1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – In assenza di titolo – Sanzioni – Demolizione – Prefabbricati – Illegittimità 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Autorizzazione paesaggistica – Prefabbricati – Insussistenza dei presupposti per la richiesta

1. Priva di legittimità  è l’ordinanza con la quale si ingiunge la demolizione di un prefabbricato non infisso al suolo e del tutto privo di impianti se vi è stata comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, ex art. 6, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e, sempre secondo la norma citata, le opere sono dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità  e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.


2. L’ordinanza di demolizione di un manufatto non può trovare idoneo fondamento nell’assenza dell’autorizzazione paesaggistica se trattasi di prefabbricato realizzato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e quindi non soggetto ad alcuna autorizzazione urbanistica.

N. 00154/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2013, proposto da: 
Nicoletta D’Errico, Lucia Columpsi, rappresentate e difese dagli avv. Cinzia Talamo, Umberto Forcelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Gaetano Fioretti in Bari alla via Calefati n. 418; 

contro
Comune di Rodi Garganico; 

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 14 del 17 maggio 2013 avente ad oggetto la demolizione di un manufatto edilizio;
degli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Alessandro Scotellaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
D’Errico Nicoletta e Columpsi Lucia hanno impugnato l’ordinanza n. 14 del 17/5/2013 a mezzo della quale il responsabile dell’UTC di Rodi Garganico ha ingiunto la demolizione di un manufatto edilizio nell’atto compiutamente descritto, siccome realizzato in totale assenza di autorizzazione, in spregio alla normativa urbanistica,in violazione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 d. lgs. 42/04 e del vincolo sismico di cui all’art. 93 D.P.R. 308/2001.
Le ricorrenti lamentano che il Comune non ha tenuto in debito conto la missiva pervenuta il 6/5/2013 con la quale la D’Errico, in qualità  di legale rapp.te della C&G Soluzione Edile s.r.l. (avente ad oggetto, tra l’altro, l’assemblaggio e la commercializzazione di prefabbricati in materiali vari), ha comunicato l’installazione di un prefabbricato, senza allacciamento di acqua e gas a soli fini espositivi e non di vendita in loco, per un tempo massimo di giorni novanta.
Ne deriverebbe l’illegittimità  della gravata ordinanza per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 DPR 380/01 e art. 146 d. lgs. 42/04, difetto di legittimazione passiva per entrambe le ricorrenti.
Il Comune intimato non si è costituito.
All’udienza del 15/01/2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Punto centrale della controversia è la esatta qualificazione del “manufatto” oggetto di causa. Come evincibile dalla documentazione fotografica allegata al ricorso e come risultante dalla descrizione contenuta nell’atto impugnato, trattasi di prefabbricato non infisso al suolo e del tutto privo di impianti. Si verte, dunque, in ipotesi non riconducibile alla definizione di “nuova costruzione” (come tale necessitante di permesso di costruire, ex art. 10 DPR 380/01) ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. E5 (nella formulazione ratione temporis applicabile): “installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Ed infatti, difetta sia una delle finalità  contemplate dalla norma (finalità  – peraltro- impossibili da perseguire, stante l’assenza di allacci alle reti infrastrutturali), sia, soprattutto, la “non temporaneità ” dell’esigenza da soddisfare, risultando ex actis che l’esposizione del prefabbricato non avrebbe avuto durata superiore a 90 giorni.
La fattispecie appare, invece, riconducibile al disposto dell’art. 6, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 380/2001, a mente del quale: “previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: (¦) b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità  e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”.
“L’evidenziato carattere libero, dal punto di vista edilizio, dell’attività  di installazione delle strutture suindicate ha come corollario l’estraneità  delle stesse al regime sanzionatorio di ordine ripristinatorio, erroneamente applicato, quindi, dall’Amministrazione comunale mediante il provvedimento impugnato.
Venendo adesso ai profili di carattere paesaggistico, l’insussistenza dei presupposti per richiedere la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica discende dai rilievi precedentemente svolti in ordine alla irrilevanza urbanistico-edilizia delle strutture in questione. Premesso infatti che, ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.lvo n. 42/2004, “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”, l’evidenziata estraneità , al regime urbanistico-edilizio delle strutture predette, dell’esigenza di acquisire, ai fini della loro lecita realizzazione, alcun titolo abilitativo (come confermato dal citato art. 6, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 380/2001) consente di affermare, in virtù del rapporto di accessorietà  e necessaria coesistenza che la norma citata pone tra titolo legittimante paesaggistico e titolo edilizio, che l’ordinanza impugnata non può trovare idoneo fondamento nell’assenza dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alle opere dequibus. Del resto, il carattere precario delle strutture in questione è indice della non configurabilità , per effetto della loro installazione, di alcuna significativa alterazione dello stato dei luoghi, suscettibile di giustificare l’esercizio del potere autorizzatorio di matrice paesaggistica”, (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 8/7/2014 n. 1225).
Venendo meno il concetto di “costruzione”, si palesano, infine, inconfigurabili le censure mosse dal Comune anche in relazione al mancato rispetto del vincolo sismico (difettando il presupposto della “costruzione di edificio” ex l. r. 27/85).
La fondatezza delle questioni di merito innanzi delibate consente di assorbire le doglianze delle ricorrenti in ordine alla corretta individuazione dei soggetti destinatari della gravata ingiunzione di demolizione.
La peculiarità  della questione induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla l’ordinanza gravata.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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