Pubblica sicurezza – Patente di guida – Istanza nuovo titolo – Diniego – Condanna ex art. 444 c.p.p. – Ante L. 15 luglio 2009, n. 94 – Illegittimità 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 28 ottobre 2013, n. 281 l’art.120, comma 1 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285  recante i requisiti morali per ottenente la patente di guida, è illegittimo il diniego prefettizio di relativo nulla osta la sentenza pronunciata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, come prevista dall’art. 444 c.p.p. (nella specie relativa all’uso di sostanze stupefacenti) sia stata pronunciata in epoca precedente all’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 – disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 2 luglio 2014, n. 3317 – 2014; ric. n. 4191.

N. 00540/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2011, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via F. Crispi, 6; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Bari; 

per l’annullamento
del provvedimento del Prefetto di Bari, prot. 4499/1 – 39961 /pat. del 15.12.2010, recante il diniego al rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Luigi D’Ambrosio, su delega dell’avv. Giuseppe Macchione, e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il Prefetto di Bari ha negato il rilascio nei suoi confronti del nulla osta al conseguimento della patente di guida, attesa la condanna riportata dal ricorrente stesso per il reato di cui all’art.73, DPR n. 309/1990 (T.U. in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).
Avverso il suddetto atto, la parte ha articolato un unico motivo di censura, per violazione di legge con riferimento all’art.120, D.lgs. n. 285/92, ed eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza, contraddittorietà  e disparità  di trattamento. Ne ha chiesto pertanto l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
Per resistere al gravame, si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto delle doglianze in quanto infondate, previa reiezione della domanda cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 7.4.2011, la Sezione, in considerazione del pregiudizio prospettato dal ricorrente in relazione alla situazione di invalidità  del fratello minore, ha accolto con condizioni l’istanza cautelare, disponendo il rilascio in via provvisoria della patente di guida (Ord. n. 303/2011).
In vista della trattazione del merito, il ricorrente ha prodotto memoria evidenziando la pronuncia della Corte Costituzionale, frattanto intervenuta, con riferimento all’art.120, del D.lgs. 285/92 (Sent. n. 281/2013).
Alla Pubblica Udienza del 19.2.2015, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini seguenti.
L’art. 120, D.Lgs. 285/92 recita al primo comma: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) , e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’ articolo 222 , la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Invero, tale disposizione è stata più volte oggetto di intervento legislativo, nonchè di pronunce della Corte Costituzionale, la quale da ultimo, come rilevato dalla parte, nelle more della definizione del giudizio, con sentenza n. 281/2013 ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale del predetto comma, nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.
Poichè il ricorrente è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art.444 c.p.p., in data 17.10.1991 – dunque in data antecedente alla modifica legislativa del 2009, nei suoi confronti non può dunque trovare applicazione l’art.120 citato, in quanto incostituzionale.
Da ciò deriva anche l’illegittimità  del provvedimento qui gravato, in quanto adottato sulla base della suddetta norma.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita pertanto accoglimento.
In considerazione della particolarità  della vicenda, le spese di lite possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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