Pubblico impiego – Concorso Pubblico –  Bando – Titoli – Dichiarazione e presentazione – Omessa dichiarazione – Mancata valutazione – Illegittimità  – Soccorso istruttorio – Necessità  

A fronte dell’inequivocabile previsione della lex specialis secondo cui i titoli posseduti dai concorrenti, devono essere “dichiarati” dagli stessi all’atto della presentazione della domanda in via telematica ed “esibiti” successivamente nel luogo, giorno ed ora stabiliti per la prova d’esame, con espressa previsione di esclusione dal concorso soltanto nel caso di mancata dichiarazione dei titoli all’atto della domanda, non può essere ritenuta legittima l’esclusione del candidato che seppur abbia effettuato regolarmente la “dichiarazione” dei titoli in suo possesso, ha omesso l'”esibizione” di un solo titolo, potendosi. In caso, infatti di mancata previsione nel bando della sanzione dell’esclusione, deve trovare applicazione il potere di soccorso della stazione appaltante.
                                                                    * 

Cons. Stto, sez. V, ric.n. 3212 – 2015; sentenza 9 gennaio 2017, n. 15 – 2017

N. 00427/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2014, proposto da: 
Giuseppe Abbracciavento, rappresentato e difeso dal prof. avv. Michele Dionigi e dall’avv. Stefano Dionigi, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Bari, alla via Fornari n. 15/A; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Bari, alla via P.Amedeo n. 26; 

