, il ricorrente ritiene che possano aiutare a chiarire il significato dell’espressione sopra riportata “attività  finalizzate alla formazione di figure nel settore sociale” i Regolamenti CE n. 1081/2006 e 1083/2006 espressamente richiamati nell’Avviso n. 1/2014.
Il primo Regolamento si riferisce nello specifico al Fondo sociale europeo, stabilendone, tra l’altro, i compiti e il relativo campo di applicazione.
Il secondo Regolamento, invece, si riferisce, tra l’altro, all’azione condotta dalla Comunità  con il sostegno dei Fondi, individuandone le priorità ; tali priorità , secondo il ricorrente, sono compatibili con l’attività  dallo stesso svolta che rivestirebbe una evidente matrice sociale.
Sul punto, si osserva che l’avviso n. 1/2014, in relazione al quale l’Ente ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, ha come oggetto la “Riqualificazione O.S.S. (Operatori Socio Sanitari)”.
Sempre l’avviso, ai fini dell’ammissibilità  dei progetti, stabilisce, tra l’altro, che i soggetti candidati debbano “dimostrare di avere due anni di esperienza, anche non continuativi, nel campo dei percorsi formativi per il sociale selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (art. 3, Regolamento Regionale n. 28/2007)” e, subito dopo, che “In particolare, i soggetti proponenti dovranno dimostrare di aver erogato, anche non continuativamente, attività  finalizzate alla formazione di figure nel settore sociale la cui durata complessiva non sia stata inferiore ad 800 ore in un biennio¦”.
Il Regolamento Regionale Puglia 18.12.2007, n. 28, più volte citato nell’Avviso de quo (tra l’altro, proprio laddove si stabiliscono i requisiti che debbono possedere i soggetti proponenti) riporta come Epigrafe “Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario” e, all’art. 3 rubricato “Formazione” dispone che “La formazione dell’Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonchè mediante gli enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo”.
E’ lo stesso avviso a chiarire, alla lettera B), avente ad oggetto “Obiettivi generali dell’avviso”, che “La formazione dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) come definita dal Regolamento Regionale n. 28 del 18.12.2007¦sintesi di base tra il settore sanitario e sociale, richiede interventi di preparazione adeguati ai compiti assegnati dal legislatore¦.Si tratta di una figura che, nel suo profilo professionale, ricopre numerosi compiti di assistenza diretta alla persona, con responsabilità  condivise con l’infermiere e il paramedico, sia in regime di ricovero in strutture sociali e sociosanitarie, sia in assistenza domiciliare. Nel campo sociale la formazione si caratterizza nell’integrazione di questo operatore con gli altri operatori sanitari e sociali. La formazione dell’O.S.S. pertanto, si concretizza in un percorso curriculare, sia teorico che di tirocinio pratico, con una specifica impronta sanitaria e sociale di servizio alla persona”.
Sembra pertanto essere sufficientemente chiaro che l’attività  di formazione che veniva richiesta, quale presupposto per poter essere ammessi alla procedura (800 ore in un biennio), non potesse che essere quella inerente gli Operatori Socio Sanitari o comunque figure professionali sociali che avessero un percorso formativo analogo o simile a quest’ultimi.
Vista la specificità  del fine di cui all’Avviso di che trattasi, e cioè, la riqualificazione dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), non è necessario rinviare ai Regolamenti CE – che forniscono criteri interpretativi di carattere generale – per stabilire il significato da attribuire all’espressione “attività  finalizzate alla formazione di figure nel settore sociale” utilizzata nell’Avviso suddetto.
Alla luce di quanto sopra la prima censura sollevata dal ricorrente risulta quindi essere infondata e va respinta.
4. – Il ricorrente lamenta che la notevole esperienza dallo stesso maturata nell’erogazione di corsi di formazione nell’ambito specifico del settore sociale sia stata gravemente sottostimata evidenziando che tale esperienza era certamente sufficiente a garantire all’Ente il superamento del preliminare esame di ammissibilità , avendo maturato (e debitamente attestato di possedere) una esperienza senz’altro superiore alle 800 ore richieste dal bando nel campo dei percorsi formativi per il sociale.
Il ricorrente passa pertanto ad analizzare le singole esperienze attestate nella domanda di partecipazione alla selezione cercando di dimostrare l’idoneità  di queste ultime a soddisfare i requisiti richiesti dall’avviso.
