1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Valutazione tecnico-discrezionale Amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Valutazione Amministrazione varianti migliorative – Utile per inutile non vitiatur – Fattispecie


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Par condicio tra concorrenti – Ipotesi incompatibilità  – Art. 90, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 – Ratio- Fattispecie


4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnico-progettuale aggiudicataria – Requisiti redattore ex art. 46, D.P.R. n. 328/2001

1. Il controllo giurisdizionale è sempre limitato alla sola legittimità  dell’azione amministrativa, quand’anche esteso alla corretta applicazione delle regole tecniche specialistiche da parte della S.A., con esclusione, pertanto, delle valutazioni di merito a essa riservate.


2. La valutazione di varianti migliorative a cura dell’Amministrazione va effettuata alla stregua del principio utile per inutile non vitiatur, ove espressamente previsto dalla lex di gara, e comunque giusta previsione di cui all’art. 76, comma 4, codice dei contratti pubblici, per cui le amministrazioni aggiudicatrici “prendono in considerazione solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti” (nella specie, il Collegio ha ritenuto che le varianti non erano tali da inficiare l’intera offerta tecnica, al pari delle ulteriori proposte migliorative offerte dall’aggiudicataria, potendo al più comportare, come conseguenza della loro mancata valutazione, l’attribuzione di un punteggio inferiore).


3. La ratio della norma di cui all’art. 90, comma 8, D.Lgs. 163/2006 (per cui: “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività  di progettazione”) mira a evitare che l’esecutore dei lavori abbia anche svolto un ruolo decisivo nell’indirizzare le scelte progettuali dell’Amministrazione, ovvero abbia ricevuto in via esclusiva informazioni riservate tali da falsare la concorrenza tra le imprese partecipanti (nella specie, la ricorrente lamenta che l’affidamento di un precedente incarico alla controinteressata, sia pure a seguito di selezione pubblica, per l’esecuzione di indagini geologiche e geognostiche – prove di laboratorio, relative agli interventi di consolidamento del dissesto, abbia comportato un’incompatibilità  in capo all’aggiudicataria definitiva a eseguire i lavori oggetto di gara, atteso che l’esecuzione delle predette indagini le avrebbe attribuito un qualche vantaggio a cagione di una presunta sua contiguità  con la S.A., dalla quale avrebbe anche ricevuto un sensibile flusso di informazioni, così asserendo l’alterazione della par condicio tra le concorrenti ala gara).


4. L’attività  di progettazione, oggetto di offerta tecnico-progettuale, dev’essere svolta da professionista che vanti un patrimonio di conoscenze ed esperienze direttamente proporzionali alla complessità  dell’intervento.

N. 00248/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2014, proposto da: 
Emmegi Costruzioni di Melillo Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Iadanza, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Lagrotta in Bari, Via Prospero Petroni, 15; 

contro
Comune di Volturino, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, Via Amendola, 166/5; 

nei confronti di
Albanese Perforazioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Di Pardo, domiciliato in Bari, presso la Segreteria T.A.R. Bari, P.za Massari; 

