1. Giurisdizione – Conferimento incarico dirigenziale – Selezione interna – Giurisdizione Giudice ordinario


2. Giurisdizione – Atti di macro organizzazione delle ASL – Natura privatistica – Giurisdizione giudice ordinario

1. Il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di soggetti già  dipendenti di una ASL, a seguito di selezione interna indetta dall’Amministrazione con apposito avviso, non rientra nell’ambito delle procedure concorsuali per le quali l’art. 63, co.4 del D.Lgs. n. 165/01 ha mantenuto la giurisdizione amministrativa, dovendo ritenersi invece sul punto la cognizione del giudice ordinario.


2. Gli atti di “macro organizzazione” adottati dalla ASL rientrano tra quelli tipici del datore di lavoro privato e sono permeati dalla stessa natura imprenditoriale dell’Azienda, caratterizzandosi dunque per la loro essenza  privatistica, con  la conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario.

N. 00208/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2014, proposto da: 
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Giovanna Pontiggia, Virginia Miglio, Giovanna Ceglia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Nichil, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, Via Pizzoli, 8; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via M. Celentano, 27; 

nei confronti di
Maria Lavacca, Margherita Manzari, Maria Ventura, Gemma Pozio, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Coccioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 193; Maria Antonietta Erriquez, Maria Trizio; Domenico Chiarelli, rappresentato e difeso dall’avv. Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via N. De Giosa, 6; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
S.I.M.M.Fi.R. – Sindacato Italiano Medici Medicina Fisica e Riabilitativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Sellitto, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Vitone in Bari, C.so V. Emanuele, 193; Ordine dei Medici Chirurgici ed Odontoiatri della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Langiulli, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Sportelli in Bari, Via G. Re David, 1/E; 

