1. Sanità  –  Servizio sanitario nazionale  – Accreditamento istituzionale – Erogazione prestazioni  – Accordo contrattuale – D.Lgs. 502/1992 – Necessità   


2. Sanità  – Servizio sanitario nazionale – Accreditamento istituzionale – Schema-tipo accordo contrattuale – Consultazione organizzazioni regionali rappresentative – Regione Puglia – Necessità 

1. Le strutture sanitarie private ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 possono erogare prestazioni per conto e a carico del servizio sanitario nazionale allorchè siano state previamente accreditate ed abbiano sottoscritto apposito accordo contrattuale con le Aziende sanitarie locali, pena la sospensione dell’accreditamento stesso.


2. La definizione unilaterale dello schema-tipo da parte della Regione avvenuto senza alcuna forma di consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello regionale è illegittimo per  violazione dell’art. 8 quinquies (comma 5) del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche. Conseguentemente, non può ritenersi intervenuto nella fattispecie il necessario confronto con le organizzazioni rappresentative e la rilevata violazione supera il piano meramente procedimentale, essendo il confronto preordinato a definire il “contenuto” dei futuri accordi, garantendo il contraddittorio con le categorie interessate.

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Cons. Stato, sez. III, ric. n. 3303 – 2015; sentenza 3 febbraio 2016, n. 436 – 2016

N. 00215/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Casa di Cura Salus s.r.l., Sint. El. s.r.l. e Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. – Villa Igea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, alla piazza L. di Savoia n. 37; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierandrea Piccinni, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, alla via M. Celentano, n. 27; Azienda Sanitaria Locale Lecce, Azienda Sanitaria Locale Foggia;

