1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Recupero edilizio ed urbanistico – Carenza istruttoria – Silenzio della .A. – Illegittimità 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio –   Condizioni di procedibilità  ex art. 31, comma 3,  c.p.a.

1. àˆ da ritenersi illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale nei confronti della ricorrente, la quale ha richiesto l’approvazione di un progetto di recupero d’interesse urbanistico, ogniqualvolta la giustificazione addotta dalla p.A. risulti essere riconducibile ad una mera carenza documentale, pertanto facilmente superabile nell’ambito dell’istruttoria procedimentale attraverso una semplice interlocuzione tra uffici, nonchè tra uffici e privato, anche attivando gli istituti di partecipazione e semplificazione procedimentale all’uopo previsti dalla vigente normativa (art. 2, comma 1, u.p., L. 241/90).


2. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., affinchè possa essere accolta un’istanza di accertamento della fondatezza della pretesa in relazione all’approvazione del progetto sottoposto dalla ricorrente, occorre che tale richiesta sia anzitutto inquadrabile quale attività  vincolata, ed a condizione che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità  e non siano altresì necessari adempimenti istruttori i quali, invero, debbano essere compiuti dalla sola Amministrazione.

N. 00249/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2014, proposto da: 
S.EL.P. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, Via M. Celentano, 27; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto in Bari, Via Nazario Sauro, 33; Parco Naturale Regionale Lama Balice; 

