1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Professori universitari – Dottore di ricerca – Professore Associato – Ricostruzione della carriera – Servizi valutabili


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Professori universitari – Professore associato Ricercatore confermato – Dottore di ricerca – Titolare di borse ed assegni – Equiparazione dei servizi

1. L’elencazione delle qualifiche (universitarie) contenute nell’art. 7 della L. n. 28/1980 non è tassativa, ma è suscettibile di un’integrazione analogica, in relazione all’evoluzione effettiva che tali qualifiche hanno avuto nel tempo. Devono, dunque, essere riconosciuti i servizi pregressi svolti come dottorando di ricerca o come professore associato dal ricercatore immesso in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera. In caso contrario, si creerebbe una situazione di disparità  fra situazioni identiche.


2. Non può negarsi l’equiparazione tra la funzione del professore a contratto e quella del ricercatore confermato, così come non può negarsi la coincidenza tra la figura del dottorato di ricerca e la generale categoria delle “borse o assegni” comunque denominati di cui all’art. 7 della l. n. 28/1980. Si tratta di ruoli preordinati all’approfondimento della metodologia per la ricerca dei settori ed alla formazione scientifica.

N. 00482/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2011, proposto da:
Gabriella Leone, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Garofalo, con domicilio eletto presso Raffaele Garofalo, in Bari, Via Dante Alighieri, 396;