per l’annullamento
delle deliberazioni del Direttore Generale della ASL di Bari nn. 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130 dell’11.11.2013, tutte pubblicate all’Albo della ASL dal 12.11.2013, aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali di Struttura Semplice a valenza dipartimentale;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare, ove occorra e ove ritenuti atti lesivi;
della nota prot. n. 118872/1 del 03.07.2013 della Direzione Aziendale della medesima ASL;
della nota prot. n. 1323 del 18.11.2013 a firma del Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione;
della nota prot. n. 22/746/UOR2 del 17.10.2013 della Direzione dell’Area del personale della ASL BA;
delle proposte di conferimento di incarico di Dirigente di UOS formulate dal Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, e dei controinteressati Maria Lavacca, Margherita Manzari, Maria Ventura, Gemma Pozio e Domenico Chiarelli;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del S.I.M.M.Fi.R. e dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Col presente gravame, l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, unitamente alle dottoresse Pontiggia, Miglio e Ceglia, dirigenti psicologhe dipendenti dell’ASL di Bari, ha impugnato le deliberazioni meglio indicate in epigrafe con cui l’Azienda Sanitaria ha provveduto a conferire gli incarichi dirigenziali di UOS a Dirigenti Medici, escludendo gli Psicologi.
Premettono in fatto le dottoresse ricorrenti di aver presentato apposita istanza di partecipazione a seguito dell’avviso pubblico interno indetto dall’Azienda Sanitaria per il conferimento degli incarichi dirigenziali in questione, riservato ai dirigenti che avessero maturato almeno 5 anni in Area Riabilitativa, ma di non aver conseguito l’incarico in quanto, a seguito della nota della Direzione Generale del 17.10.2013, sono state escluse le domande presentate dai Dirigenti Psicologi.
Avverso gli atti di conferimento, nonchè gli altri atti impugnati, le parti hanno articolato un unico motivo di censura, lamentando in sostanza la violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell’art.4, co. 7ter, l. n. 189/2012, che non avrebbero limitato tali incarichi al solo personale medico, nonchè eccesso di potere per disparità  di trattamento e ingiustizia manifesta.
Per resistere al gravame, si sono costitute l’ASL di Bari e le parti controinteressate.
In particolare, con memoria difensiva del 6.3.2014, il Dott. Chiarelli, controinteressato, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la controversia su provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali in favore di soggetti già  facenti parte della stessa P.A.
Con atti di intervento ad opponendum del 21.2.2014 e 11.3.2014 si sono infine costituiti rispettivamente il S.I.M.M.Fi.R. – Sindacato Italiano Medici Medicina Fisica e Riabilitativa, e l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari.
Alla Camera di Consiglio del 13.3.2014, su istanza di parte ricorrente, la causa veniva cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.
All’Udienza Pubblica del 20.11.2014, il Collegio, avvisate le parti del difetto di giurisdizione rilevato, ha introitato la causa in decisione assegnando, su istanza di parte ricorrente, un termine di 15 giorni per dedurre sulla questione della giurisdizione.
Con memoria del 5.12.2014, le parti ricorrenti hanno controdedotto, a favore della sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Alla Camera di Consiglio del 21.1.2015, la causa è definitivamente stata decisa.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va infatti rilevato il difetto di giurisdizione per la presente controversia, trattandosi nella specie di conferimento di incarichi dirigenziali in favore di soggetti dipendenti dell’ASL di Bari, a seguito di selezione interna indetta dall’Amministrazione con apposito avviso, ai sensi dell’art. 28 CCNL 1998-2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non viene quindi in rilievo una procedura comparativa che implichi lo svolgimento di prove particolari, con attribuzione di punteggi e redazione di una graduatoria di merito finale, finalizzata all’instaurazione del rapporto di impiego, risolvendosi invero la procedura de qua in una valutazione dei curricula dei vari candidati da parte di una commissione presieduta dal Direttore del Dipartimento, all’esito della quale il Direttore stesso avrebbe proposto il nominativo ritenuto più adatto a ricoprire l’incarico.
In conformità  all’orientamento già  seguito dalla Sezione (ex multis, Sent. n. 4179/2010), tale controversia non può dunque inquadrarsi nell’ambito delle procedure concorsuali per le quali l’art.63, co.4 del D.lg. 165/01 ha mantenuto la giurisdizione amministrativa, dovendo invece farla rientrare nella cognizione del giudice ordinario, quale controversia concernente il conferimento di incarichi dirigenziali.
Nè vale sostenere, come argomentato dai ricorrenti, che oggetto della controversia sia, più in generale, il ruolo attribuito alla figura professionale dello psicologo nell’ambito delle macrostrutture delle Aziende Sanitarie, sostenendo altresì che nella specie si sarebbe al di fuori di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione – presupposto per incardinare il giudizio innanzi al giudice ordinario – in quanto in giudizio agirebbe un ente, l’ordine professionale appunto, che non intrattiene alcun rapporto lavorativo con l’ASL.
Invero, contrariamente a quanto sopra sostenuto, il ricorso, seppur presentato dall’Ordine, è comunque stato instaurato da tre dirigenti dipendenti dell’ASL stessa, che impugnano provvedimenti di conferimento di incarico dirigenziale, allo scopo di ottenere la loro riammissione alla selezione interna e quindi l’incarico stesso.
Anche l’argomentazione secondo la quale sarebbe censurata a monte la scelta organizzativa di conferire tali incarichi a personale medico, anzichè a quello appartenente al ruolo degli psicologi, facendo rientrare la controversia nell’ambito degli atti di macro organizzazione ricadenti nella giurisdizione amministrativa, non è decisiva.
La Sezione ha ormai già  aderito all’orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (Ord. n.17461 del 2006; n.2031 del 2008), secondo il quale gli atti di “macro organizzazione” adottati dalla ASL rientrano tra quelli del datore di lavoro privato e partecipano della stessa natura imprenditoriale dell’Azienda, caratterizzandosi conseguentemente per la loro natura privatistica e la conseguente devoluzione al giudice ordinario (Tar Puglia, Bari, II, n. 1121/2014).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e in conformità  ai numerosi precedenti della Sezione, va pertanto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale ai sensi e per gli effetti dell’art.11 c.p.a. il presente giudizio va riassunto.
In ragione della pronuncia in rito, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario, innanzi al quale le parti dovranno riproporre il giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art.11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle Camere di Consiglio del giorno 20 novembre 2014 e del giorno 21 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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