Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva – Ragionevole durata del processo – Legge n.89/2001 (cd. legge Pinto) –  Decreto di condanna al pagamento emesso nei confronti del (solo) Ministero della giustizia – Ricorso per l’ottemperanza promosso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze – Inammissibilità  – Ragioni

Deve pronunciarsi l’inammissibilità , per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, del ricorso, promosso nei confronti di esso, per l’ottemperanza di un decreto di condanna all’indennizzo ex L.n. 89/2001 emesso dalla Corte d’appello soltanto nei confronti del Ministero di giustizia, e non anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, posto che non solo l’art.110 Cost. dispone, in via generale, che spetti al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ma che inoltre l’art.55, co.2 bis del decreto legge n.83/2012 dispone, in modo specifico, che l’art. 1, co.1225, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

N. 00485/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2014, proposto da: 
Annamaria Valentini, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Sabatini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’ottemperanza
al Decreto n. 384/2013, Rep. n. 1611, reso dalla Corte di Appello di Bari in data 17.12.2013, depositato il 27.12.2013, munito di formula esecutiva, nel procedimento ex lege n. 89/2001 e ss.mm.ii..
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Domenico Scalera, per delega dell’avv. Stefano Sabatini;
Rilevato che, all’udienza del 25 febbraio 2015, il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze nel caso di specie, in cui si è promossa ottemperanza in relazione ad un Decreto ex lege n. 89/2001 e ss.mm.ii. emesso dalla Corte d’Appello di Bari in relazione ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Tribunale Ordinario di Campobasso;
Rilevato che parte ricorrente ha giustificato la propria scelta processuale facendo riferimento al precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 1/2014;
Considerato, tuttavia, che tale sentenza, anche ad una semplice lettura, conferma una impostazione opposta a quella patrocinata dal ricorrente, in quanto in essa espressamente si ricorda che “l’art. 1, comma 1224, secondo periodo, della legge n. 296/2006 – nel modificare l’art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001, che prevedeva anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto legittimato passivo delle domande conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata del processo – dispone che il ricorso sia proposto: A) nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; B) nei confronti del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; C) “negli altri casi” nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre – sebbene la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096) in passato abbia affermato che la disposizione dell’art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge n. 296/2006 (secondo la quale “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, al pagamento degli indennizzi “procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze”) sia una disposizione organizzativa, indirizzata alla sola pubblica amministrazione – si deve qui evidenziare che il legislatore con l’art. 55, comma 2-bis, del decreto legge n. 83/2012 ha disposto che “l’articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sent. n. 1/2014);
Rilevato che, nel caso di specie, il Decreto della Corte d’Appello di Bari oggetto di ottemperanza pronunzia condanna nei confronti del Ministero della Giustizia e non nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rilevato, altresì, ad abundantiam, che in base all’art. 110 della Costituzione, “(¦)spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.”;
Considerato che, di conseguenza, le inefficienze ed i ritardi dell’Amministrazione della Giustizia Ordinaria debbano necessariamente essere fatte pesare sulle articolazioni funzionali del Ministero della Giustizia, in quanto, altrimenti opinando, si scaricherebbero illegittimamente su altre branche dello Stato problematiche ed inefficienze che devono essere risolte dall’Organo costituzionalmente competente in materia;
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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