Contratti pubblici – Gara – Valutazione dell’offerta – Offerta economicamente
più vantaggiosa – Criteri specifici – Predeterminazione – Mancanza – Art. 83
del D. Lgs. n. 163/2006 – Violazione – Procedura – Annullamento

Nell’ipotesi che il
criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sussiste violazione dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 in caso
di mancata predeterminazione di specifici criteri e sub-criteri che possano in
qualche modo precisare le modalità  di attribuzione dei punteggi, con la
conseguenza che, risultando previsti esclusivamente parametri valutativi
affatto generici e sommari, risulta in definitiva rimesso all’Amministrazione
un eccessivo margine di discrezionalità . (Nel caso di specie la S.A., più che
individuare in base a quali elementi rilevanti sarebbero stati attribuiti i
punteggi per le offerte tecniche, si è limitata a definire senza ulteriori
specificazioni quale sarebbe stato piuttosto l’oggetto della valutazione,
determinando, come risultato, un generico appiattimento del giudizio valutativo
della Commissione.)

N. 00484/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Lav.I.T. Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, Via Piccinni, 150; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, Via M. Celentano, 27; 

nei confronti di
Adapta s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; American Laundry Ospedaliera s.p.a., Colim Cooperativa Lavaggio Industriale Molise, Hospital Service s.r.l., Fratelli Bernard s.r.l., Servizi Italia s.p.a.; 

per l’annullamento
– della delibera del Direttore Generale dell’Asl B.T. n. 605 del 9.4.2014 di aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Adapta s.p.a. della “procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di noleggio ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e della materasseria”;
– nonchè degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi tutti i verbali di gara.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Adapta S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola; Filippo Panizzolo; Ada Matteo, per delega dell’avv. Saverio Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. il 13.9.2013 e sulla G.U.R.I. in data 18.9.2013, l’ASL resistente indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e della materasseria, per un importo complessivo a base di gara stimato nella misura di € 5.658.968,70 (iva esclusa), per un quinquennio, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, Adapta s.p.a. conseguiva un punteggio complessivo più elevato di 95,22, classificandosi al primo posto in graduatoria, davanti all’odierna ricorrente, seconda con 92,85 punti, sicchè veniva dichiarata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto con deliberazione del D.G. n. 605 del 9.4.2014.
3. Con il ricorso in esame la ricorrente Lav.i.t. impugnava il prefato provvedimento, unitamente a tutti quelli ad esso connessi, ritenendolo manifestamente illegittimo, sulla scorta dei motivi di diritto che saranno oggetto di esame in parte motiva, così rubricati:
I) Violazione degli artt. 46, co. 1 bis e 74, co. 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Violazione dell’art. 17 del capitolato speciale di appalto. Violazione dei principi di autolimitazione della p.A. e par condicio dei concorrenti. Violazione dei principi di certezza e determinatezza dell’offerta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione. Secondo la ricorrente, in estrema sintesi, la mancata indicazione dei prodotti da mettere a disposizione come scorte integrerebbe la carenza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e avrebbe dovuto essere sanzionata, pertanto, con l’esclusione dalla gara.
II) Violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 11 capitolato speciale di appalto. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità  dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione: la Commissione avrebbe fatto arbitraria applicazione della regola di proporzionalità  diretta stabilita dalla lex specialis, considerando quali fattori di calcolo della formula il numero di materassi offerti dai concorrenti intesi quale “quota eccedente i 44 previsti nel disciplinare di gara” e non il numero complessivo dei materassi offerti.
III) Violazione dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Violazione del capitolato speciale di appalto. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa: la Commissione avrebbe sistematicamente attribuito ai concorrenti il massimo punteggio per tre su quattro voci di giudizio, per di più sulla base di una motivazione affatto generica.
IV) Violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del capitolato speciale di appalto. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa: in via subordinata, la ricorrente deduce che la palese genericità  ed indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche vizierebbe in modo autonomo l’intera procedura di gara, con conseguente necessità  della sua riedizione.
V) Violazione degli artt. 64 e ss. e 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dell’art. 1346 c.c.. Violazione del principio di determinatezza dell’oggetto del bando: in via ulteriormente subordinata, deduce che gli atti impugnati sono illegittimi anche per indeterminatezza dell’oggetto del bando nonchè per violazione degli artt. 64 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per avere la stazione appaltante, in sede di chiarimenti, previsto un ampliamento del servizio oggetto di appalto, aggiungendovi la fornitura e la sterilizzazione di TTR, non menzionato nell’allegato 6 al bando.
4. Si costituivano in giudizio Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e la controinteressata Adapta, insistendo per la reiezione del gravame.
