1. Commercio turismo, industria – SUAP – Attività  di somministrazione alimenti e bevande –  SCIA – Diniego prosieguo attività  –  Mancata comunicazione avvio procedimento – Legittimità .
2. Commercio, turismo, industria – SUAP – Attività  di somministrazione di alimenti e bevande – SCIA – Integrazione istruttoria – Inosservanza del termine – Conseguenze 

1. àˆ legittimo il provvedimento con il quale il Comune dispone il divieto alla prosecuzione dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande avviata a seguito di presentazione di SCIA, in considerazione della sua natura di atto diretto a impedire lo svolgimento di un’attività  non consentita e non richiede alcuna comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del destinatario dell’atto medesimo.
2.  àˆ  legittimo il provvedimento con il quale il Comune dispone il divieto alla prosecuzione dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande emesso in seguito a una richiesta di integrazione documentale della SCIA, qualora questa non venga a essere evasa nei termini previsti.

N. 00602/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2015, proposto da: 
Grazy 4 Ever S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Ruscigno, Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Via De Rossi, n. 16; 

contro
Comune di Casamassima, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Ettore Panizzolo in Bari, Via M.Celentano, n. 27; Sportello Unico Attività  Produttive Associato del Sistema Murgiano – Murgia Sviluppo S.c.a.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 17 del Comune di Casamassima – Servizio di Polizia Municipale/Ufficio di polizia amministrativa-commercio-suap, prot. 18178 del 13.10.2014;
– della nota del S.U.A.P. Murgia Sviluppo s.c.a.r.l., prot. n. 49020 del 03.10.2014;
– della nota del Comune di Casamassima – Servizio di polizia municipale/Ufficio di polizia amministrativa/commercio/suap, prot. n. 17130 del 26.09.2014;
– della nota del ridetto S.U.A.P. di Altamura del 18.08.2014;
– della nota del Comune di Casamassima – Servizio di polizia municipale/Ufficio di polizia amministrativa-commercio-suap, prot. n. 14702 del 08.08.2014;
– della nota del citato S.U.A.P., prot. n. 2355 del 07.08.2014, e della pedissequa nota di trasmissione tramite p.e.c. ai competenti Enti;
– di ogni eventuale altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè ignoto, ove lesivo degli interessi della società  ricorrente;
nonchè per il risarcimento dei danni
patiti e patiendi, con riserva di meglio specificarli e quantificarli in corso di causa;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Ida Maria Dentamaro e avv. Giuseppe Ruscigno, per la ricorrente e avv. Filippo Panizzolo, per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