per l’annullamento
del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla sua richiesta di provvedere alla definitiva approvazione del progetto di recupero della cava dismessa S.E.L.P., attraverso la realizzazione di un teatro all’aperto con annessa area parco, nonchè all’adozione del definitivo provvedimento di revoca della autorizzazione alla coltivazione della cava n. 38/Min/100 del 20 gennaio 1989, in uno all’offerta di congruo indennizzo, come prescritto dalla Delibera di G.R. n. 7637/94;
nonchè per l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere, con provvedimento espresso, all’approvazione del progetto di recupero della cava dismessa SELP e a disporre la definitiva cessazione della coltivazione della cava, in uno all’offerta di congruo indennizzo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giovanna Corrente e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato ricorso la società  S.EL.P., chiedeva accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla sua richiesta/diffida del 17 dicembre 2013, avente ad oggetto la definitiva approvazione del progetto di recupero della cava dismessa S.E.L.P., attraverso la realizzazione di un teatro all’aperto con annessa area parco, nonchè l’adozione del definitivo provvedimento di revoca della autorizzazione alla coltivazione della cava n. 38/Min/100 del 20 gennaio 1989, in uno all’offerta di congruo indennizzo, come prescritto dalla Delibera di G.R. n. 7637/94. Instava, inoltre, per l’accertamento dell’obbligo della Regione di provvedere in conformità  alle sue richieste.
2. Premetteva, in fatto, la ricorrente di essere proprietaria di terreni, censiti al foglio 11 particelle 83-83; 89-91; 95-96; da 104 a 110; da 117 a 126; da 132 135; 206-207; da 2016 a 19; 271 e 273, del Catasto terreni del Comune di Bari, utilizzati in conformità  alla loro destinazione a cava e previa concessione allo svolgimento delle corrispondenti attività  estrattive, fino all’anno 1992, data di istituzione dell’Ente Parco e alla successiva delibera di G.R. n. 7637 dell’8 novembre 1994 di sospensione dell’attività  estrattiva, quale misura di salvaguardia rispetto alla istituzione del Parco.
2.1 La società  ricorrente, riferiva di aver presentato fin dall’anno 1995 apposito progetto di recupero delle predette aree, poi riproposto nell’anno 2006, al fine di realizzare un teatro all’aperto, e che, pur avendo conseguito tutti i nulla osta e pareri favorevoli per la relativa approvazione ed esecuzione, da ultimo quello resoex art. 15 della L.R. n. 15/2007 dall’Ente Parco (cfr. decreto direttoriale n. 4 del 1° ottobre 2012), l’iter procedimentale si era successivamente arrestato a causa del provvedimento di sospensione del predetto nulla osta, dell’ 11 febbraio 2014, a firma del Direttore del Parco naturale, motivato in ragione di “sopravvenuti nuovi elementi valutativi presumibilmente riconducibili alla presenza di orme di sauri preistorici, a suo tempo non documentate, nell’area di intervento”.
La ricorrente lamentava che, nonostante il decorso del tempo della sospensione, limitata ad un periodo di 60 giorni, le Amministrazioni competenti erano rimaste ulteriormente inerti e non avevano definito il procedimento di approvazione del progetto de quo.
2.2 La S.EL.P. si doleva, inoltre, della mancata definizione del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, prot. n. 38/Min/100 del 20 gennaio 1989, con offerta di congruo indennizzo, così come pure previsto con Delibera della Regione Puglia n. 7637 dell’8 novembre 1994, in relazione al verificarsi dei presupposti per provvedere in tal senso, a norma dell’art. 18 della L.R. della Puglia n. 37/85, secondo cui”L’autorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze d’interesse pubblico.
In tal caso, ove l’imprenditore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del Settore industria Ufficio minerario regionale; resta fermo l’obbligo per l’imprenditore alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca”.
3. Deduceva, in diritto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 nonchè l’eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando che la Regione Puglia non avesse ancora concluso i procedimenti di cui alla prefata istanza attraverso un provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine certo previsto dalla norma menzionata, al comma 3.
Lamentava, inoltre, la violazione della delibera di G.R. n. 7637/94, per non avere la Regione Puglia provveduto, nonostante formale richiesta della S.EL.P., alla adozione del definitivo e formale provvedimento di revoca della autorizzazione alla coltivazione della cava e a corrispondere i relativi indennizzi.
4. Si costituiva la Regione Puglia che, con memoria del 10 novembre 2014, contestava la circostanza che la ricorrente fosse titolare di un’autorizzazione espressa ex art. 35 della citata L.R. alla coltivazione della cava di calcare sita in località  “Lama Balice” del Comune di Bari, che pur richiesta, non era stata poi rilasciata, mentre il suo utilizzo da parte della S.EL.P. risultava avvenuto dapprima in regime di denuncia di esercizio ex D.P.R. n. 128/1959, ed in seguito in regime transitorio previsto dalla L.R. della Puglia n. 37/1985. Quest’ultima, all’art. 35, aveva infatti previsto “Per le cave legalmente in attività  alla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata all’ autorizzazione. La richiesta di autorizzazione dovrà  essere presentata, in conformità  a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. (¦.) L’ attività  estrattiva, dovrà  comunque cessare soltanto qualora l’autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al 2° comma. (¦..)”.
L’Amministrazione resistente sosteneva, inoltre, che alcun obbligo di provvedere poteva sussistere a suo carico, in ragione della mancata allegazione, in uno alla relativa istanza di autorizzazione, del progetto di recupero della cava e dei relativi nulla osta e pareri positivi, dato che il progetto, così come documentato in atti, era stato presentato ex novo al solo Comune di Bari e non anche all’ufficio Gestione PRAE ed attività  estrattive della Regione.
5. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso merita solo in parte accoglimento, dovendosi dichiarare l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione di provvedere in maniera espressa sull’istanza della ricorrente del 17 dicembre 2013, in ragione della qualificata posizione della S.EL.P., connessa all’iniziativa imprenditoriale così come proposta.
7. La titolarità  di un interesse pretensivo rispetto all’istanza autorizzatoria, da un lato, e il doveroso rispetto delle regole di correttezza e buona fede procedimentale in relazione all’istanza di revoca, dall’altro, imponevano senz’altro all’Amministrazione di attivare un clare loqui con la società  istante. Infatti, a prescindere dall’esito positivo ovvero negativo del procedimento, la Regione era tenuta a chiarire definitivamente la sua posizione sulla vicenda, anche tenuto conto che l’attività  amministrativa nelle more complessivamente svolta con il coinvolgimento di vari uffici regionali, senza tuttavia giungere ad un esito definitivo, aveva fatto sorgere in capo alla società  una legittima aspettativa a venir fuori da tale stato di incertezza in relazione al bene della vita sotteso alla propria istanza e a conoscere entro tempi certi le determinazioni conclusive di sua competenza.
Nè poteva l’Amministrazione intimata trincerarsi dietro una pretesa carenza documentale, che in ogni caso sarebbe stata superabile nell’ambito dell’istruttoria procedimentale attraverso una semplice interlocuzione tra uffici, nonchè tra uffici e privato, anche attivando gli istituti di partecipazione e semplificazione procedimentale all’uopo previsti dalla vigente normativa. Le richiamate circostanze giustificatrici, dunque, non potevano comportare il venir meno dell’obbligo in capo all’Amministrazione regionale di concludere con provvedimento espresso il procedimento aperto dal privato, potendo la stessa acquisire ufficiosamente i documenti in possesso dei suoi vari uffici ovvero delle altre PP.AA. coinvolte; nonchè avanzare richieste di integrazione documentale, ed eventualmente assegnare un termine per gli adempimenti gravanti a carico del privato istante.
Peraltro le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, u.p., L. 241/90 non sono esonerate dall’adozione di un provvedimento espresso, nemmeno ove l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo in tal caso l’atto conclusivo del procedimento essere redatto in forma semplificata, anche motivando con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
8. Va invece respinta l’ulteriore istanza formulata in ricorso dalla S.EL.P. di accertamento della fondatezza della pretesa in relazione all’approvazione del progetto e all’adozione del più volte richiamato provvedimento di revoca, attesa la mancanza dei presupposti previsti dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., non vertendosi, in relazione alla fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, nell’ambito di attività  vincolata e permanendo, invece, margini di discrezionalità  in capo all’Amministrazione, cui competono, comunque, in relazione alle istanze di cui si tratta, necessari ulteriori adempimenti istruttori, così come sopra precisato.
8. In considerazione della parziale soccombenza le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla S.EL.P. a r.l. in data 17 dicembre 2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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