Accesso ai documenti amministrativi – Interesse – Presupposti – Fattispecie

Poichè l’interesse sotteso al diritto di accesso agli atti deve essere diretto, concreto e attuale, nonchè corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui si vuole accedere, è da ritenersi ammissibile la richiesta di accesso ai compensi erogati a un professore universitario, la cui nomina sia stata, dopo svariati anni, annullata in sede giurisdizionale su ricorso di altro concorrente, ove detta richiesta sia stata avanzata da quest’ultimo al fine di fondare una domanda di risarcimento del danno per la sua mancata nomina e assolvere quindi l’onere probatorio in ordine alla quantificazione del mancato guadagno.

N. 00397/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2014, proposto da: 
Francesco Loperfido, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Tomassetti, Luca Beccarini e Antonio Lattanzio, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
contro
Universita’ degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo n. 97, è domiciliata ex lege; 
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 
nei confronti di
Stefano Favale, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi in Bari, Via Abate Eustasio n. 5; 
per l’annullamento,
ai sensi dell’art. 116 c.p.a.,
del provvedimento di diniego, adottato dal Direttore Generale dell’Ateneo barese e comunicato con nota n. 5914-1/8 del 01/08/2014, espresso in relazione all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 6.5.2014 ricevuta dall’Ateneo 9.5.2014;
nonchè per ottenere l’ordine, all’amministrazione resistente, di esibire, i C.U.D. del Dott. Stefano Favale, relativi ai redditi professionali, nonchè, l’elenco degli emolumenti e di ogni altro compenso erogato al medesimo dall’anno 2005 all’anno 2013 incluso, oggetto della predetta istanza di accesso, e/o analoga documentazione dalla quale evincere i redditi professionali di qualsiasi natura percepiti dal Dott. Stefano Favale per il suddetto periodo temporale.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Bari e di Stefano Favale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Antonio Lattanzio, Ines Sisto, Vincenzo Caputi Jambenghi e Fulvio Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 6.5.2014, l’odierno ricorrente ha formulato, nei confronti dell’Università  di Bari “Aldo Moro”, istanza di accesso ai CUD del dr. Favale, a decorrere dal 2005 e sino al 2013 incluso, nella parte inerente i redditi da lavoro dipendente e/o libero professionale.
L’Amministrazione, non ravvisando un “interesse personale, concreto ed attuale da parte del prof. Loperfido”, con nota n. 5914-1/8 del 1.8.2014, ha opposto il diniego all’accesso dei documenti richiesti.
Secondo l’Università , in primo luogo, il modello CUD non sarebbe sufficientemente dettagliato in riferimento alle singole voci retributive.
Inoltre l’istante, non essendo in servizio presso l’Università , non avrebbe alcun diritto di accesso, anche in considerazione del fatto che il trattamento economico del prof. Favale risulterebbe facilmente ricostruibile.
Infine, per quanto riguarda l’attività  libero professionale in regime di convenzione, essa dipenderebbe dal tempo in concreto impiegato dal docente in base alla sua personale organizzazione del lavoro, sicchè “la conoscenza di questi importi” non risulterebbe “attinente con le necessità  esplicitate nella richiesta”.
Impugna detto provvedimento di diniego il prof. Loperfido e chiede che venga ordinata l’esibizione dei documenti in questione.
Al riguardo ne deduce l’illegittimità , in quanto la fattispecie non sarebbe sussumibile nei casi di esclusione previsti dall’articolo 24 della L. n. 241/90.
Egli avrebbe, inoltre, un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli emolumenti percepiti dal dr. Favale nell’arco temporale relativo agli anni 2005-2013 incluso, in ragione della strumentalità  di queste informazioni rispetto alla quantificazione del danno che ritiene avere patito a causa dell’operato dell’Università  intimata.
Al fine di meglio delineare i contorni della vicenda processuale che qui occupa, giova precisare che a monte della richiesta di accesso, vi è un lungo contenzioso che ha visto l’odierno ricorrente coinvolto in vari giudizi finalizzati a sottoporre a vaglio giurisdizionale una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia, cui egli ha partecipato.
Infatti, l’attuale ricorrente, ha preso parte ad un procedimento di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari, settore scientifico-disciplinare MED/11: Malattie dell’apparato cardiovascolare, avviato con D.R. n. 5453 del 24.6.2002.
La Commissione esaminatrice all’uopo costituita, nella riunione dell’11.12.2004, ha formulato un giudizio di non idoneità  nei confronti di parte ricorrente, di contro, dichiarando idonei i candidati Marino e Favale.
Successivamente, un’altra commissione consultiva straordinaria, incaricata dal Rettore per svolgere un esame sulla regolarità  degli atti della suddetta procedura, il 25.8.2005, ha espresso perplessità  in ordine alle precedenti valutazioni della commissione esaminatrice ed ha sollecitato il Rettore a rimettere gli atti alla stessa per un riesame dei giudizi.
Il Rettore, tanto ha fatto, ma, nonostante ciò, il 25.10.2005, quest’ultima ha confermato gli esiti della precedente valutazione.
E’ intervenuta un’altra volta la commissione consultiva, formulando ulteriori rilievi e rinviando nuovamente gli atti alla commissione esaminatrice, la quale, il 22.3.2006, ha nuovamente confermato l’inidoneità  del Prof. Loperfido.
In base a tale giudizio il Rettore, con decreto del 31.3.2006, ha dichiarato idoneo il dott. Favale (poi nominato).
Il dott. Loperfido ha, per questo, adito questo Tribunale.