contro
Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l’annullamento
del D.R. n. 9572/2010, trasmesso con raccomandata n. 14546 VII/5 del 7 marzo 2011, ricevuta il successivo 9 marzo 2011, avente ad oggetto la ricostruzione della carriera della ricorrente, nella parte in cui non riconosce i servizi prestati dalla stessa anteriormente all’immissione in ruolo come ricercatore a tempo pieno ed, in particolare, il servizio relativo al dottorato triennale di ricerca (1 novembre 1995-31 ottobre 1998) ed i servizi in qualità  di Professore a contratto svolti negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002;
della nota a firma del Rettore prot. n. 14546 VII/5 del 7 marzo 2001, ricevuta il successivo 9 marzo, con cui è stato trasmesso il precitato decreto rettorale;
di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, comunque connesso, anche se di contenuto ignoto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Raffaele Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6 maggio 2011 e depositato in segreteria il 30 maggio 2011, Gabriella Leone adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, chiedendo l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere ricercatrice universitaria a tempo pieno di Diritto del Lavoro presso la I Facoltà  di Economia dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” dal 16 settembre 2002, avendo conseguito la conferma in ruolo con D.R. n. 2639 del 2 marzo 2007, con decorrenza dal 16 settembre 2005.
Con istanza in data 25 novembre 2010, la ricorrente chiedeva all’Università  convenuta il riconoscimento, ai soli fini della carriera, dell’attività  prestata anteriormente all’immissione in ruolo, con particolare riguardo:
a) al servizio relativo al dottorato di ricerca triennale effettuato presso il Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali, dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1998;
b) al servizio relativo alla borsa post-dottorato, sempre presso il medesimo Dipartimento, dal 20 marzo 2001 al 14 settembre 2002;
c) al servizio prestato in qualità  di Professore a contratto di Relazioni Industriali presso la sede di Taranto della Facoltà  di Economia, nell’anno accademico 2000-2001;
d) al servizio prestato in qualità  di Professore a contratto di Diritto della Previdenza Sociale presso la sede di Taranto della Facoltà  di Economia, nell’anno accademico 2001-2002.
A tale istanza faceva seguito il decreto rettorale del 20 dicembre 2010 n. 9752, oggetto di impugnazione, nel quale l’Università  convenuta accoglieva la domanda proposta limitatamente al servizio relativo alla borsa post-dottorato nella misura di 11 mesi e 27 giorni, con conseguente maturazione, per la Dott.ssa Leone, della III classe di stipendio e con rideterminazione del trattamento economico complessivamente spettantele.
La ricorrente, pertanto, proponeva il ricorso in esame, instando per l’annullamento del predetto decreto rettorale, nella parte in cui respinge la domanda di ricostruzione della carriera in ordine agli altri servizi prestati anteriormente all’immissione al ruolo.
I motivi di diritto sollevati in ricorso sono i seguenti:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 28/1980 e 103 D.P.R. n. 382/1980. La ricorrente si duole dell’illegittimità  dei provvedimenti impugnati per motivazione errata e/o contraddittoria, oltre che per disparità  di trattamento. In particolare, relativamente al rigetto dell’istanza per il riconoscimento del servizio relativo al dottorato triennale di ricerca (1 novembre 1995-31 ottobre 1998) la ricorrente afferma che non vi è alcun motivo per non ritenere applicabile tale riconoscimento, anche se non espressamente previsto dall’art. 7, in quanto antecedente all’art. 68 D.P.R. n. 382/1980 istitutivo del dottorato di ricerca. Lamenta, in particolare, la ricorrente che il provvedimento impugnato realizza un’ingiustificata disparità  di trattamento tra dipendenti pubblici, dello stesso settore di attività , in base ad un’errata ed illogica interpretazione delle norme applicabili;
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 28/1980 e 103 D.P.R. n. 382/1980. La ricorrente evidenzia l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati per motivazione errata e/o contraddittoria. In particolare, sul rigetto dell’istanza per il riconoscimento del servizio prestato in qualità  di professore a contratto negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002, la ricorrente, deduce la palese violazione delle norme richiamate, essendo la funzione di professore a contratto assolutamente sovrapponibile a quella di ricercatore, anche se introdotta successivamente, nonchè assimilabile alle figure espressamente contemplate dal suddetto art. 7 L. n. 28/1980.
Con comparsa di stile del 13 luglio 2011, si costituiva in giudizio l’Università  degli Studi di Bari chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
All’udienza del 11 febbraio 2015 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Con l’impugnato decreto rettorale l’Università  convenuta ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente per il riconoscimento, ai soli fini della carriera, dell’attività  prestata anteriormente all’immissione in ruolo, di ricercatore a tempo pieno, limitatamente al servizio relativo alla borsa post-dottorato nella misura di 11 mesi e 27 giorni, non riconoscendo gli altri servizi prestati, in quanto non espressamente indicati nell’art. 7 della L. n. 28/1980.
Approfondendo l’analisi di tale norma, essa, al primo comma, sancisce che “è istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l’assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità  di insegnamento e alle connesse attività  tutoriali”.
Al comma sei, il medesimo articolo, dispone, ancora, che “nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità . Lo stesso giudizio di idoneità , agli stessi effetti, è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:
a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
b) titolari di borse di studio conferite per l’anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;
c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonchè dall’Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
d) perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
e) titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purchè finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;
g) lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell’università , che abbiano svolto tale attività  per almeno due anni;
h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell’università  per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari.
Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità  gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività  in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979”.
L’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980, invece, stabilisce “Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività  effettivamente prestata nelle università  in una delle figure previste dall’art.7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.
Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno della predetta data.
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività  svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha legittimamente richiesto il riconoscimento, dei servizi svolti anteriormente dell’immissione in ruolo, entro un anno dalla conferma di quest’ultimo.
La mancata inclusione dei servizi di dottorato di ricerca e di professore a contratto nell’art. 7 L. n. 28/1980 deve ritenersi conseguenza del fatto che tali istituti sono stati introdotti nell’ordinamento in un momento storico meramente successivo.
Più nel dettaglio, il dottorato di ricerca è stato introdotto con la legge di riforma n. 28/1980 e con l’art. 68 del D.P.R. n. 382/1980; la figura del professore a contratto è stata, invece, istituita dall’art. 25 del citato D.P.R. n. 382/1980, di poco successivo alla Legge n. 28/1980.
Entrambe le discipline presentano profili e caratteristiche del tutto compatibili con la ratio dell’art. 7 L. n. 28/1980, risultando coerenti con il ruolo e le funzioni del ricercatore universitario e, quindi, potendo congruamente essere fatte rientrare in una logica di valorizzazione a fini di carriera dell’attività  pregressa conforme, così come svolta dal ricercatore confermato.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che “il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale” e che “ad identità  di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico” (cfr. C. Cost., 6 giugno 2008, n. 191; C. Cost., 12 giugno 1991, n. 277), condividendo e legittimando tutte quelle scelte di politica legislativa sul piano lavoristico tese a razionalizzare ed uniformare situazioni ordinamentali formalmente distinte ma caratterizzate da omogeneità  di funzioni (cfr. C. Cost., 17 marzo 1998, n. 63; 23 dicembre 1993, n. 455; Cons. Stato, sez. II, parere 22.11.2000, n. 921).
In applicazione di tale criterio, il Consiglio di Stato ritiene che eventuali mutamenti del regime giuridico delle categorie professionali elencate dall’art. 7 L. n. 28/1980 impongano di applicare i benefici ivi previsti anche in relazione alle categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103.
L’elencazione delle qualifiche contenuta nella disposizione richiamata del 1980 è in realtà  da intendersi come non tassativa, ma suscettibile di un’integrazione analogica, in relazione all’evoluzione effettiva che dette qualifiche hanno avuto nel tempo (cfr. Cons. St., 11 aprile 2014 n. 1776; Cons. St. 6 maggio 2013 n. 2414; Cons. St. 11 novembre 2012 n. 102; Cons. St. 9 dicembre 2010 n. 8644).
Nell’applicare tali criteri al caso di specie, il Collegio ritiene di doversi conformare a tale condivisibile orientamento, evidenziando, peraltro, come già  da tempo (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II 7 novembre 2012 n. 1885; TAR Puglia, Bari sez. III 19 luglio 2009 n. 2155) questo Tribunale abbia preso espressa posizione in favore della piena riconoscibilità  dei servizi svolti come dottorando di ricerca, oltre che come professore a contratto, ai fini della ricostruzione della carriera del ricercatore immesso in ruolo, in quanto l’opposta opinione conduce con certezza a creare situazioni di disparità  di trattamento fra situazioni identiche, finendo per svalutarsi interi anni di servizio dove si è svolta, fino a prova contraria, un’attività  in tutto e per tutto assimilabile a quella del ricercatore confermato.
La funzione del professore a contratto è largamente sovrapponibile a quella del ricercatore confermato, in quanto, entrambi contribuiscono al supporto alla didattica e allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria. Al pari, non può negarsi, la coincidenza tra la figura del dottorato di ricerca e la generale categoria delle borse o assegni “comunque denominati”, di cui all’art. 7 L. n. 28/1980, essendo preordinati, ambedue, all’approfondimento delle metodologie per la ricerca dei rispettivi settori e alla formazione scientifica.
Il D.R. n. 9572/2010 deve, pertanto, essere parzialmente annullato, nella parte in cui, illegittimamente, non abbia effettuato il riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi prestati dalla ricorrente, anteriormente all’immissione al ruolo, di cui al periodo di dottorato di ricerca e in qualità  di professore a contratto per le annualità  accademiche sopra ricordate. A seguito del riconoscimento ad effettuarsi, dovrà  essere ricostruita la carriera della ricorrente, con rideterminazione del trattamento economico spettantele.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche tenendo conto della presenza di chiari precedenti di questo Tribunale sulla questione controversa nuovamente portata a giurisdizionale scrutinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando in parte il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” al pagamento delle spese del giudizio in favore di Leone Gabriella, complessivamente liquidandole in euro 3.000,00 (tremila,00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2015, 24 febbraio 2015, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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