Giurisdizione – Conferimento incarichi dirigenziali  settore socio-sanitario – Giudice ordinario

In tema d’impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d’incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione od alla progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali – i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già  in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica – conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con i poteri e le capacità  del comune datore di lavoro.

N. 00120/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Matteo Paparella, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, Via Tommaso Fiore, n. 62; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita, n. 6; 

nei confronti di
Lucia Laddaga, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, Via Pizzoli, n. 8; 

per l’annullamento
– della graduatoria redatta a seguito della procedura concorsuale, per titoli e colloquio, indetta con bando di avviso interno pubblicato in virtù di delibera n. 2383 del 2 novembre 2009;
– degli atti e dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice in seguito all’espletamento della predetta procedura concorsuale, ancorchè non conosciuti;
– della delibera n. 2383 del 2 novembre 2009 con la quale l’azienda sanitaria ha indetto avviso pubblico interno per il conferimento dell’incarico di Direttore dei Distretti Socio Sanitari;
– del bando di avviso interno per il conferimento degli incarichi di direttore di distretto socio sanitario, nella parte in cui prevede la valutazione dei titoli mediante punteggi, la elaborazione della graduatoria ed il conferimento ai primi dieci classificati nella graduatoria;
– di ogni altro atto presupposto comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
Motivi Aggiunti depositati in data 27 novembre 2010:
per l’annullamento
– della delibera del Direttore Generale ASL BA n. 1589 del 19 agosto 2010;
– della delibera del 27 settembre 2010 n. 1763;
– della delibera del Direttore Generale n. 2052/2009;
– della delibera n. 1692 del 12.11.2008, n. 1162 del 14 maggio 2009 come sostituite dalla predetta deliberazione n. 2052/2009;
– della deliberazione n. 2805 del 30.12.2009;
– del verbale n. 1 redatto dalla commissione esaminatrice con il quale la stessa ha determinato i criteri di valutazione dei titoli e curriculum;
– di ogni atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Bari e di Lucia Laddaga;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Daniela Lovicario e avv. Diego Maulucci, su delega dell’avv. E. Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – Il Sig. Matteo Paparella, dopo l’atto di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari, si è costituito nei termini in giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento degli atti della procedura indetta dall’Amministrazione resistente per il conferimento di incarichi di Direttore di Distretto socio sanitario ai sensi dell’art. 15 ter del D. Lgs n. 502/1992.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, del D.Lgs. n. 229 del 1999, l’eccesso di potere per travisamento ed erroneo presupposto, la violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, del primo comma dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 97, 24, 103, 113 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità  e contradditorietà .
Con atto depositato in data 27.11.2010 il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con cui ha impugnato ulteriori atti della procedura concorsuale.
Con atto depositato in data 7.12.2010 si è costituita in giudizio la controinteressata, Dott.ssa Lucia Laddaga, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo comunque la reiezione del ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e infondato.
Con memoria depositata in data 16.11.2011 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Bari chiedendo che il ricorso venisse respinto per infondatezza.
Anche l’Azienda Sanitaria Locale resistente con memoria depositata in data 9.10.2014 ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione evidenziando che con sentenza n. 28819 del 27.12.2011 la Cassazione a Sezione Unite si è pronunciata in relazione al regolamento di giurisdizione relativo al bando di avviso per la copertura, mediante assegnazione agli interni, di dieci posti di dirigente di distretto socio-sanitario giusta Deliberazione n. 2383 del 2009 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Bari e alla ulteriore Deliberazione n. 2805 del 2009 con cui era stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati e alla successiva Deliberazione n. 1589 del 2010 con cui era stata approvata la graduatoria dei vincitori, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Con memoria depositata in data 17.10.2014 il ricorrente ha evidenziato preliminarmente che l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza citata nella memoria depositata in data 9.10.2014 dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari si sarebbe consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso de quo, notificato in data 7.9.2010 chiedendo, nel caso di pronuncia di difetto di giurisdizione, la compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite.
2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La controversia attiene chiaramente ad una procedura disciplinata dall’art. 15 ter, comma 2 D.Lgs. n. 502/1992 volta alla attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa da parte del Direttore Generale della Azienda Sanitaria sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da apposita commissione.
La materia oggetto del contenzioso rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo atti del Direttore Generale adottati in base a capacità  e poteri propri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, proprio in relazione alla procedura in esame, con la sentenza n. 28819 del 27.12.2011, rammentando di essersi già  occupate della questione con l’ordinanza n. 21060 del 2011, pronunciata sul regolamento di giurisdizione proposto da un altro partecipante che aveva impugnato anch’egli le predette delibere dinanzi al T.A.R. della Puglia, hanno ribadito che in tale occasione, avevano evidenziato che:
” a) in tema d’impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione dei giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d’incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione od alla progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali – i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già  in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica – conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità  del comune datore di lavoro (C. Cass. nn. 14252 dei 2005, 4275 del 2007, 5078 del 2008, 26799 del 2008 e 20979 del 2009);
b) analogo principio era stato ribadito pure per quanto riguardava più in particolare il settore sanitario, precisandosi al riguardo che la selezione prevista dall’art. 15 ter, introdotto nel D.Lgs n. 502 del 1992 dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integrava un concorso in senso tecnico, anche perchè articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria del direttore generale (C. Cass. nn. 21593 del 2005, 8950 del 2007 e 5920 del 2008);
c) che anche i direttori di distretto socio – sanitario erano previsti dal D.Lgs n. 502 del 1992, che all’art. 3 sexies non dettava per la loro nomina disposizioni tali da indurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta dalle suindicate pronunce a proposito dei dirigenti di struttura complessa;” (nello stesso senso si sono pronunciati Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5457; Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8850; T.A.R. Bologna, sez. I, 27 dicembre 2010, n. 8401; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 30 novembre 2010, n. 4005).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso indicato in epigrafe integrato da motivi aggiunti in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto nel rispetto del termine di cui all’art. 11 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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