1. Elezioni – Superamento prova di resistenza – Necessità 


2. Processo amministrativo – Elezioni – Legittimazione passiva – Amministrazione portatrice interesse a mantenimento propri atti

1. Va rigettato il ricorso in materia elettorale se, dall’esito della verificazione, sulla scorta della c.d. prova di resistenza, risulti che,  nonostante al ricorrente dovessero essere attribuiti 13 voti in più rispetto a quelli effettivamente conseguiti, tale risultato non gli avrebbe comunque consentito di divenire secondo dei non eletti.


2. In merito al giudizio per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi elettorali, la legittimazione passiva va attribuita all’Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite, e non all’Ufficio elettorale destinato a smembrarsi subito dopo  la proclamazione degli eletti e che, dunque, non è portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.

N. 00395/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2014, proposto da De Rogatis Vincenzo Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Claudia Lioia, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, 27;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Barbato, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Foggia;
nei confronti di
Annecchino Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nardella, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 143;
Bove Antonio;
De Rosa Giovanni;
De Vito Luigi;
Vigiano Luigi;
per l’annullamento
– dell’atto di proclamazione degli eletti del 18 luglio 2014, relativo alla consultazione elettorale amministrativa svoltasi nel Comune di Foggia in data 25 maggio 2014 per l’elezione del Consiglio Comunale nella parte in cui pone il ricorrente al quinto posto dei non eletti;
– del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Foggia e dell’allegato “Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali”, relativo alle sezioni nn. 4, 12 e 21, per la Lista n. 9 (Forza Italia – Berlusconi per Landella) nella parte in cui, non attribuisce al ricorrente il corretto numero di preferenze ottenute;
– dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni nn. 4 – 12 – 21, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il corretto numero di preferenze effettivamente ottenute;
– nonchè di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche se di estremi ignoti;
e per la consequenziale rettifica del risultato elettorale;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, della Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo e di Annecchino Antonio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 per le parti i difensori avv.ti Maria Claudia Lioia, Michele Barbato, Ines Sisto e Giovanni Vittorio Nardelli, su delega dell’avv. Antonio Nardella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente De Rogatis Vincenzo Giovanni partecipava alla competizione elettorale amministrativa svoltasi nel Comune di Foggia in data 25.5.2014 nella lista n. 9 (“Forza Italia – Berlusconi per Landella”).
A seguito della consultazione il ricorrente risultava quinto dei non eletti.
Lo stesso impugnava l’atto di proclamazione del 18.7.2014 nella parte in cui gli venivano attribuite 308 preferenze anzichè 326, aspirando il De Rogatis a conseguire la posizione di secondo dei non eletti.
Chiedeva, in via istruttoria, il riconteggio dei voti per la lista n. 9.
Rilevava che vi sarebbero state discrasie (consistenti anche in errori di scrittura) tra la comunicazione n. 10/9 relativamente alle Sezioni nn. 4, 12 e 21, il MOD. 220-AR (redatto successivamente alla predetta comunicazione) sempre con riferimento alle dette Sezioni ed il MOD. 302-AR; che per esempio per quanto concerneva la Sezione n. 12 avrebbe riportato 8 voti sia nel MOD. 220-AR, sia nella comunicazione 10/9, mentre il MOD. 302-AR avrebbe indicato zero voti.
Con ordinanza istruttoria n. 1314/2014 questo T.A.R. disponeva verificazione, a mezzo della Prefettura di Foggia, delle schede elettorali delle sezioni nn. 4, 12 e 21, al fine di pervenire alla nuova indicazione di tutti i voti effettivamente riportati dal ricorrente nelle sezioni oggetto di contestazione.
In data 12 dicembre 2014 venivano depositati gli esiti della verificazione.
Si costituivano l’Amministrazione comunale, la Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo e Annecchino Antonio, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, dall’esito della verificazione risulta che il ricorrente De Rogatis Vincenzo Giovanni ha conseguito un totale di 13 voti nelle sezioni 4, 12 e 21.
Pertanto, non è superata la prova di resistenza.
Infatti, anche attribuendo al ricorrente 13 voti (come risultanti dalla disposta verificazione) in più rispetto ai 308 conseguiti, lo stesso otterrebbe 321 voti, risultato inferiore ai 326 voti che gli avrebbero permesso di divenire secondo dei non eletti.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Infine, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo.
Infatti, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6607, relativamente al giudizio per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi “… la legittimazione passiva va attribuita all’Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite, e non all’Amministrazione statale o agli organi, quale l’Ufficio elettorale, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.”.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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