5. Con ordinanza n. 337 del 12 giugno 2014 il Collegio respingeva l’istanza di misure cautelari, mentre con successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 2798 del 27 giugno 2014, emessa all’esito dell’appello cautelare, veniva concessa la sospensione dei provvedimenti gravati dall’odierna ricorrente.
6. Con ordinanza presidenziale n. 351 del 7 ottobre 2014, su motivata istanza di parte, è stata disposta istruttoriaex 65 cod. proc. amm, al fine di acquisire copia integrale delle offerte tecniche di tutti i concorrenti, diversi dall’aggiudicataria, ammessi alla procedura di gara in epigrafe specificata, in quanto ritenute rilevanti ai fini del decidere.
7. Con motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2014 la Lav.i.t. ha presentato ulteriori argomenti a sostegno delle deduzioni già  poste a fondamento dell’impugnativa.
8. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2015, all’esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte fondato e merita, in parte qua, accoglimento.
2. Quanto all’ordine di esame dei motivi proposti con ricorso principale, così come precisati con ricorso per motivi aggiunti, per ragioni di ordine logico andranno esaminati prioritariamente quelli proposti avverso l’ammissione e conseguente aggiudicazione della gara all’aggiudicataria, e, poi, quelli rispettivamente volti a conseguire l’annullamento della valutazione delle offerte tecniche e dell’intera procedura di gara, avanzati in subordine.
2.1 Con un primo motivo di ricorso la società  ricorrente ha censurato la mancata indicazione nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Adapta della quantità  di prodotti che metterà  a disposizione in termini di scorte, da ritenersi, secondo la prospettazione della società  ricorrente, elemento essenziale dell’offerta, in forza del disposto di cui all’art. 17 del capitolato, secondo cui:
“Per scorta si intende la quantità  dei capi, suddivisa per ogni tipologia, che rimarrà  sempre a disposizione «pronto all’uso» presso i guardaroba.
Il servizio del presente capitolato deve assicurare, sia in fase di primo impianto che nello svolgimento, a totale cura dell’appaltatore, la prediposizione delle opportune scorte, in modo che risulti sempre disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento delle attività  a cui i reparti ed i servizi sono preposti.
Pertanto, nella soluzione progettuale presentata, la ditta dovrà  indicare dettagliatamente le quantità  di prodotti che metterà  a disposizione in termini scorte”.
La Lav.i.t. richiama, inoltre, l’art. 74 del D.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce, ai commi 2, 4 e 5, che: “Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. (¦)Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonchè gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità  in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità  dell’offerta”.
2.2 Secondo le deduzioni della ricorrente, dunque, benchè la lex specialis avesse richiesto tassativamente e con prescrizione di natura cogente (come dimostrato dall’impiego dei termini “dovrà ” e “dettagliatamente”) l’indicazione analitica nell’offerta tecnica dei concorrenti delle quantità  dei dispositivi da garantire a titolo di scorte, nel progetto dell’aggiudicataria non sarebbe possibile rinvenire alcuna traccia di tale essenziale elemento; sicchè la stessa avrebbe dovuto rimanere esclusa dalla procedura.
2.3 Rispetto a tali deduzioni la controinteressata e l’amministrazione resistente hanno eccepito che:
I) l’indicazione dei dispositivi da mettere a disposizione come scorta non costituiva elemento essenziale dell’offerta, non essendo nemmeno previsto un quantitativo minimo;
II) dal Capitolato emergeva in maniera chiara che forniture e servizi dovevano essere garantiti attraverso il rifornimento periodico e continuativo dei centri di utilizzo e, quindi, con la predisposizione di un’efficace organizzazione del servizio nelle fasi di consegna, ritiro, disinfezione e riconsegna dei materiali nuovi e ricondizionati; sicchè l’indicazione quantitativa dell’elemento scorta finiva per valere quale elemento marginale nella gestione complessiva del servizio;
III) l’art. 5 del Disciplinare di gara, nell’individuare gli elementi specifici dell’offerta da indicare nella relazione tecnica, non aveva stabilito alcunchè in materia di scorte, prevedendo, invece, quali elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione la coerenza e completezza della relazione rispetto alle sole prescrizioni del Disciplinare; cosicchè, secondo tale prospettazione, la S.A. avrebbe con ciò chiarito che le disposizioni del Capitolato dovevano essere intese come riferite allo svolgimento del futuro rapporto negoziale, senza affatto interferire con il contenuto dell’offerta tecnica, così come invece delineato dal Disciplinare.
