Pubblica sicurezza – Patente di guida – Revoca – Misura di prevenzione della sorveglianza speciale – Annullamento del decreto di revoca – Sopravvenuta carenza della pericolosità  sociale – Illegittimità  provvedimento
 

 

 
àˆ illegittimo il provvedimento di revoca della patente di guida fondato sull’unico presupposto delle nuova sottoposizione del ricorrente alla medesima misura di sorveglianza speciale, peraltro venuta meno a seguito di revoca, disposta in considerazione della rilevata sopravvenuta carenza di ogni elemento di pericolosità  sociale del soggetto.
 

N. 00439/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Q. Sella, 120; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot.1120/2013 – 45839 Area III PAT del 15.11.2013, recante revoca della patente di guida;
– della sottostante nota del Commissario P.S. di Bari – San Paolo;
– di ogni ulteriore atto connesso, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Alice Paccione, su delega dell’avv. Luigi Paccione e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Nel 2005, il Prefetto di Bari dispose nei confronti del sig. -OMISSIS- la revoca della patente di guida a seguito della sottoposizione dello stesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 2 anni, giusta Decreto n. 405 del 6.7.2005 emesso dal competente Tribunale di Bari.
Il provvedimento prefettizio fu tuttavia annullato dalla Terza Sezione di questo Tar, con Sentenza n.-OMISSIS-, che lo ritenne illegittimo in quanto motivato sulla base di una norma (art. 120 del D. Lgs. n. 285/92) dichiarata incostituzionale dal Giudice delle Leggi (Corte Cost., Sent. n.251/2001).
Col provvedimento qui impugnato, il Prefetto di Bari ha nuovamente revocato la patente di guida – essendo stato frattanto annullato il primo decreto – in considerazione della risottoposizione del ricorrente alla medesima misura per il tempo (ancora rimasto) di anni 1, mesi 8 e giorni 23.
Avverso il nuovo provvedimento prefettizio, la parte è insorta con l’odierno ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà  e assoluto difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del giudicato formatosi tra le parti sulla Sentenza Tar Bari, III, n. -OMISSIS-; violazione art. 7, l. n. 241/90; violazione artt. 120 e 219 D.lgs. 285/92; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità  della p.a., del principio di ragionevolezza e di equità .
Per resistere al gravame, si sono costituite la Prefettura e la Questura di Bari.
Con Ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione, considerato che, sia pur prima facie, la revoca della patente di guida non appariva supportata da elementi nuovi che ne legittimassero l’adozione e che il ricorrente non era stato attinto da ulteriore e diversa misura di sorveglianza, atteso che ha ripreso in realtà  vigore l’originario provvedimento disposto nel 2005, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo per l’effetto l’efficacia della revoca.
In data 9.5.2014, il ricorrente ha presentato istanza ex art.59 c.p.a. chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare sopradetta, visto che anche dopo la notifica del provvedimento cautelare, l’Amministrazione non aveva ancora provveduto alla restituzione della licenza di guida.
In accoglimento della predetta istanza, la Sezione ha emesso l’Ordinanza n. 304 del 5.6.2014, ordinando al Prefetto di Bari di dare esecuzione alla pronuncia cautelare entro il termine di 30 giorni, nominando altresì, per il caso di ulteriore inadempimento, il Prefetto di BAT o suo delegato, quale Commissario ad acta.
In data 16.6.2014, è stata dunque restituita la patente di guida al sig. Tisti, giusta verbale redatto dal Commissariato di P.S. San Paolo nella medesima data e depositato in giudizio.
In prossimità  dell’udienza di merito, la difesa erariale ha depositato una nota della Questura di Bari, prot. 20942 del 17.9.2014, in cui si comunica l’avvenuto proscioglimento del ricorrente dai vincoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, in forza del Decreto n. 404/01 del 9.7.2014, emesso dal Tribunale di Bari, Sezione Penale, in funzione di Tribunale della Prevenzione.
Alla Pubblica Udienza del 22.1.2015, la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, il provvedimento gravato poggia sull’unico presupposto della nuova sottoposizione del ricorrente alla misura della sorveglianza speciale, presupposto tuttavia venuto meno a seguito della revoca della misura stessa, disposta dal competente Tribunale di Bari col Decreto n.404/01 sopra detto, in considerazione della rilevata sopravvenuta carenza di ogni elemento di pericolosità  sociale del soggetto.
Pertanto, il provvedimento impugnato risulta privo del suo presupposto logico e giuridico, non ricorrendo più le ragioni in base al quale il Prefetto di Bari, ritenendo il ricorrente non in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.120 del Codice della Strada, aveva disposto la revoca del titolo di guida.
Il ricorso va quindi accolto.
Sussistono tuttavia ragioni equitative per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai suddetti commi.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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