per l’annullamento
– del Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto, con tutti gli allegati emanati dal Comune di Volturino aventi ad oggetto “Interventi di consolidamento località  Ariella – Pozzo del Bosco”;
– della determina n. 137 del 31 ottobre 2013 di nomina della Commissione di gara;
– della determina n. 156 del 5 dicembre 2013 di approvazione dei verbali di gara e recante l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto;
– della determina n. 18 del 3 febbraio 2014 del Responsabile del 3° Servizio Assetto del territorio e Lavori pubblici del Comune di Volturino di aggiudicazione definitiva dell’appalto;
– di tutti i relativi verbali di gara ed i rispettivi allegati;
– di ogni ulteriore atto specificamente indicato in ricorso;
nonchè per la reintegrazione in forma specifica mediante declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto previa, ove occorra, pronuncia di caducazione, inefficacia e/o nullità  del contratto di appalto eventualmente stipulato ed in via estremamente subordinata, per equivalente, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni anche in via equitativa e previo esperimento del procedimento di cui all’art. 34, comma 4, del c.p.a..
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volturino e dell’Albanese Perforazioni s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale depositato dalla controinteressata in data 9 aprile 2014;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Alfredo Iadanza; Felice Eugenio Lorusso, per delega dell’avv. Rosaria Gadaleta; Giuliano Di Pardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. La Emmegi costruzioni di Melillo Giuseppe riferisce di aver partecipato alla procedura aperta, indetta dal Comune di Volturino con bando di gara pubblicato il 7 settembre 2013, avente ad oggetto “Interventi di consolidamento località  Ariella – Pozzo del Bosco”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 307.316,57.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la gara è stata aggiudicata alla controinteressata Albanese Perforazioni, con punti 89,280, immediatamente seguita nella graduatoria definitiva dalla ricorrente, con punti 78,990.
2. Con il ricorso in epigrafe la Emmegi Costruzioni ha impugnato la determinazione del 3 febbraio 2014 n. 18 con la quale il Responsabile del 3° Servizio Assetto del Territorio e Lavori pubblici del Comune resistente ha aggiudicato definitivamente la gara alla Albanese Perforazioni, chiedendone l’annullamento.
2.1 La ricorrente ha dedotto l’illegittimità  degli atti della procedura selettiva, nella parte in cui risulta ammessa e valutata positivamente l’offerta presentata dalla società  Albanese Perforazioni, ritenendo invece che le migliorie offerte dalla stessa violino le norme tecniche dettate in materia di costruzioni, a causa di macroscopici errori progettuali.
2.2 Inoltre, è stata censurata la manifesta violazione dell’art. 90, comma 8, del D.lgs 163/06, atteso che, con determinazione del Responsabile del 3° Servizio Assetto del Territorio e Lavori Pubblici, prot. n. 285 del 14.12.2012, il Comune di Volturino ha affidato sempre alla Albanese Perforazioni, sia pure previo esperimento di procedura di gara, l’esecuzione “Del programma di indagini geologiche e geognostiche – prove di laboratorio” preliminari all’intervento di Consolidamento del dissesto in Ariella – Parco Don Carmine – Pozzo del Bosco.
2.3 Infine, è stata anche dedotta la violazione dell’art. 46 del D.P.R. 328/01, ritenendosi che l’offerta tecnico-progettuale della Albanese Perforazioni sia stata redatta da un ingegnere privo di adeguata competenza in relazione alla complessità  dell’intervento, in quanto avente un’anzianità  di iscrizione al relativo albo professionale inferiore a cinque anni.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Volturino e la Albanese Perforazioni, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
4. La controinteressata ha anche proposto ricorso incidentale, sostenendo a sua volta l’illegittima ammissione alla gara della società  ricorrente, che l’Amministrazione avrebbe invece dovuto escludere, atteso che, secondo la prospettazione difensiva svolta, rileverebbero sia macroscopici errori progettuali nell’offerta tecnica della ricorrente che la mancanza del necessario requisito di regolarità  contributiva, prescritto dall’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006. Contesta, inoltre, l’idoneità  della Certificazione di qualità  presentata dalla ricorrente ai fini del beneficio della riduzione al 50% della garanzia provvisoria.
5. Con Ordinanza di questa Sezione n. 231/2014, è stata respinta l’istanza incidentale di misure cautelari.
6. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2014, all’esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Per ragioni di economia processuale si prescinde dall’esame del ricorso incidentale paralizzante, essendo il ricorso principale in parte inammissibile ed in parte infondato, per le ragioni di cui in motivazione.