2.4 Sul punto il Collegio non può non rilevare come da una lettura sistematica delle disposizioni della lex di gara si giunga ad un approdo interpretativo diverso rispetto a quello prospettato dalla ricorrente.
Da un lato, infatti, si ritiene che non possa non essere valorizzato, così come rilevato dall’Amministrazione resistente, l’impegno specifico assunto da parte dell’aggiudicataria di mettere a disposizione della S.A. tutti i dispositivi e prodotti necessari a garantire la dotazione idonea al perfetto espletamento dell’attività  a cui i reparti sono preposti, e quindi anche sotto forma di scorte destinate al ripristino quotidiano di tutti i capi in dotazione di ciascun reparto (cfr. pag. 90 e ss. offerta di Adapta), da cui è facile scorgere come all’interno dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, sia di fatto ricompresa anche la messa a disposizione di un quantitativo di scorte sia pure non determinato in maniera fissa bensì determinabile in misura variabile, in relazione alle necessità  rilevate in concreto, ovvero all’esigenza di reintegrare all’occorrenza, tempestivamente e con continuità , tutte le dotazioni dei reparti, così come richiesto dall’art. 17, comma 8, del C.S.A. nel fare riferimento alle “opportune scorte”. Dall’altro, va evidenziato che la mancata indicazione numerica delle scorte, unite alla circostanza che le stesse sono state comunque garantite, per quanto detto, nella misura determinabile per relationem, finisce per essere di per sè un dato neutro, atteso che nè è stata prevista l’attribuzione di un punteggio valutativo differenziato in ragione della maggiore o minore quantità  di scorte indicate all’interno di ciascuna offerta tecnica dai concorrenti, nè tantomeno la mancata indicazione è stata richiesta a pena di esclusione.
2.5 Per quanto detto, il Collegio conclusivamente rileva che, così come in concreto formulata, l’offerta dell’aggiudicataria non possa dirsi affatto incerta, nè mancante di un elemento essenziale, di modo che giammai la Stazione appaltante avrebbe potuto decretarne l’esclusione, alla luce del principio di tassatività  di cui all’art. 46, comma 1 bis, espressamente richiamato dall’art. 5 del disciplinare di gara.
3. Come anticipato nella parte in fatto, con un secondo motivo di ricorso la ricorrente censura le modalità  applicative del quarto ed ultimo criterio di valutazione dell’offerta tecnica, ovvero quello relativo ai materassi antidecubito per offerte superiori al numero minimo di 44, per il quale risulta prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 8 punti.
3.1 Le disposizioni della legge di gara, di cui si assume l’erronea applicazione da parte della Commissione, in realtà  non lasciano trapelare affatto i dubbi prospettati da parte ricorrente in relazione alla loro corretta applicazione; nè la disposizione in parola risulta oggetto di cesura sotto alcun profilo. Al contrario, appare in tutta evidenza l’intento dell’Amministrazione di premiare con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo solo quelle offerte che avessero offerto un numero di materassi superiore a quello minimo che ciascun concorrente era tenuto a garantire, peraltro in misura proporzionale proprio alle quantità  offerte in più rispetto alle esigenze minime evidenziate, così come stabilito dalla disciplina di gara, che sul punto ha chiarito “Per quanto riguarda i materassi antdecubito, la ditta è tenuta a garantire un numero minimo di 44. Le offerte che supereranno tale minimo saranno oggetto di valutazione, così come indicato al punto sub 4) dell’art. 9, pag. 12, del disciplinare di gara” (cfr. art. 11 del C.S.A.).
3.2 Sul punto, pertanto, l’operato della Commissione non risulta affatto censurabile, avendo assunto modalità  applicative del criterio valutativo in questione conformi alla lettera e alla ratio della lex specialis.
4. Con un ulteriore separato motivo di gravame, la Lav.i.t. si duole della violazione dell’art. 83 del Codice dei contratti, oltre che dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’agire amministrativo, asserendo che la valutazione delle offerte tecniche operata della Commissione sarebbe immotivata e irragionevole, in considerazione dell’attribuzione del medesimo punteggio massimo a tutti i concorrenti in gara in relazione a tre criteri su quattro (Ciclo disinfezione lavaggio: punti 10; Tracciabilità  (microchips): punti 7; Qualità  materiale e grado di sicurezza: punti 5). In tal modo, sarebbe stata di fatto annullata quasi integralmente la rilevanza del parametro valutativo relativo alla qualità  del progetto, che concorre, assieme alla convenienza economica a determinare l’offerta migliore ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 163/2006, determinando un appiattimento valutativo che avrebbe di fatto trasformato una procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in una gara condotta surrettiziamente al solo prezzo più basso.