per l’annullamento
– della deliberazione di Giunta regionale n. 1773 del 7.9.2012, pubblicata sul B.U.R Puglia n. 138 del 25.9.2912, avente ad oggetto “DD.GG.RR. n. 1494/2009 – Approvazione schema tipo di accordo contrattuale – strutture istituzionalmente accreditate attività  in regime di ricovero- ex art. quinquies del d.lgs. n. 502/92 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
con MOTIVI AGGIUNTI proposti dalla “Sint. El. S.r.l.” in data 5 giugno 2013:
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Lecce n. 526 del 27.3.2013, trasmessa con nota prot. n. 2013/0059536 del 12.4.2013, a firma del Dirigente U.O. Gestione strutture accreditate e convenzionate dell’ASL Lecce, avente ad oggetto “Case di Cura Private Accreditate. Tetto aziendale anno 2013”;
– del “Contratto provvisorio per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità  Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito al I semestre dell’anno 2013 “, sottoscritto dal Direttore generale pro tempore dell’ASL Lecce e trasmesso alla Casa di cura Villa Bianca di proprietà  della società  ricorrente con nota prot. n. 2013/0053813 del 4.4.2013;
-di ogni altro atto indicato nella relativa epigrafe;
con MOTIVI AGGIUNTI proposti dalla “Casa di Cura Salus S.r.l.” in data 7 settembre 2013:
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Brindisi n. 759 del 23.04.2013, trasmessa con nota prot. n. A1879 dell’11.06.2013 a firma del Direttore Generale ASL BR, ricevuta in data 14.06.2013, avente ad oggetto “determinazione tetti provvisori anno 2013 per l’acquisto di prestazioni di ricovero attraverso la struttura accreditata Casa di CURA Salus di Brindisi”;
– del “Contratto provvisorio per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità  Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito al I semestre dell’anno 2013 “, sottoscritto dal Direttore generale pro tempore dell’ASL Brindisi e trasmesso alla Casa di cura Salus di proprietà  della società  ricorrente con nota prot. n. A1879 dell’11.6.2013 a firma del Direttore generale pro tempore dell’ASL BR;
-di ogni altro atto indicato nella relativa epigrafe;
-con MOTIVI AGGIUNTI proposti dalla “Sint. El. S.r.l.” in data 3 ottobre 2013;
-della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Lecce n. 1215 del 15 luglio 2013, trasmessa con nota prot.n. 2013/0114615 del 23/07/2013 a firma del Dirigente U.O. Gestione strutture accreditate e convenzionate dell’ASL Lecce avente ad oggetto ” Case di cura Privete Accreditate. Tetti invalicabili II semestre anno 2013″;
– del “Contratto provvisorio per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità  Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito al I semestre dell’anno 2013 “, sottoscritto dal Direttore generale pro tempore dell’ASLLecce e trasmesso alla Casa di cura Villa Bianca di proprietà  della società  ricorrente con nota prot. n. 2013/0053813 del 04/04/2013;
-di ogni altro atto indicato nella relativa epigrafe;
nonchè per la definizione delle domande di declaratoria nullità  e di accertamento contenute in ognuno dei richiamati atti;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Abbattista, per la ricorrente, avv. Sabina Ornella Di Lecce, per la Regione e avv. Giovanna Corrente, su delega dell’avv. Pierandrea Piccinni, per l’Azienda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Le odierne ricorrenti sono strutture istituzionalmente accreditate per attività  in regime di ricovero ex art. 8quinquies del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche.
Con il presente gravame impugnano in via principale la delibera di Giunta regionale n. 1773/2012, recante approvazione dello schema-tipo di accordo contrattuale per tale tipologia di struttura, censurandone l’illegittimità  sotto diversi profili. In particolare, con il motivo rubricato sub 1 del ricorso introduttivo, lamentano l’unilateralità  della definizione dello schema-tipo, che assumono avvenuta senza alcuna forma di consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello regionale, in violazione del richiamato art. 8 quinquies (comma 5) e della delibera regionale n. 1494/09 che ne ha recepito le previsioni.
Con atti -rispettivamente- prodotti l’8 luglio e il 14 novembre 2013, si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e l’ASL Brindisi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 27.3.2014, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio, chiedendo all’Amministrazione regionale una relazione esplicativa in ordine alla procedura seguita per l’approvazione dello schema-tipo di contratto, corredata della documentazione di riferimento, ivi compresi i verbali di concertazione.
In ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 813/14, la Regione ha depositato la nota del 4.7.2014 a firma del Direttore di Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  prot. n. AOO-005-0000242 nonchè la deliberazione di Giunta n.278 del 15.3.2010, il verbale di incontro con le rappresentanze AIOP-ARIS del 12.11.2009 e la più risalente delibera ARES n. 20 del 7.3.2002.
All’udienza del 20.11.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- La censura oggetto di approfondimento istruttorio si è rivelata fondata; censura -si ribadisce- di mancata preventiva consultazione delle organizzazioni rappresentative di categoria, rispetto alla quale la Regione ha opposto una debole replica nella memoria di costituzione prodotta in data 8 luglio 2012 e nelle ultime note difensive del 24 febbraio 2014, vagamente sostenendo la non necessità  della rivendicata partecipazione procedimentale, che riguarderebbe la fase successiva di “contrattazione a livello di ASL”.
Orbene, ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 502/92, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonchè di soggetti accreditati ai sensi del successivo articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.
Le strutture sanitarie private possono, dunque, erogare prestazioni per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale allorchè siano state previamente accreditate ed abbiano sottoscritto apposito accordo contrattuale con le Aziende Sanitarie Locali, pena la sospensione dell’accreditamento stesso.
Recita -per quel che qui rileva- il richiamato art. 8 quinquies, al secondo comma, che gli accordi predetti vengono definiti “anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale..”; ma tale previsione di concertazione eventuale è stata resa obbligatoria dalla Regione Puglia con le nuove linee guida per la definizione degli accordi contrattuali ai sensi del richiamato art.8-quater del d. lgs. n. 502, giusta delibera di Giunta n. 1494/09.
In tale sede l’ente regionale si è, infatti, vincolato al confronto con le organizzazioni rappresentative a livello regionale e/o alla definizione di intese finalizzate a delineare lo schema-tipo di contratto per l’acquisizione delle prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali. La previsione è contenuta al punto 12, lett. c, della delibera in questione e rafforzata al successivo punto 13, ove si trova invero stabilito che, in ogni caso, i Dirigenti dei servizi competenti debbano predisporre i provvedimenti per la definizione degli accordi contrattuali “tenendo conto degli esiti del percorso di consultazione e/o delle intese di cui al punto precedente”.
Tale delibera 1494 è espressamente richiamata nella delibera impugnata; ciò che conferma che i criteri individuati per le ASL ai fini della definizione degli accordi contrattuali, tra cui lo stesso principio concertativo, avrebbero dovuto essere debitamente osservati.
Dagli atti prodotti in ottemperanza all’istruttoria disposta a tal fine dal Collegio, non è invece emerso alcun percorso di consultazione -e tanto meno intese- con le organizzazioni rappresentative, risultando che la convocazione delle Associazioni di categoria del 12.11.2009, invocata per dimostrare che l’obbligo di consultazione fosse stato adempiuto, abbia riguardato in via esclusiva la definizione dei tetti di spesa e non già  lo schema-tipo di contratto per l’acquisizione delle prestazioni da parte delle ASL, secondo le prescrizioni del punto 12, lett. c della delibera di giunta più volte richiamata.
Conseguentemente, non può ritenersi intervenuto nella fattispecie il necessario confronto con le organizzazioni rappresentative; e la rilevata violazione supera il piano meramente procedimentale, essendo il confronto preordinato a definire il “contenuto” dei futuri accordi, garantendo il contraddittorio con le categorie interessate.
Nè appare decisiva la sopravvenienza del Piano di Rientro prima (2010/2012) e del Piano Operativo poi (2013/2015), riguardando i relativi vincoli in via esclusiva la spesa pubblica in materia sanitaria e non avendo gli stessi alcuna attinenza, se non per il precipuo profilo economico derivante dai tetti di spesa, con il quadro ben più ampio dei rapporti tra ASL e strutture private accreditate, oggetto appunto di definizione tramite gli accordi in parola.
La doglianza relativa alla violazione della DGR n. 1474/99 è, dunque, fondata e va ritenuta assorbente degli altri motivi di censura con cui le ricorrenti contestano il merito di singole prescrizioni contenute nello schema-tipo di contratto; questioni per le quali parrebbe opportuna una soluzione in sede di confronto, dovendo la definizione dello schema di accordo essere rimessa alla previa consultazione delle associazioni di categoria.
In conclusione, il ricorso va accolto in relazione alla censura esaminata di mancato confronto con le organizzazioni rappresentative. In considerazione della particolarità  delle questioni trattate, le spese processuali possono integralmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera regionale presupposta n. 1773/2012 e gli atti consequenziali gravati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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