2. Prima di procedere all’esame nel merito delle doglianze, è opportuno premettere alcune brevi puntualizzazioni in ordine allo svolgersi della vicenda procedurale relativa alla gara in questione, afferente, come anticipato nella parte in fatto, agli interventi programmati dal Comune di Volturino per contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico in località  “Pozzo del Bosco” e finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O. FERS 2007/2013 (Azione 2.3.5 della Linea di Intervento 2.3. – Asse II).
2.1 Va infatti evidenziato che la gara ha riguardato l’esecuzione di lavori da realizzare sulla base del progetto esecutivo precedentemente approvato dall’Amministrazione e redatto da progettisti esterni (selezionati all’esito di apposita procedura e privi di legami di sorta con l’aggiudicataria), rispetto al quale estremamente limitato è risultato l’ambito modificativo di intervento rimesso ai concorrenti e alle loro originali proposte migliorative, atteso che le scelte progettuali di fondo risultavano segnate a monte dalla S.A..
Infatti il Disciplinare, pur sancendo che non sarebbero state prese in considerazione (con attribuzione di un punteggio pari a zero) varianti sostanziali al progetto esecutivo, ha tuttavia ammesso varianti cd. migliorative, ovvero in grado di apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l’identità , ulteriormente precisando che “Il progetto a base di gara non è suscettibile di modificazioni che ne alterino la sostanzialità “.
2.2 Pertanto, come anche sottolineato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, le contestazioni mosse in ordine all’inidoneità  risolutiva delle soluzioni proposte dall’aggiudicataria rispetto al problema idrogeologico vanno ridimensionate e contenute, atteso che il raggiungimento di detto obiettivo, così come prefissato dall’Amministrazione, doveva ritenersi già  garantito dallo stesso progetto, redatto in chiave esecutiva e non oggetto di contestazione alcuna, nell’ambito del quale le predette migliorie risultano inserite ad abundantiam.
3. Con un primo ordine di censure la Emmegi si duole della mancata esclusione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ovvero, della sua inesatta valutazione, in ragione di presunti errori progettuali nell’elaborazione delle proposte migliorative al progetto esecutivo.
3.1 In particolare afferma che l’intervento proposto dalla Albanese Perforazioni risulterebbe in contrasto con le disposizioni tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, oltre che con l’Eurocodice EC2 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo”. La ricorrente argomenta la censura in esame con una serie di deduzioni di carattere rigorosamente tecnico, supportate da perizia di parte, che, tuttavia, non consentono di far emergere quella irragionevolezza o palese erroneità  della valutazione tecnico – discrezionale operata dalla S.A., indispensabile per poter consentire il relativo sindacato giurisdizionale ed evitare un’inammissibile sostituzione del giudice all’Amministrazione (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5051).
Come sottolineato da condivisa giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi: «Nelle gare pubbliche il controllo del giudice della legittimità  sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve essere svolto “extrinsecus”, nei limiti della rilevabilità  “ictu oculi” dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’Amministrazione; la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  dell’Amministrazione costituisce infatti ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla p.a. quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto; in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’Amministrazione è infatti in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa; deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità ) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi» (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978).
Quanto ai profili accertativi, riprendendo la premessa già  svolta al precedente punto n. 2 della presente sentenza, va evidenziato innanzitutto che le censure effettuate dalla Emmegi concernenti presunti errori di progetto, ritenuti in grado di invalidare sia il giudizio di ammissione dell’aggiudicataria che quello valutativo espresso dalla Commissione, risultano puntualmente smentite in forza degli accurati rilievi tecnici formulati sia dall’Amministrazione che dalla controinteressata, quest’ultimi supportati anche da una perizia di parte.
Dall’esame delle relazioni tecniche di parte e dalle controdeduzioni dell’Amministrazione resistente, infatti, è emerso che in realtà  gli errori evidenziati dalla ricorrente in relazione a tutte le migliorie proposte dall’Albanese Perforazioni nell’ambito del sub criterio A1 a) ovvero “Adozione di soluzioni tecniche innovative e migliorative di consolidamento del versante interessato all’intervento, altresì della durabilità  nel tempo del complesso delle opere realizzate nel versante d’influenza”, sono invece sintomatici di una diversa ed opinabile valutazione che la ricorrente pretende di sostituire a quella dell’Amministrazione, sconfinando nell’area del merito amministrativo, il cui esame è precluso al giudice amministrativo.