L’illegittimità  dell’operato della Commissione sarebbe inoltre evidenziato anche alla luce delle numerose differenze riscontrate dalla ricorrente tra le varie offerte in gara e che invece non sarebbero state considerate; ciò anche in ragione della genericità  dei criteri di valutazione. Le deduzioni della ricorrente risultano, inoltre, confortate da ulteriori rilievi formulati a seguito della presa visione delle offerte tecniche delle altre imprese in gara, depositati agli atti del giudizio dall’Amministrazione resistente in data 18 novembre 2014, in adempimento all’ordinanza presidenziale n. 351 /2014. Tali elementi di contraddizione, secondo la ricorrente, avrebbero inficiato il giudizio della commissione; imponendone la sua motivata rinnovazione.
4.1 Il motivo in esame è stato oggetto di attenzione da parte dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che sul punto ha evidenziato come “l’attribuzione, a tutti i sette concorrenti in gara, degli stessi identici punteggi su gran parte dei parametri delle offerte tecniche parrebbe un esito all’apparenza non facilmente comprensibile”.
Il Collegio, tuttavia, ritiene il motivo infondato, ravvisando piuttosto che la peculiarità  dell’esito valutativo trovi la sua giustificazione nella genericità  dei criteri formulati dalla Stazione appaltante, pure oggetto di censura da parte del ricorrente con il quarto motivo di ricorso, ma non oggetto di esame in fase cautelare, essendo ad esso sottesa la tutela di un interesse meramente strumentale alla riedizione della gara, come tale non ritenuto suscettibile di pregiudizio apprezzabile in detta fase.
4.2 Principiando dalle dedotte censure di insufficiente motivazione ed irragionevolezza dell’esito valutativo delle offerte tecniche, va evidenziato, da un lato, che le differenze qualitative (ad es. utilizzo di metaldetector piuttosto che di meccanismi di cernita manuale, ovvero di due software per la tracciabilità  della biancheria piana e TTR piuttosto che un unico software) rilevate dalla ricorrente risultano per lo più indicatrici del giudizio della Commissione di sostanziale equivalenza delle soluzioni progettuali, tali da non consentire l’attribuzione di un giudizio complessivamente superiore ad una di esse piuttosto che ad un’altra, sicchè alla luce delle ragioni espresse dalla S.A., non si rileva un giudizio di illogicità , bensì di mera opinabilità  della valutazione tecnica effettuata.
Il processo valutativo compiuto dalla Commissione traspare dai verbali di gara. In particolare, con riferimento alla voce “Ciclo disinfezione lavaggio” si è evidenziato che: “Dopo un attento e approfondito studio nonchè comparazione di tutta la documentazione esibita (dalle sette concorrenti), la Commissione conclude nel seguente modo: tutte le ditte hanno illustrato un ciclo di disinfezione – lavaggio di alta qualità . Le azioni chimico-fisiche e tempo di esposizione sono tutte idonee. Non si riscontrano elementi meritevoli di rilievo tali da giustificare una differenziazione nel punteggio da attribuire. Pertanto, si considera soddisfacente quanto proposto e, di conseguenza, si concorda nell’assegnare il punteggio massimo previsto nel disciplinare di gara, pari a 10, a tutte le ditte”. In relazione alla qualità  del materiale e grado di sicurezza, si legge: “Dopo un attento e approfondito studio nonchè comparazione di tutta la documentazione esibita (dalle sette concorrenti), la Commissione conclude nel seguente modo: il personale è formato all’uopo, dal punto di vista teorico e pratico, per l’utilizzo del DPI. Sono presenti i certificati di qualità  previsti dalla legge e i prodotti sono sicuri per uso e impatto ambientale, ben illustrati negli allegati e schede tecniche. Pertanto si considera soddisfacente quanto proposto e, di conseguenza, si concorda nell’assegnare a tutte le ditta il punteggio massimo previsto nel disciplinare di gara pari a 5”. Infine con riferimento alla valutazione sulla “tracciabilità ” è scritto quanto segue: “Dopo un attento e approfondito studio nonchè comparazione di tutta la documentazione esibita (dalle sette concorrenti), la Commissione conclude nel seguente modo: l’informatizzazione nella gestione è efficace per la completa filiera di ogni ditta partecipante; i microchips sono compatibili con i nuovi standard internazionali di qualità , semplificando e velocizzando la lettura delle varie fasi di codifica (identificazione, accettazione, suddivisione, spedizione, ecc…)”.
In conclusione, non si ritiene che risultino evidenziate nemmeno con i motivi aggiunti le differenze sostanziali tra le offerte in relazione al servizio richiesto dalla P.A., tali da imporre un giudizio di oggettiva prevalenza della soluzione elaborata dalla Lav.i.t. rispetto alle altre concorrenti.
