1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione – Predeterminazione criteri valutazione – Prima delle operazioni di correzione  


2. Pubblico impiego – Concorso – Commissione  Valutazione – Punteggio numerico- Sufficienza

3. Pubblico impiego – Concorso – Commissione  Valutazione – Tempo Correzione elaborati – Esclusione sindacato – Ragioni

 

1. Non sussiste l’obbligo per la Commissione d’esame di individuare i criteri di valutazione prima dello svolgimento delle prove scritte essendo sufficiente che ciò avvenga prima dell’inizio delle operazioni di correzione.


2. L’attribuzione di voto numerico assolve all’onere di motivazione idoneo a ricostruire ab externo il giudizio attribuito, allorquando siano predeterminati  i criteri di valutazione, attribuendo a ciascun punteggio un livello di valutazione. Detta operazione di valutazione non è sindacabile in sede di legittimità  salvo che risulti macroscopica ed ingiustificata discrasia fra voto numerico attribuito e giudizio valutativo espresso.


3. Non può costituire motivo inficiante ex se la legittimità  di operazioni concorsuali la brevità  dei tempi di correzione poichè l’apprezzamento della commissione è squisitamente tecnico-discrezionale e il tempo occorrente  per la valutazione non è elemento soggetto a predeterminazione.

N. 00258/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antonacci Gianluca Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Conte Giovanni;
Cecere Antonio;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. AOODRPU n. 3550 del 20.5.2013 a firma del Dirigente Vicario dell’URS Puglia recante la pubblicazione, in pari data, all’albo e sul sito web dell’USR per la Puglia (www.pugliausr.it) e sulla rete intranet e sul sito internet del MIUR degli elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa all’Ambito disciplinare 7 (A036 – Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione e A037 – Filosofia e Storia) costituente parte integrante della predetta nota nell’ambito della procedura concorsuale indetta con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale (4 Serie speciale – Concorsi) n. 75 del 25 settembre 2012;
– dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione a sostenere la prova orale nell’ambito della procedura in esame;
– ove occorra, del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui omette di indicare i criteri di valutazione da osservare nella valutazione delle prove scritte e le modalità  di determinazione degli stessi;
– dei verbali della Commissione giudicatrice indicati in ricorso;
– di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, preordinato o consequenziale;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. AOODRPU5648 in data 7.8.2013 del Vice Direttore Generale dell’USR Puglia recante pubblicazione della graduatoria generale provvisoria di merito classe di concorso A037 – Concorso per esami e titoli per il reclutamento dei docenti – DDG n. 82 del 24.9.2012 del Vice Direttore Generale dell’USR Puglia;
– della predetta graduatoria nella parte in cui ha escluso il ricorrente;
– della nota prot. n. AOODRPU5953 in data 22.8.2013 del Vice Direttore Generale dell’USR Puglia recante l’approvazione della graduatoria generale definitiva di merito del concorso per n. 18 posti per docente nella Regione Puglia relativo alla classe di concorso A037 – Filosofia e storia;
– della citata graduatoria generale definitiva di merito nella parte in cui ha escluso il ricorrente;
– di tutte le operazioni, le determinazioni e le deliberazioni inerenti la procedura concorsuale in esame;
– di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, preordinato o consequenziale;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Anna Chiara Vimborsati e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Antonacci Gianluca Vincenzo partecipava alla procedura concorsuale indetta con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.
In seguito al superamento del test preselettivo lo stesso veniva ammesso a sostenere le prove scritte da espletarsi in data 13 e 15 febbraio 2013 relativamente alla classe di concorso A037, svolgendo rispettivamente nelle predette date la prova comune di filosofia (alle classi di concorso A036 e A037) e la prova di storia.
Tuttavia, l’Antonacci risultava escluso dall’elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa all’Ambito disciplinare 7, limitatamente alla classe di concorso A037 – Filosofia e storia, reso pubblico per mezzo della gravata nota prot. n. AOODRPU n. 3550 del 20.5.2013.
In seguito a tale esclusione, il ricorrente proponeva istanza di accesso agli atti della predetta procedura concorsuale, chiedendo all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di prendere visione ed estrarre copia dei propri elaborati.