Ciò senza tralasciare, come evidenziato nella relazione di parte controinteressata, che la formulazione di alcune soluzioni migliorative proposte risultava anche vincolata dalla necessità  di rispettare la sostanzialità  del progetto a base di gara, che, come già  precisato, non è stato oggetto di contestazione alcuna.
Il Collegio ritiene, pertanto, di poter prescindere dalla richiesta consulenza tecnica d’ufficio, atteso che le valutazioni dell’Amministrazione, così come risultanti dal verbale di gara dell’11 novembre 2013, non appaiono palesemente illogiche, irrazionali, nè errate, ritenendosi, in relazione ai denunciati errori progettuali, positivamente superato il controllo giurisdizionale, pur sempre limitato alla sola legittimità  dell’azione amministrativa, quand’anche esteso alla corretta applicazione delle regole tecniche specialistiche da parte della S.A., con esclusione delle valutazioni di merito ad essa riservate e che parte ricorrente finisce inammissibilmente per richiedere al Collegio.
La lex di gara, inoltre, ha chiaramente specificato una griglia di criteri valutativi, poi ulteriormente dettagliati attraverso la previsione di vari sub criteri, tali da consentire alla Commissione di compiere un’adeguata valutazione delle offerte presentate dalle concorrenti attraverso il raffronto a coppie delle varie offerte, condotto in conformità  alla scala di preferenze di cui all’Allegato G al d.p.r. n. 207/2010 (cfr. verbale di gara n. 2 dell’11 novembre 2013) e la cui motivazione in ordine al pregio qualitativo delle singole offerte tecniche, risulta pertanto sufficientemente espressa dalla preferenza attribuita a ciascuna, in relazione ai suoi singoli elementi, considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte.
3.2 Passando alla censura concernente l’asserito sconfinamento in aree non ricomprese nel piano di esproprio di alcune varianti migliorative offerte dall’aggiudicataria (in relazione al medesimo sub criterioA1 a)), segnatamente della proposta di “semina delle superfici interessate dagli interventi per evitare l’erosione superficiale e proteggere i terreni sottostanti” e di “opere di ingegneria naturalistica integrative a consolidamento del versante”, vanno fatte ulteriori doverose precisazioni.
In primis va evidenziato che la società  Albanese, in relazione alle migliorie da valutarsi nell’ambito dell’unico subelemento A1 a) ha offerto ben 10 soluzioni migliorative. Tra queste, quelle oggetto della censura in esame, da un lato, risultano avere un minor rilievo rispetto alle altre otto, di maggiore consistenza ed efficacia in relazione all’obiettivo prefissato dalla S.A. di consolidamento del versante franoso; dall’altro, esse risultano avere una loro autonomia ed indipendenza esecutiva, sicchè la loro mancata realizzazione non sarebbe in ogni caso in grado di pregiudicare l’efficacia delle altre soluzioni progettuali proposte; ciò senza tralasciare l’astratta possibilità  di limitarne l’esecuzione alle sole aree oggetto del piano di esproprio interessate dall’intervento.
In ogni caso, va rilevato che, poichè tutte le predette dieci proposte migliorative risultano valutate nel loro complesso dall’Amministrazione con l’attribuzione di un unico punteggio in relazione al sub criterio A1 a), non è possibile affermare con certezza, come invece sostenuto in giudizio dal Comune di Volturino, che le proposte in questione, nella parte in cui risultavano sconfinare dall’area di intervento, non siano state valutate dalla Commissione, non risultando tale circostanza dagli atti di gara; sicchè non è dato sapere se esse abbiano effettivamente influito sull’attribuzione del punteggio complessivo in favore dell’aggiudicataria, ovvero sul valore della sua offerta posta a confronto rispetto alle altre.
Tuttavia, nemmeno può condividersi la tesi della ricorrente per cui tale circostanza, ove per ipotesi idonea ad influire sul giudizio valutativo dell’Amministrazione, avrebbe dovuto comportare l’esclusione ovvero la mancata attribuzione dell’intero punteggio in relazione al sub criterio A1 a). Infatti, va fatta applicazione del principio per cui utile per inutile non vitiatur, espresso dalla lex di gara, oltre che dall’art. 76, comma 4, cod. appalti per cui le amministrazioni aggiudicatrici “prendono in considerazione solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti”, sicchè dette soluzioni, nella parte in cui risultavano sconfinare dall’area dell’intervento delimitata dal piano di esproprio, non andavano valutate. Esse, tuttavia, non erano tali da inficiare l’intera offerta tecnica, nè le ulteriori otto proposte migliorative offerte nell’ambito del medesimo sub criterio, potendo al più comportare, come conseguenza della loro mancata valutazione, l’attribuzione di un punteggio inferiore.
Alla luce di tali precisazioni, va ritenuta fondata l’eccezione di inammissibilità  sollevata dalla controinteressata (cfr. pagg. 9 e 14 della memoria di costituzione dell’Albanese del 7 aprile 2014) per non essere stata sul punto fornita prova di resistenza, atteso che, pur eliminando l’incidenza percentuale delle censurate proposte migliorative sulla valutazione della S.A., così riducendosi il divario tra la prima e seconda classificata (pari a oltre 10 punti), non risulta provato che nel confronto a coppie la Albanese avrebbe visto ridotto il suo punteggio in maniera tale da modificare l’esito finale della graduatoria di gara (cfr. sul punto tabella allegata alla su richiamata memoria della società  controinteressata).