In merito si osserva che, una volta chiarito al punto 3 di questa sentenza come dovesse essere interpretata l’espressione “attività  finalizzate alla formazione di figure nel settore sociale” alla luce dell’oggetto e delle specificazioni contenute nella lettera B) dell’avviso suddetto, nonchè del contenuto della normativa regionale di riferimento, tra le diverse attività  elencate dall’Ente ricorrente sembrerebbe potersi far rientrare con certezza nella categoria de qua solo le 600 ore relative al Corso per “Operatore Socio Assistenziale per l’infanzia” (ore, come peraltro evidenziato dalla Regione Puglia a pagina nove della memoria di costituzione, riconosciute dall’Amministrazione resistente).
Tutte le altre attività  di formazione elencate dall’Ente ricorrente (Manager delle imprese sociali, no profit e cooperative, Esperta elaborazione dati contabili, manager del turismo congressuale, addetto alla raccolta differenziata, laboratorio teatrale, orienta donna – addetta al front office, orienta donna – addetta al front office per aziende di logistica, creazione di impresa nel settore dell’editoria on line) infatti, se possono ritenersi astrattamente compatibili con le priorità  stabilite dalla normativa europea (e ciò giustifica il finanziamento tramite il Fondo Sociale Europeo), non possono invece ritenersi compatibili con la finalità  dell’avviso de quo volto a riqualificare l’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e, pertanto, con i requisiti richiesti dall’avviso suddetto.
Più nello specifico, i profili professionali sopra elencati non hanno alcuna analogia o similitudine con il profilo professionale dell’operatore socio sanitario.
In particolare, per quanto attiene l’attività  di formazione inerente il corso per Manager delle Imprese sociali, no profit e cooperative, la scelta della Regione Puglia di non ritenerla pertinente all’avviso non appare manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica.
Infatti, in base a quanto asserito dallo stesso ricorrente a pagina dieci e undici del ricorso, tale corso ha avuto come obiettivi “quello di fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie ad acquisire un livello manageriale per realizzare una nuova cultura di governo e di gestione delle Cooperative, delle imprese sociali e delle Aziende No Profit, nonchè quello di fornire ai partecipanti adeguate capacità  e competenze economiche-giuridico-gestionali per consolidare il ruolo economico delle imprese sociali nel nostro sistema territoriale e, in particolare, nelle periferie urbane¦”, competenze e conoscenze distanti e diverse da quelle che debbono possedere gli operatori socio sanitari.
Anche tale motivo di ricorso è pertanto infondato e va respinto.
5. – Alla luce di quanto affermato al punto 3 di questa sentenza, può ritenersi infondata anche la censura sollevata dal ricorrente di macroscopico difetto di istruttoria, nonchè di motivazione, tenuto conto che la Regione Puglia ha chiaramente evidenziato di non ammettere la proposta dell’Ente ricorrente alla fase di valutazione di merito in quanto ha ritenuto che il ricorrente avesse “erogato attività  finalizzate alla formazione di figure nel settore sociale la cui durata complessiva è stata inferiore ad 800 ore (600 ore) art. 3 del Regolamento Regionale n. 28/2007;” (Cfr. allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 28.11.2014 pubblicata sul BURP n. 166 del 4.12.2014, documento n. 1 allegato al ricorso).
5. – Per quanto riguarda infine il motivo di ricorso 1.2. con il quale il ricorrente lamenta che l’Amministrazione resistente, a seguito della dettagliata nota dallo stesso inviata in data 6.10.2014 (in risposta della nota regionale Prot. n. 0013684 del 22.9.2014 con cui si chiedeva di verificare l’esperienza acquisita dichiarata nell’Allegato 4), avrebbe totalmente ignorato i chiarimenti in essa contenuti, ci si limita ad osservare che è nella fisiologia del procedimento amministrativo che l’Amministrazione possa adottare una nota istruttoria al fine di meglio valutare la domanda presentata e che poi gli eventuali chiarimenti contenuti nella risposta dell’interessato incidano – se rilevanti e pertinenti – direttamente sull’atto finale, senza che sulla risposta alla nota istruttoria l’Amministrazione debba pronunciarsi in modo autonomo.
Se ne deve dedurre che l’Amministrazione, come peraltro dalla stessa affermato a pagina tredici della memoria di costituzione, non abbia ritenuto pertinenti i chiarimenti forniti dall’Ente ricorrente.
Anche tale motivo di ricorso pertanto è infondato e va respinto.
Alla luce di quanto sopra esposto non si ritiene necessario espletare l’istruttoria richiesta dal ricorrente.
In considerazione della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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