nei confronti di
Voria Delfina, Giuseppe Lorusso; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 2013/090/00682 del 27 dicembre 2013 che approva la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente amministrativo;
– del disciplinare dell’Accesso agli Impieghi del Comune di Bari approvato con Deliberazione GC n. 378 del 10.06.13 e successivamente modificato con deliberazione GC n. 861 del 17.12.13;
– del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 2 posti di Dirigente Amministrativo -qualifica dirigenziale unica- di cui un posto riservato al personale interno del Comune di Bari emesso in data 18.3.2013;
– dell’avviso della Commissione Esaminatrice n. 1 del 9 maggio 2013 prot. n. 103925;
– della nota prot. n. 0268143 del 28.11.2013 con cui si invitava il ricorrente, a norma dell’art. 9 del bando, alla presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line di partecipazione al concorso, al fine di una verifica del loro possesso;
– dei verbali della Commissione Esaminatrice in partis quibus;
– di ogni provvedimento adottato dalla Commissione Esaminatrice in parte qua;
– ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità ;
nonchè
– per l’accertamento della fondatezza della pretesa all’attribuzione di ulteriore 0,50 punti della valutazione dei titoli;
– per l’accertamento della fondatezza della pretesa della valutazione di ogni titolo dichiarato nella domanda con qualsivoglia punteggio;
– per l’accertamento del diritto ad ottenere la riformulazione della graduatoria e la posizione superiore dovuta;
nonchè per la condanna
del Comune di Bari al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dall’odierno ricorrente anche in virtù dei provvedimenti impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori prof. avv. Michele Dionigi, per il ricorrente e avv. Rosaria Basile, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il dott. Abbracciavento ha impugnato gli esiti del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo (di cui uno riservato al personale interno in servizio presso il Comune di Bari), reso noto con avviso del 18.3.2013 a firma del Direttore della Ripartizione personale, confluiti nella graduatoria finale approvata con determinazione dello stesso Direttore n. 2013/090/00682 del 27.12.2013. Con la stessa determina veniva elevato da 2 a 4 il numero dei vincitori da assumere, secondo quanto disposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 861/2013.
L’odierno ricorrente si collocava al settimo posto con punteggio 60,20 (quindi terzo degli idonei). Facendo istanza di accesso agli atti in data 6.2.2014, verificava che gli erano state valutate soltanto tre delle quattro pubblicazioni scientifiche indicate nella domanda di partecipazione al concorso; delle tre considerate, soltanto due venivano ritenute inerenti, con attribuzione di un punteggio complessivo pari a 1,00 (a fronte del massimo attribuibile di 1,50).
La mancata valutazione del titolo pretermesso aveva, dunque, comportato come conseguenza la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo nella misura di 0,50 prevista dal bando (cfr. tabella di valutazione dei titoli allegata al bando stesso); riverberandosi tale mancata attribuzione sul punteggio generale e, dunque, sulla posizione del ricorrente in graduatoria.
Con atto prodotto in data 14.4.2014, si costituiva in giudizio il Comune di Bari, eccependo in via preliminare la tardività  del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza.
All’udienza del 17 dicembre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente va respinta l’eccezione di irricevibilità .
La difesa comunale vorrebbe identificare il dies a quo del termine di impugnazione con la comunicazione al ricorrente dell’esito della valutazione dei titoli, giusta nota prot. n. 103925/10 del 26.11.2013 a firma del Presidente della Commissione versata in atti (doc. 6 produzione Comune).
Sta di fatto che dalla nota in questione emerge in via esclusiva il punteggio complessivamente attribuito al dott. Abbracciavento per tutte le categorie di titoli valutabili, pari a 11,20/30 e non è dato in alcun modo evincere le modalità  di computo del punteggio stesso; tanto meno, la mancata valutazione di una delle quattro pubblicazioni scientifiche indicate nella domanda di partecipazione.
Soltanto con l’accesso agli atti e la conseguente acquisizione della scheda individuale di valutazione, l’odierno ricorrente ha, pertanto, potuto cogliere la lesione subita; e rispetto all’accesso stesso, avvenuto il 6 febbraio 2014, il ricorso introduttivo notificato il successivo 25 febbraio è, evidentemente, tempestivo. Parimenti il gravame è stato proposto in termini rispetto all’atto di approvazione della graduatoria finale, risalente al 27.12.2013.
3.- Nel merito il ricorso è fondato.
Dal combinato disposto degli artt. 6 e 9 del bando di concorso emergeva con chiarezza che i titoli posseduti dai candidati avrebbero dovuto essere “dichiarati” all’atto della presentazione della domanda (solo in via telematica secondo le prescrizioni dell’art. 3 del bando stesso) ed “esibiti” nel luogo, giorno ed ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). Tale ultima previsione di cui al richiamato art. 6 (in effetti ribadita anche in calce al fac-simile di domanda allegata al bando) veniva ribadita dalla Commissione nell’avviso prot. n. 103925/05 del 9.5.2013 di conferma del diario di svolgimento delle prove scritte del concorso in questione, pubblicato sul sito internet del Comune di Bari.
Tuttavia -e questo è il profilo che qui rileva- la richiamata lex specialis aveva collegato la sanzione della non valutabilità  dei titoli soltanto all’ipotesi della mancata “indicazione” e”autocertificazione” nella domanda on-line (cfr. il citato art. 9, 3° comma).
Conseguenze analoghe non sono state previste per il caso di mancata tempestiva esibizione di copia dei titoli stessi; nè la Commissione avrebbe potuto introdurre un’ipotesi di esclusione non contemplata dal bando. E, in effetti, non l’ha fatto; proprio dalla lettura del verbale n. 5 del 23.5.2013, invocato dalla difesa comunale, trae conferma l’interpretazione suggerita.
Si trova invero ivi precisato l’intento “di non valutare i titoli che non siano stati dichiarati dai candidati nella domanda on-line di partecipazione al concorso”, in evidente ossequio alle previsioni del bando; senza che possa avere -ai nostri fini- portata dirimente l’aver ribadito la necessità  di esibire le pubblicazioni scientifiche in copia od originale, senza possibilità  di una sostituzione delle stesse a mezzo di autocertificazione.
Anche in questa sede (si ribadisce il verbale n. 5 della Commissione), come nel bando di concorso, l’eventuale inosservanza del predetto adempimento entro l’espletamento della prima prova, non è stata sanzionata con la non valutabilità  dei titoli non esibiti; e, tanto meno, è stato escluso l’esercizio del soccorso istruttorio.
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, è incontroverso che il titolo scientifico di cui si discute sia stato tempestivamente “dichiarato” nella domanda di partecipazione e che l’inadempimento contestato sia di non aver esibito con la stessa tempestività  il titolo stesso, in originale o copia. Il ricorrente ha giustificato l’omissione adducendo l’indisponibilità  materiale dell’articolo in questione poichè andato da poco in stampa; ma, anche a prescindere da una valutazione di scusabilità  dell’inadempimento, l’omissione di cui si tratta non avrebbe dovuto essere penalizzata con l’applicazione di una sanzione non prevista dal bando di concorso, lex specialis della procedura. L’amministrazione avrebbe dovuto pertanto esercitare il potere di soccorso, consentendo l’esibizione postuma del titolo dichiarato nella domanda ai fini della sua valutazione.
4.- Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, riconvocata la Commissione per la valutazione del titolo scientifico pretermesso, con possibile conseguente riconsiderazione della posizione del ricorrente nell’impugnata graduatoria. Considerata, tuttavia, la vicenda nel suo complesso e il comportamento tenuto dalle parti, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone la riconvocazione della Commissione ai fini della valutazione del titolo pretermesso, con conseguente riformulazione dell’impugnata graduatoria. Spese compensate e contributo unificato rifuso in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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