1. Sanità  e farmacie – Strutture accreditate – prestazioni riabilitative – Valutazione appropriatezza – Protocollo – Natura – Valutazione medico specialista – Rilevanza


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Natura generale – Obbligo di motivazione  – Non sussiste

1. Il protocollo di valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate da strutture sanitarie accreditate non contiene parametri vincolati di valutazione dell’appropriatezza della prestazione, nè una durata prestabilita e inderogabile della durata della riabilitazione del paziente seminterrato grave (60 giorni) tenuto conto che stabilisce, all’esito di un primo trattamento di durata massima “di norma” stabilita in 60 giorni la prosecuzione del trattamento in regime diurno a seguito di una valutazione effettuata dal medico specialista con un piano riabilitativo individualizzato.


2. Il protocollo di valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni riabilitative è un atto amministrativo, il quale, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è soggetto d obbligo di motivazione. 


*
La sentenza del 17 febbraio 205, n. 263 è identica nella massima.

N. 00262/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2013, proposto da A.R.I.S. (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) e Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, quale proprietaria e gestore dell’istituzione privata “Sant’Agostino” Centro Medico Psico Pedagogico, rappresentate e difese dall’avv. Roberto Carbone, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 51;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Rocca, con domicilio eletto in Bari, via Marcello Celentano, 27;

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione delle Famiglie degli Assistiti dell’Istituto S. Agostino di Noicattaro (A.F.A.I.S.A.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Carbone e Francesco Magistà , con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 51;