Quindi otteneva copia degli stessi recanti i giudizio della Commissione giudicatrice, nonchè i censurati verbali della Commissione n. 5 dell’1.3.2013 e n. 24 del 6.5.2013.
L’interessato impugnava con l’atto introduttivo gli atti in epigrafe indicati che avevano comportato la propria esclusione dalla prova orale, avendo lo stesso conseguito un punteggio inferiore (22/40) alla valutazione minima prevista per la prova scritta (28/40).
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 12 d.p.r. n. 487/1994; violazione del regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; violazione degli artt. 97 Cost. e 3 legge n. 241/1990; omessa predeterminazione dei criteri di valutazione; nullità  degli atti compiuti dalla Commissione; eccesso di potere; contraddittorietà  rispetto alla predeterminazione dei criteri adottati per lo svolgimento delle prove orali: la Commissione avrebbe omesso di predeterminare i criteri di valutazione delle prove scritte; sarebbe stata omessa l’adozione di una griglia di valutazione in grado di indicare il punteggio numerico attribuito a ciascun candidato per ciascun criterio utilizzato dalla Commissione; inoltre, i criteri di valutazione delle prove scritte sarebbero stati determinati ben dopo la prima riunione e addirittura dopo che si erano svolte le stesse prove scritte;
2) eccesso di potere; difetto di motivazione; omessa adozione di punteggi numerici per ciascun criterio di valutazione: la Commissione avrebbe tardivamente adottato una griglia di valutazione delle prove scritte sostanzialmente riproduttiva delle indicazioni diffuse dal MIUR in data 15 gennaio 2013, limitandosi a ricorrere a taluni “descrittori” di tali criteri utilizzati di fatto per attribuire un punteggio da zero a dieci a ciascuna delle quattro tracce assegnate sia per la prova scritta di filosofia, sia per quella di storia, senza al contempo adottare un criterio numerico indicativo della rilevanza di ciascuno dei criteri adottati rispetto alla determinazione del punteggio complessivo; ciò non avrebbe consentito di verificare il punteggio numerico attribuito a ciascuna traccia in relazione a ciascun criterio in modo da scomporre il punteggio complessivo in base a ciascuno dei criteri adottati, evidenziando la mancanza di precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato e impedendo di comprendere la motivazione degli elementi valutati agli effetti del punteggio complessivo attribuito; l’omessa indicazione e predeterminazione di punteggi numerici riferiti a ciascun criterio adottato non avrebbe consentito di individuare la scomposizione numerica riferita ai singoli criteri ed il voto complessivo da considerarsi come risultante di singoli giudizi; pertanto, il candidato non sarebbe posto in grado di comprendere le valutazioni riferite ai singoli elementi della prova sostenuta; conseguentemente, nel caso di specie il voto numerico, in mancanza di una griglia di valutazione preventivamente stabilita e caratterizzata da una suddivisione analitica per indicatori e descrittori, non sarebbe idoneo ad assolvere l’onere di motivazione ricadente sulla stessa Commissione giudicatrice;
3) eccesso di potere; difetto di motivazione; contraddittorietà ; irragionevolezza; illogicità ; sviamento; omessa adozione di punteggi numerici per ciascun criterio di valutazione rispetto alle altre fasi concorsuali: l’omessa adozione preventiva di una griglia di valutazione in grado di indicare il punteggio numerico attribuito al candidato per ciascun criterio utilizzato dalla Commissione risulterebbe illegittima anche sotto altro profilo rispetto ai criteri che la stessa Commissione ha deciso di adottare per lo svolgimento delle prove orali nell’ambito della stessa procedura concorsuale; tale diversità  di comportamento, oltre che contraddittoria per il fatto di essere stata assunta dalla stessa Commissione nell’ambito della stessa procedura concorsuale, sarebbe irragionevole ed illogica nella misura in cui non garantirebbe una uniformità  di valutazione tra le varie fasi concorsuali; in altre Regioni le Commissioni giudicatrici avrebbero, viceversa, adottato griglie di valutazione omogenee composte dall’indicazione di criteri accompagnati da descrittori e dalla preventiva indicazione dei punteggi numerici minimi e massimi da utilizzare per definire la valutazione accordata fino a concorrenza del punteggio massimo da attribuire per ciascuno dei criteri adottati.
4) eccesso di potere; illogicità ; contraddittorietà ; esiguità  del tempo medio di correzione; irragionevolezza: la seduta del 4.4.2013 (dalle ore 14:30 sino alle ore 18:30) sarebbe stata riservata alla correzione di ben 100 elaborati, con la conseguenza che si sarebbero dedicato un tempo di soli 2,1 minuti per ciascun elaborato.