1. – Con il ricorso in esame la società  Grazy 4 Ever S.r.l ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Casamassima ha vietato la prosecuzione dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande, “iniziata con SCIA in data 6.8.2014” e ha ordinato la rimozione di tutti gli effetti prodotti dalla suddetta s.c.i.a., nonchè la connessa nota dello Sportello Unico Attività  Produttive Associato del Sistema Murgiano.
Avverso tali atti parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione dell’art. 19 della Legge n. 241 del 1990 anche in conseguenza della violazione dell’art. 5, comma 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi del giusto procedimento e del ragionevole affidamento, violazione dei principi di correttezza e buon andamento, eccesso di potere per omessa o insufficiente istruttoria, erronea presupposizione (in fatto e in diritto), omessa considerazione di interessi privati incisi, abnormità  e sviamento, violazione dell’art. 1, comma 1, dell’art. 3, comma 2 degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990, violazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione, violazione, sotto altro profilo, dei principi del giusto procedimento e del ragionevole affidamento.
Con memoria depositata in data 26.1.2015 si è costituito in giudizio il Comune di Casamassima eccependo l’inammissibilità  e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 19 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite.
2. – Si ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente per non aver parte ricorrente impugnato tempestivamente la nota del 3.10.2014 con cui il s.u.a.p. aveva comunicato la conclusione negativa del procedimento di verifica della s.c.i.a. ed intimato il divieto di proseguire l’attività  iniziata e la rimozione di tutti gli effetti già  prodotti dalla suddetta s.c.i.a., tenuto conto che il ricorso è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande riferita al bar era divenuta patrimonio giuridico della stessa, in virtù della s.c.i.a. relativa al bar (numero 8243 del 3.9.2013) e del silenzio assenso che ne era seguito da parte delle Amministrazioni interessate e che il divieto di che trattasi avrebbe investito il bar a più di un anno dalla sua apertura in violazione non soltanto dell’art. 5, comma 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, ma anche del comma 2 dell’art. 19 della Legge n. 241 del 1990.
La ricorrente, peraltro, precisa che il provvedimento di divieto oggetto di impugnazione, in relazione al servizio bar “sarebbe stato occasionato dal riferimento allo stesso servizio contenuto – erroneamente – nella s.c.i.a. presentata il 6.8.2014 ai fini dell’apertura di una pizzeria”.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che “al cospetto del dato incontestato e inconfutabile consistente nella validità  ed efficacia degli atti propedeutici all’attivazione del servizio bar del 2013 (e, segnatamente, della s.c.i.a. protocollata allo S.U.A.P. il 3.9.2013 con il n. 8243/2013), il “divieto di prosecuzione dell’attività ” nella parte relativa al servizio bar (unitamente all’ordine di rimozione dei relativi effetti), si configura, di fatto come provvedimento di autotutela¦come tale necessitante della previa comunicazione di avvio del procedimento”.
Inoltre, la ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati “(e in particolare i divieti impartiti in ordine all’esercizio del bar avviato nel 2013)” non diano minimamente conto delle ragioni di fatto e delle norme in diritto che ne costituirebbero il presupposto in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La ricorrente conclude evidenziando l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati che “in ultima analisi, finiscono per conculcare il diritto della ricorrente all’esercizio dell’impresa, che pure era stato consentito nel 2013¦”.
In merito, questo Collegio evidenzia che l’Amministrazione resistente, a pagina cinque della memoria di costituzione, precisa che “l’ordinanza gravata ha ad oggetto la SCIA prot. n. 2355 del 6.8.2014 e quindi, allo stato degli atti (impregiudicata cioè ogni verifica e/o eventuali provvedimenti in autotutela sulla SCIA n. 8243 del 3.9.2013 che il Comune dovesse in futuro fare), riguarda esclusivamente questa seconda segnalazione”.
Tale assunto viene ribadito a pagina sei della memoria suddetta, dove si legge “Circostanza questa che ha legittimamente determinato SUAP e Comune ad inibire l’attività  non autorizzata e ordinare la rimozione degli effetti già  prodotti dalla SCIA presentata il 6.8.2014 senza con ciò incidere sugli effetti di quella presentata il 3.9.2013” ed è stato confermato alla Camera di Consiglio tenutasi in data 19.2.2015.
E’ quindi pacifico che l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande relativa al bar di cui alla s.c.i.a. presentata in data 3.9.2013 non viene in alcun modo incisa dal provvedimento impugnato.
Ne consegue l’infondatezza di tali motivi di ricorso, atteso che le censure di che trattasi danno per presupposto il fatto che con i provvedimenti impugnati sia stato vietato l’esercizio dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande relativa al bar di cui alla s.c.i.a. presentata in data 3.9.2013, attività  che l’Amministrazione resistente ha chiarito non essere stata in alcun modo incisa dal provvedimento impugnato.
Più nello specifico, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il provvedimento di divieto impugnato non ha investito il bar a più di un anno dalla sua apertura e, per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, il provvedimento de quo non si configura conseguentemente quale atto di autotutela, ma di divieto dell’attività  con esclusivo riferimento alla s.c.i.a. del 6.8.2014 che, secondo pacifica giurisprudenza, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 2005, n. 5052) poichè costituisce misura urgente necessaria ad impedire lo svolgimento dell’attività  non consentita.
3. – Per quanto riguarda il dedotto vizio di difetto di motivazione con riferimento all’attività  di cui alla s.c.i.a. del 6.8.2014 ci si limita ad osservare che il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, evidenzia in modo chiaro la ragione che ha indotto l’Amministrazione resistente ad adottare il provvedimento di divieto.
Più nello specifico, l’Amministrazione ha evidenziato che il Servizio di Polizia Municipale -Ufficio Commercio del Comune di Casamassima aveva segnalato che alla s.c.i.a. di che trattasi non risultavano allegati una serie di documenti e che, pur a seguito dell’invito dello Sportello Unico delle Attività  Produttive ad integrare la documentazione, la ricorrente non vi aveva provveduto nei termini previsti.
Anche tale motivo di ricorso è pertanto infondato.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Consegue altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria, peraltro proposta in via subordinata, che pertanto va anch’essa respinta.
In considerazione della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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