Ne è seguito un contenzioso caratterizzato da vari giudizi, con i relativi gradi di appello (che non si riporta per esigenze di sintesi , rinviandosi, a tal fine, al ricorso introduttivo che enuncia puntualmente tutti i vari passaggi) che ha visto vittorioso il dr. Loperfido, non senza una strenua opposizione dell’Amministrazione che ha costretto questo Tar, nonchè il consiglio di Stato, ad intervenire varie volte, anche in sede di ottemperanza.
Tanto premesso, l’odierno ricorrente, nonostante l’esito del giudizio (che ha condotto alla verifica dell’illegittima nomina del dr. Favale), non è stato nominato quale professore ordinario nell’Università  di Bari e nessuna altra Università  avrebbe interesse a farlo, a causa della sua imminente quiescenza per raggiunti limiti di età 
Egli, intende, per ciò, formulare una domanda di risarcimento del danno commisurato all’aumento del reddito percepito dal dott. Favale, in ragione delle funzioni (illegittimamente attribuitegli ) di professore ordinario.
In tali termini motiva il proprio interesse all’ostensione degli atti, appellandosi alla necessità  di assolvere l’onere probatorio in ordine alla quantificazione dei danni patiti.
Aggiunge, peraltro, che il suo diritto di accesso sarebbe riconosciuto ex lege.
Deduce, infatti, che l’articolo 15 del d.lgs. n. 33/2013 ha prescritto la pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi amministrativi di vertice nelle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, il ricorrente prospetta che il dr. Favale ricopre numerosi incarichi apicali, per i quali non sarebbero stati pubblicati i relativi compensi, sicchè il diniego opposto sarebbe illegittimo, perchè in contrasto con la suddetta norma di legge.
Infine, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato perchè, contrariamente a quanto sostenuto dall’Università , sarebbe difficoltoso quantificare con precisione l’ammontare degli emolumenti di un professore ordinario incaricato anche di responsabilità  primariali.
Risulterebbe quanto mai necessario, pertanto, ai suddetti fini, l’ostensione dei CUD richiesti.
Si sono costituiti l’Università  resistente (con memoria di stile) ed il controinteressato dr. Favale, il quale ha evidenziato un intento emulativo nella richiesta del ricorrente.
All’udienza del 26.2.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’articolo 22, della L. n. 241/1990 e l’articolo 2 del d.P.R. n. 184/2006 stabiliscono che l’interesse sotteso al diritto di accesso debba essere diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui si vuole accedere.
Nel caso in esame, la situazione giuridica soggettiva tutelata è rappresentata dall’allegato diritto al risarcimento del danno.
Al riguardo il ricorrente ha concretamente prospettato elementi di fatto idonei ad affermare – quanto meno in via astratta ed ipotetica (e senza entrare nel merito della relativa spettanza)- la titolarità  del summenzionato diritto, sulla base degli esiti della complessa vicenda giudiziaria, il cui ultimo approdo è rappresentato dalla sentenza n. 147/2014 del Consiglio di Stato, la quale ha affermato la sua idoneità  a ricoprire la cattedra messa a concorso.
Questa prospettazione, la quale non può essere di certo vagliata in questa sede, costituisce un elemento idoneo e sufficiente a radicare il convincimento del Collegio circa la titolarità  in capo al ricorrente della suddetta situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento.
L’interesse all’ostensione dei documenti richiesti è strettamente corrispondente a quest’ultima, in quanto è diretta espressione del diritto di azione a tutela della stessa.
Il carattere di evidente strumentalità  tra gli atti di cui si è chiesta l’ostensione e la tutela della situazione giuridica dedotta, rende palese il carattere diretto, concreto e attuale dell’interesse sotteso all’istanza di accesso.
Infatti, la conoscenza del contenuto dei documenti in questione è finalizzata a dimostrare il danno di cui il ricorrente intende chiedere il risarcimento, in modo tale che egli possa assolvere al relativo onere della prova.
Peraltro, nel caso di specie, neppure sussiste alcuna delle ipotesi di esclusione del diritto di accesso, previste dall’articolo 24 della L. n. 241/90, le quali, tra l’altro, ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, non possono, comunque, avere un’efficacia preclusiva alla ostensione di quei documenti necessari all’esercizio del diritto di azione a difesa di interessi protetti dall’ordinamento.
Giova evidenziare che il diritto di accesso costituisce principio generale dell’attività  amministrativa, come sancito dal comma 2 della succitata legge, sicchè l’eventuale limitazione di tale diritto potrà  essere legittima solo se giustificata da interessi pubblici preminenti rispetto a quello alla partecipazione, alla imparzialità  e alla trasparenza.
E’ palese che il diniego opposto all’odierno ricorrente non è espressione di alcuno dei succitati interessi pubblici, il cui perseguimento implica necessariamente l’ostensione di quei documenti relativi agli emolumenti di coloro che ricoprono ruoli di vertice nelle Amministrazioni pubbliche. Ruoli che, secondo le deduzioni di parte ricorrente, il dott. Favale ricopre.
A tale principio di trasparenza della P.A. sono, altresì, finalizzati gli obblighi sanciti nel d.lgs.n.33/2013, il quale prescrive la pubblicazione dei compensi riguardanti lo svolgimento di incarichi apicali, in relazione ai quali la P.A. resistente ha opposto illegittimamente il suo diniego.
Conclusivamente deve ordinarsi all’Amministrazione intimata l’ostensione degli atti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, previo annullamento del provvedimento impugnato, ordina all’ Universita’ degli Studi di Bari di esibire, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica, se antecedente, copia degli atti richiesti dal ricorrente con istanza spedita il 6.5.2014.
Condanna l’Universita’ degli Studi di Bari e Stefano Favale, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore di Francesco Loperfido che liquida in euro 3.000 omnicomprensivi, oltre IVA, CAP e spese generali in misura del 15% e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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