Successivamente con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2013 l’Antonacci contestava la graduatoria generale provvisoria di merito e la graduatoria generale definitiva di merito della procedura concorsuale de qua nella parte in cui lo escludevano, deducendo censure di illegittimità  derivata.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate da controparte.
Invero, quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la Commissione non era obbligata ad individuare i criteri di valutazione prima dello svolgimento delle prove scritte, dovendo ciò avvenire – come del resto verificatosi nel caso di specie – prima delle operazioni di correzione.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947, “àˆ legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento sullo svolgimento dei concorsi per le assunzioni nei pubblici impieghi), anche dopo la effettuazione di queste, purchè prima della loro concreta valutazione, cioè della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte.”.
A tal riguardo, si rammenta che la riunione di insediamento della Commissione si teneva in data 5 febbraio 2013 e le prove scritte si svolgevano a livello regionale contestualmente su tutto il territorio nazionale nelle date del 13 e 15 febbraio 2013.
La Commissione, peraltro, operava in sintonia con le indicazioni ministeriali.
Con la nota n. 1635 del 22.2.2013 venivano fornite alle Commissioni di concorso operanti su tutto il territorio nazionale i principi guida per la determinazione dei criteri di valutazione.
Prima di questa data nessuna Commissione di concorso avrebbe potuto determinare i criteri di valutazione delle prove scritte.
Nella fattispecie in esame i criteri di valutazione venivano determinati nel corso della seduta dell’1.3.2013 (cfr. verbale n. 5).
Deve ritenersi che la Commissione di concorso abbia operato correttamente nel momento in cui individuava la griglia di valutazione, come risultante dal citato verbale dell’1.3.2013, e conseguentemente elaborava – in base a detta griglia – il giudizio sulla prova del candidato Antonacci nel rispetto dei principi guida individuati dal MIUR.
Anche la doglianza sub 2) va disattesa.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissione non avrebbe adottato un criterio numerico indicativo della rilevanza di ciascuno dei parametri individuati rispetto alla determinazione del punteggio complessivo.
Tuttavia, da un attento esame del verbale n. 5 dell’1.3.2013 emerge chiaramente come i vari indici “descrittori” (pertinenza [riferimento a costrutti teorici pertinenti; presenza di esempi contestualizzati; riferimento a sperimentazioni didattiche e/o ricerche nazionali e internazionali]; correttezza linguistica [correttezza ortografica e sintattica; chiarezza espositiva; terminologia appropriata; sequenzialità  logica degli argomenti presentati; organicità  nella trattazione]; completezza [citazioni di fonti appropriate; presenza di argomentazioni favorevoli e/o contrarie a questioni problematiche; riferimenti interdisciplinari]; originalità  [itinerari didattici adeguati; presenza di spunti insoliti ma adeguati]) siano indicativi della rilevanza di ciascuno dei criteri adottati rispetto alla determinazione del punteggio complessivo.
Inoltre, il punteggio numerico appare idoneo ad assolvere l’onere di motivazione, posto che ad ogni punteggio è attribuito un determinato “livello” di valutazione: 7 per il livello adeguato; 8 per il livello buono o apprezzabile; 9 per il livello ottimo; 10 per il livello eccellente (cfr. pag. 2 del verbale n. 5 dell’1.3.2013).
In ogni caso, nulla vietava alla Commissione di recepire le indicazioni del MIUR di cui alla nota del 15 gennaio 2013 ed alla nota n. 1635 del 22 febbraio 2013.
A tal riguardo, ha evidenziato Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5288:
«Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sè la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio. Conseguentemente, la scelta della commissione (pur non obbligatoria) di accompagnare l’espressione del voto numerico con l’espressione di giudizi verbali sintetici ha la funzione di meglio ricostruire l’iter logico-valutativo che ha condotto all’espressione del voto numerico, ma non può certo essere intesa nel senso che a ciascun giudizio debba necessariamente – e in modo algebricamente esatto – corrispondere un determinato voto numerico. Pertanto, l’operazione valutativa nel suo complesso potrà  essere oggetto di censura solo nelle ipotesi in cui fra il voto numerico e il giudizio valutativo sussistano macroscopici e ingiustificabili profili di discrasia.».