3.3 In conclusione, alla luce dei superiori rilievi, le censure di cui al primo motivo di ricorso vanno dichiarate inammissibili.
4. Quanto alle ulteriori due censure di cui al ricorso principale, il Collegio ritiene che gli argomenti già  spesi nel respingere l’istanza cautelare della ricorrente siano pienamente da confermare e che, pertanto, i motivi in questione non siano da condividere in quanto infondati nel merito.
4.1 Come anticipato nella esposizione in fatto, la Emmegi lamenta la violazione della par condicio tra i concorrenti per avere il Comune di Volturino conferito sempre alla Albanese Perforazioni, sia pure a seguito di selezione pubblica, un precedente incarico per l’esecuzione di indagini geologiche e geognostiche – prove di laboratorio, relative agli interventi di consolidamento del dissesto in località  Ariella – Parco Don Carmine – Pozzo del Bosco in violazione dell’art. 90, comma 8, del D.lgs. 163/2006, a norma del quale “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività  di progettazione”.
Secondo la ricorrente, infatti, in conseguenza dello svolgimento del prefato incarico sarebbe sorta un’incompatibilità  in capo all’Albanese Perforazioni ad eseguire i lavori oggetto della gara in esame, atteso che l’esecuzione delle predette indagini le avrebbero attribuito un qualche vantaggio a cagione di una presunta sua contiguità  con la S.A., dalla quale avrebbe anche ricevuto un sensibile flusso di informazioni, così alterandosi lapar condicio tra le concorrenti alla gara.
La censura non coglie nel segno.
La ratio della norma invocata, infatti, mira ad evitare che l’esecutore dei lavori abbia anche svolto un ruolo decisivo nell’indirizzare le scelte progettuali dell’Amministrazione, ovvero abbia ricevuto in via esclusiva informazioni riservate tali da falsare la concorrenza tra le imprese partecipanti (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310).
Il caso all’esame del Collegio, invece, concernendo lo svolgimento di indagini e rilievi geologici, esula dalla fattispecie normativa di riferimento, che si riferisce alla più pregnante attività  di progettazione, per la sua idoneità  a condizionare le scelte future dell’Amministrazione. Inoltre, non va tralasciato che, nel caso di specie, non risulta verificatosi quell’asserito accesso ad esclusivo vantaggio della controinteressata a flussi informativi in grado di favorirla nella redazione della sua offerta tecnica.
L’attività  svolta dalla ditta Albanese Perforazioni (per l’importo di € 6.684,90), infatti, come pure pacificamente evidenziato dall’Amministrazione, si è limitata a fotografare, attraverso prove di laboratorio, un dato sperimentabile ed oggettivo (caratterizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce), rifuggendo così da quelle valutazioni soggettivistiche proprie dell’attività  di progettazione e risultando, quindi, inidonea sia a condizionare l’ulteriore fase della procedura e sia a creare una situazione di disparità  tra le imprese in gara, anche considerando che gli esiti delle predette indagini risultano entrati nella disponibilità  e conoscibilità  di tutti i concorrenti in quanto riportati nelle relazioni ed atti progettuali poi posti a base di gara.
5. Con un ultimo motivo di ricorso La Emmegi lamenta che l’offerta tecnico-progettuale dell’aggiudicataria, in quanto redatta da un ingegnere avente un’anzianità  di iscrizione all’Albo professionale inferiore ai cinque anni, avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto in violazione all’art. 46 del D.P.R. 328/2001, non sussisterebbe la prescritta diretta proporzionalità  tra la complessità  dell’intervento e il patrimonio di conoscenze ed esperienze del professionista chiamato a svolgere la relativa attività  di progettazione.
Il motivo è destituito di fondamento.
La professionista che ha redatto per conto dell’aggiudicataria il progetto esecutivo risulta regolarmente iscritta all’ordine professionale di appartenenza, nella sezione A di cui all’art. 46 DPR 328/01 e pertanto abilitata allo svolgimento dell’attività  ivi indicata, attraverso “l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi” così come richiesto dal Disciplinare di gara, al punto 3, lett. e), soddisfacendo le prescrizioni alla lex di gara. Nè diversi e più stringenti preclusioni risultano poste, in relazione al caso di specie, dalla normativa richiamata dalla ricorrente.
6. L’esito di complessiva reiezione del ricorso principale comporta la declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuto difetto d’interesse del ricorso incidentale.
7. Il Collegio, quanto alle spese di lite, ritiene che le stesse possano essere compensate in ragione della novità  di alcune questioni trattate, anche in relazione alla peculiarità  e complessità  del caso di specie
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:
– dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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