per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
– della deliberazione di Giunta regionale dell’1.7.2013, n. 1195 concernente “protocollo di verifica UVARP per l’appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale – Approvazione” (BURP 6.8.2013, n. 108), nella parte in cui al punto 3 del protocollo disciplina “l’assistenza a ciclo diurno a media complessità  (strutture semiresidenziali territoriali – centri di riabilitazione – seminternato grave – base)”, nonchè nella parte in cui (allegato 1 al protocollo) sono elencate le figure coinvolte nei trattamenti di riabilitazione e il relativo impegno orario e delle ulteriori parti dell’appendice quali che sono connesse al richiamato punto 3;
– di ogni altro provvedimento, anche se non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Associazione delle Famiglie degli Assistiti dell’Istituto S. Agostino di Noicattaro (A.F.A.I.S.A.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza il dott. Francesco Cocomile e uditi pubblica del giorno 14 gennaio 2015 per le parti i difensori avv.ti R. Carbone, S. Rocca e F. Magistà ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La Provincia dell’Ordine degli Agostiniani è il soggetto (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) proprietario e gestore del Centro Medico Psico Pedagogico “Sant’Agostino” nel quale sono prestate assistenza e cure sanitarie di natura riabilitativa ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Il Centro richiamato eroga le suddette prestazioni sanitario – riabilitative nel territorio barese in virtù di accreditamento con le Regione Puglia.
L’ARIS regionale è l’associazione che raccoglie gli istituti religiosi erogatori di prestazioni sanitarie.
Gli stessi con l’atto introduttivo del presente giudizio impugnavano la DGR n. 1195/2013 concernente il protocollo di verifica UVARP per l’appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale nei limiti del proprio interesse in epigrafe indicato.
Deducevano censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione del DPCM 29.11.2001; violazione delle Linee Guida del Ministero della Sanità  per le attività  di riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 7.5.2008); violazione del Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 10.2.2011); violazione della DGR 10.5.2011, n. 933; eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; irrazionalità ; difetto di motivazione;
2) violazione del DPCM 29.11.2001; violazione delle Linee Guida del Ministero della Sanità  per le attività  di riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 7.5.2008); violazione del Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 10.2.2011); violazione della DGR 10.5.2011, n. 933; eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; irrazionalità ; difetto di motivazione e di istruttoria;
3) violazione dell’art. 8 bis dlgs n. 502/1992; violazione del DPCM 29.11.2001; violazione delle Linee Guida del Ministero della Sanità  per le attività  di riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 7.5.2008); violazione del Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 10.2.2011); violazione della DGR 10.5.2011, n. 933; eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; irrazionalità ; difetto di motivazione;
4) violazione del DPCM 29.11.2001; violazione delle Linee Guida del Ministero della Sanità  per le attività  di riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 7.5.2008); violazione del Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 10.2.2011); violazione della DGR 10.5.2011, n. 933; eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; irrazionalità ; difetto di motivazione;
5) violazione del DPCM 29.11.2001; violazione delle Linee Guida del Ministero della Sanità  per le attività  di riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 7.5.2008); violazione del Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 10.2.2011); violazione della DGR 10.5.2011, n. 933; eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; irrazionalità ; difetto di motivazione;
6) violazione dell’art. 9 legge Regione Puglia 4.5.1999, n. 17; violazione del DPCM 29.11.2001; violazione delle Linee Guida del Ministero della Sanità  per le attività  di riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 7.5.2008); violazione del Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 10.2.2011); violazione della DGR 10.5.2011, n. 933; eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; irrazionalità ; difetto di motivazione; disparità  di trattamento;
7) violazione del DPCM 29.11.2001; violazione delle Linee Guida del Ministero della Sanità  per le attività  di riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 7.5.2008); violazione del Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione (Conferenza Stato – Regioni del 10.2.2011); violazione della DGR 10.5.2011, n. 933; eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; irrazionalità ; difetto di motivazione.
In sostanza, parte ricorrente contestava il concetto asseritamente “vincolato” di “appropriatezza” fatto proprio dalla censurata DGR n. 1195/2013 (e dal protocollo allegato) e la previsione di una durata prestabilita ed inderogabile della riabilitazione del paziente in regime di seminternato grave (i.e. 60 giorni ai sensi del punto 3 dell’allegato A della gravata deliberazione giuntale n. 1195/2013).
Evidenziava, altresì, che detto concetto non può prescindere dalle caratteristiche del paziente e dalla patologia disabilitante, autonomamente valutabili in concreto dal medico curante caso per caso; che, conseguentemente, è errata la pretesa della Regione di prestabilire la durata del percorso riabilitativo in 60 giorni.
Infine, nelle varie censure articolate i soggetti istanti si dolevano del difetto di motivazione della DGR n. 1195/2013.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Interveniva ad adiuvandum l’Associazione delle Famiglie degli Assistiti dell’Istituto S. Agostino di Noicattaro (A.F.A.I.S.A.).
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 14 gennaio 2015, nella quale la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Le censure formulate da parte ricorrente sono suscettibili di disamina unitaria, avendo tutte ad oggetto il concetto stesso di “appropriatezza” fatto proprio dalla contestata DGR n. 1195/2013.
Un attento esame delle suddette doglianze non può non condurre alla conclusione della reiezione delle stesse.
Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la gravata DGR n. 1195/2013 concernente il protocollo di verifica UVARP (Unità  di Valutazione dell’Appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie) contiene prescrizioni non vincolanti in ordine alla durata del trattamento (v. inciso “di norma” a pag. 4 dell’allegato A della DGR impugnata – pag. 26010 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 6.8.2013: “¦ La durata della riabilitazione in regime di seminternato grave è di norma fissata entro 60 giorni. Il seminternato base è appropriato per il completamento del processo di recupero. ¦ Il paziente sarà  trasferito in assistenza a ciclo diurno estensiva a bassa complessità  se, completato il recupero funzionale, ricorrono ancora i requisiti per il trattamento riabilitativo a ciclo diurno”; cfr., altresì, allegato 1 della DGR n. 1195/2013 – pag. 26014 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 6.8.2013: “Medico specialista in riabilitazione. àˆ responsabile della redazione del PRI. Qualsiasi trattamento riabilitativo non può avere decorrenza da data precedente alla redazione del PRI”).
Vengono in rilievo, infatti, mere indicazioni modificabili da parte del medico specialista in riabilitazione che ha in cura il paziente.
Inoltre, ai sensi dell’allegato I alla DGR n. 1195/2013 il medico specialista resta – come visto – il responsabile del trattamento riabilitativo e della redazione del PRI (piano riabilitativo individuale) da adattare in concreto alle specifiche esigenze del paziente.
Infine, non può essere accolta la censura relativa al difetto di motivazione poichè l’impugnativa ha ad oggetto un protocollo di verifica UVARP che, in quanto tale, assume la valenza di atto amministrativo generale, il quale – ai sensi dell’art. 3, comma 2 legge n. 241/1990 – non è soggetto a obbligo di motivazione.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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