Nella fattispecie in esame il voto numerico sarebbe stato di per sè un giudizio sufficiente, stante la predeterminazione a monte dei criteri di valutazione, che – come detto – sono idonei a ricostruire ab externo la motivazione del giudizio.
In ogni caso, dall’esame degli elaborati del ricorrente (versati in atti) emerge che in calce agli stessi è stato apposto anche un giudizio sintetico che ha evidentemente la funzione di meglio ricostruire l’iter seguito per la determinazione del voto numerico.
Pertanto, l’operato della Commissione non è in alcun modo censurabile, tenuto conto altresì del fatto che parte ricorrente non allega alcun elemento al fine di sostenere una eventuale macroscopica ed ingiustificata discrasia tra voto numerico e giudizio valutativo relativamente ai propri elaborati.
Con riferimento al motivo di ricorso sub 3), non può condividersi l’osservazione di parte ricorrente secondo cui sarebbe contraddittorio che la determinazione dei criteri relativi alla prova scritta è avvenuta dopo lo svolgimento della stessa, mentre la individuazione dei criteri per valutare la prova orale è avvenuta prima dell’espletamento della stessa prova.
Sul punto, va in primis evidenziata la legittimità  – come visto in precedenza – della scelta di determinare i criteri di valutazione anche dopo l’espletamento della prova scritta, purchè in un momento antecedente alla correzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).
In secondo luogo, deve rilevarsi che al momento della prova orale il MIUR aveva ormai fornito ogni indicazione di principio per rendere omogenei i criteri di valutazione sull’intero territorio nazionale e che, mentre la prova scritta vede garantita la propria trasparenza anche se i criteri sono fissati dopo l’espletamento ma prima della correzione, la stessa cosa non può ritenersi per una prova orale.
Infine, anche la censura sub 4) deve essere respinta.
Preliminarmente, va rilevato che la Commissione è autonoma nell’organizzare la propria attività , articolata in sottocommissioni.
Inoltre, deve ritenersi che il tempo di valutazione dipende anche dalla capacità  dei componenti della commissione di cogliere sia nel contenuto, sia nella forma il valore del singolo elaborato.
Va, altresì, evidenziato che i quattro quesiti, ai quali il candidato era chiamato a rispondere nell’espletamento della prova scritta, non consistevano in veri e propri “temi” da svolgersi su fogli protocollo (e composti di più facciate), bensì in una risposta sintetica a quesiti, il cui sviluppo si articolava in sole 22 righe e cioè al massimo in una facciata.
Ciò giustifica il tempo relativamente breve impiegato dalla Commissione per la correzione degli elaborati.
Sul punto, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 ottobre 2012, n. 8633 ha affermato:
«I tempi impiegati dalla Commissione per la correzione degli elaborati scritti non possono essere sindacati in sede di legittimità , in primo luogo, perchè non è possibile stabilire quali temi dei candidati sono stati esaminati con maggiore o minore attenzione da parte della Commissione e, quindi, se il vizio denunciato inficia in concreto il giudizio del singolo candidato ricorrente, in secondo luogo, perchè, in ogni caso, la congruità  del tempo impiegato dagli esaminatori va anche valutata con riferimento all’ampiezza degli elaborati. Ne consegue che l’eventuale brevità  del tempo impiegato dalla Commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che possa inficiare ex se la legittimità  delle operazioni, considerato anche che l’apprezzamento della Commissione d’esame è squisitamente tecnico – discrezionale e il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, tanto da potersi affermare che la Commissione medesima ha la facoltà  di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche oppure che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione.».
Di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366 ha sancito il seguente principio di diritto:
«Non è sindacabile in sede di legittimità  la questione dei tempi dedicati dalla commissione giudicatrice di un concorso pubblico alla valutazione delle prove di esame dei candidati, soprattutto allorchè i tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati; in tali casi, infatti, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici il giudizio contestato.».
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti (che, contenendo censure di mera illegittimità  derivata, non può che seguire analoga sorte).
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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