5. Con un quarto motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto che i criteri selettivi individuati dalla S.A. sarebbero del tutto scarni, generici ed indeterminati, palesemente inidonei quindi a delimitare i margini di discrezionalità  dell’attività  valutativa della Commissione e a consentirne un’adeguata verifica della correttezza in sede giurisdizionale.
5.1 Il motivo è fondato.
5.2 Come rilevato da Cons. Stato, Sez. III, 10.12.2013 n. 5909: “sussiste violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, nell’ipotesi che il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’amministrazione da parte del privato, nonchè l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità  da parte del Giudice amministrativo” (cfr. in termini, anche Cons. Stato, Sez. III, 18.10.2013 n. 5060; Sez. V, 7.1.2013 n. 7; TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 5.7.2013 n. 6645).
E’ mancata nel caso di specie la predeterminazione di specifici criteri e sub-pesi che potessero in qualche modo precisare le modalità  di attribuzione dei punteggi, con la conseguenza che, risultando previsti esclusivamente parametri valutativi affatto generici e sommari, risulta in definitiva rimesso all’Amministrazione un eccessivo margine di discrezionalità  (in particolare fino a 10 punti su 30 complessivi, per il “Ciclo disinfezione lavaggio”, senza precisare quali fossero le caratteristiche valutabili del ciclo di lavaggio proposto dalle concorrenti e quale peso le stesse avrebbero avuto ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo), in contrasto con la normativa sopra richiamata.
Nel caso di specie, pertanto, ben può affermarsi “che la mancanza, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, di una griglia di sottovoci (con i relativi punteggi), entro cui ripartire i singoli criteri di valutazione, ha lasciato agli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice la fissazione (se pure inespressa) degli elementi da prendere in più o meno maggiore considerazione all’interno dei singoli macrocriteri generali, così impedendo al concorrente (così come all’interprete) di ricollegare l’attribuzione dei punteggi e la graduazione degli stessi tra il minimo ed il massimo ai corrispondenti presupposti di fatto, essendo invece necessario ed imprescindibile che il bando dettagli i criteri ed i punteggi in modo da lasciare ristretti margini di discrezionalità  alla commissione stessa, la quale dovrebbe così operare in modo pressochè vincolato, assegnando per ciascun criterio uno specifico e determinato punteggio” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, nn. 5909/2013 e 5060/2013 cit.).
Va anche rimarcato che l’intervenuta abrogazione, da parte del D.lgs. n. 152/2008, della facoltà  di introduzione dei cc.dd, “criteri motivazionali” da parte della Commissione richiede ora che la discrezionalità  dell’Amministrazione, per quanto possibile, sia esercitata «a monte», con l’imposizione dei necessari autovincoli già  a livello di atto generale, in modo da stimolare la concorrenza tra gli operatori economici sulla base di regole trasparenti, che consentano di evidenziare tutti gli elementi che saranno oggetto di successiva valutazione e pertanto utili ai fini di una consapevole formulazione delle offerte. Viceversa, il potere discrezionale dell’Amministrazione deve essere circoscritto «a valle», nell’effettiva attribuzione del punteggio, che deve avvenire sulla base delle regole prefissate, e il cui il rispetto da parte della Commissione di gara s’impone proprio in ragione della precisata funzione degli atti di autovincolo, in quanto preventivamente determinati e, quindi, conosciuti da tutti i partecipanti, risultando in tal modo idonei ad orientare le scelte imprenditoriali di partecipazione e formulazione dell’offerta in condizione di par condicio (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 14.2.2014 n. 473).
Nel caso di specie in evidente violazione dell’art. 83 D.lgs. 163/2006 è mancata l’individuazione di criteri e sub criteri sufficientemente specifici, atteso che attraverso il riferimento a “ciclo disinfezione lavaggio”, “tracciabilità “, “qualità  materiale e grado di sicurezza”, la S.A. più che individuare in base a quali elementi rilevanti sarebbero stati attribuiti i punteggi per le offerte tecniche, si è limitata a definire senza ulteriori specificazione quale sarebbe stato piuttosto l’oggetto della valutazione, determinando, come risultato, un generico appiattimento del giudizio valutativo della Commissione.
6. L’accoglimento del motivo di ricorso in esame, determina l’annullamento dell’intera procedura di gara, con assorbimento delle ulteriori doglianze prospettate dalla Lav.i.t..
7. La peculiarità  delle questioni trattate e l’esito di parziale accoglimento del ricorso induce il Collegio a ravvisare i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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