1. Commercio, industria, turismo – Concessione di suolo pubblico – Impianti pubblicitari – Rimozione – Motivazione 


2. Procedimento amministrativo  – Revoca – Indennizzo – Esclusione

1. L’ordine di rimozione di un impianto pubblicitario – legittimamente installato su suolo pubblico in virtù di precedente provvedimento concessorio – può ritenersi giustificato allorchè, per effetto del sopravvenuto mutamento nello stato dei luoghi, la tradizionale localizzazione dell’impianto non appaia più compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza stradale. 


2. L’indennizzo di cui all’art. 22 L. n. 241/1990, ancorchè imposto dalla legge, può essere escluso nell’ipotesi di atti della p.A., con cui si richiede, in sostanza, al privato un atto unilaterale abdicativo di un diritto patrimoniale disponibile.

N. 00116/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2009, proposto da: 
Mediatec Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci e Elisabetta Merlino, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, Corso Mazzini, 134/B;

contro
Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Loreta Petrocelli in Bari, Corso V. Emanuele, 52; 

per l’annullamento
– del provvedimento del Dirigente del Settore Polizia Municipale del 10.11.2008, prot. 6395 P.M., notificato alla ricorrente in data 17.11.2008, recante l’ordine di rimozione dell’impianto pubblicitario a messaggio variabile installato in San Severo alla Via Industria;
– di tutti gli atti prodromici, contestuali e conseguenti, che hanno concorso alla formazione degli atti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Vincenzo Antonucci e avv. Mario Carlino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente è titolare di concessione di suolo pubblico (n.46 del 16.11.1999) per l’installazione di un impianto pubblicitario a messaggio variabile, sito in San Severo, alla Via Industria.
A seguito di realizzazione di una rotatoria interessante l’incrocio su cui insiste il suddetto impianto, è mutato lo stato dei luoghi, essendo stato rimosso il semaforo regolante il traffico ed allargata la sede stradale al punto da rendere incompatibile l’impianto pubblicitario con il nuovo assetto stradale.
Pertanto, il Comune di San Severo comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di delocalizzazione dell’impianto, invitandola ad indicare un sito alternativo.
A tale invito, la società  dava riscontro segnalando tuttavia una localizzazione che presentava anch’essa profili ostativi al suo accoglimento.
Di conseguenza il Comune, atteso che la nuova definizione dello stato dei luoghi non risultava più compatibile con la previsione dell’impianto suddetto, ne ha ordinato infine la rimozione col provvedimento qui impugnato.
Avverso il suddetto ordine comunale, la parte ha articolato col presente ricorso un unico motivo di doglianza, sotto il profilo dell’eccesso di potere per motivazione insufficiente e violazione dell’art.22 del Piano generale comunale degli impianti pubblicitari, nonchè violazione dell’art.21quinquies della l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto, previa sospensione degli effetti, ed in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento in suo favore del danno emergente, a titolo di indennizzo.
Con memoria di costituzione, il Comune di San Severo ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti nonchè per acquiescenza, insistendo nel merito per la legittimità  del proprio operato.
Alla Camera di Consiglio del 22.1.2009, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che “il mutamento dello stato dei luoghi (costruzione di una rotatoria in un incrocio prima semaforizzato), nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase cautelare, giustifica la sostanziale revoca della concessione; l’esercizio della discrezionalità  amministrativa sul punto, infatti, appare ragionevole in quanto i veicoli, non più costretti a fermarsi se imposto dall’impianto semaforico, sono, invece, in continuo movimento e, quindi, assume maggiore pericolosità  la “distrazione” costituita dall’impianto pubblicitario” (Ord. n. 24/2009).
Tali considerazioni sono state confermate anche in sede di appello, laddove la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rilevato che “la costruzione di una rotatoria in un incrocio precedentemente servito da semaforo giustifica il provvedimento impugnato, tenendo essenzialmente presente la pericolosità  dell’impianto pubblicitario per la sicurezza del traffico” (Ord. n. 1427/2009).
Alla Pubblica Udienza del 20.11.2014, per la quale solo l’Amministrazione ha prodotto memoria conclusiva, la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla difesa comunale, in quanto il ricorso non merita accoglimento.
Invero, come già  rilevato in sede cautelare e confermato dal giudice d’appello, la delocalizzazione dell’impianto pubblicitario è giustificata dal nuovo stato dei luoghi e dal pericolo rappresentato dallo questo per il traffico veicolare e pedonale.
La motivazione addotta dall’Amministrazione non appare insufficiente o riconducibile ad una mera formula di stile, come asserito invece dalla parte, atteso che la realizzazione della rotatoria, con la conseguente eliminazione dell’impianto semaforico, e l’allargamento della strada hanno modificato lo stato dei luoghi – riducendo notevolmente anche la distanza dell’impianto pubblicitario rispetto alla nuova canalizzazione del traffico – rendendo la tradizionale localizzazione dell’impianto pubblicitario incompatibile col nuovo assetto. Circostanze di fatto tutte rappresentate dal Comune nella comunicazione di avvio del procedimento e negli atti in essa richiamati (v. parere P.M., 2340 del 9.11.2007) e poste alla base del successivo e conseguente ordine di rimozione dell’impianto.
L’Amministrazione ha quindi sufficientemente individuato ed esposto chiaramente le esigenze di sicurezza stradale poste alla base del provvedimento impugnato, ed è evidente, come già  affermato anche da questa Sezione (Sent. n. 1092 del 14.7.2011), che in materia di sicurezza stradale e incolumità  delle persone, le valutazioni discrezionali poste alla base delle relative decisioni, allorchè rispondono all’interesse generale teso all’ottimale localizzazione della segnaletica stradale, sono prioritarie rispetto alla posizione del titolare dell’impianto pubblicitario, che risulta anzi recessiva, atteso l’obbligo a carico dello stesso di provvedere all’adeguamento della conformità  degli impianti ovvero alla loro rimozione, in relazione alle mutate esigenze e alle trasformazioni della viabilità , come anche espressamente previsto dal regolamento generale sugli impianti pubblicitari e dallo stesso atto di concessione sottoscritto tra le parti.
Essendo quindi prevalente l’interesse generale alla sicurezza del traffico ed altresì evidente il sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi che ha portato ad una diversa ponderazione degli interessi in gioco (quello pubblico e quello privato al mantenimento dell’impianto in Via Industria), non può ritenersi violato neppure l’art.21quinquies della l. n. 241/90, o l’art. 22 del Piano generale degli impianti pubblicitari, essendo la revoca giustificata dai chiari sopravvenuti motivi di pubblico interesse, come sopra rappresentati.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di annullamento va dunque respinta.
Ugualmente è da dirsi infine per la domanda avanzata in via subordinata, di condanna del Comune al pagamento dei danni a titolo di indennizzo.
Il Piano generale comunale degli impianti pubblicitari esclude, all’art.22, lett. a), l’obbligo di indennizzo in capo all’Amministrazione allorquando la revoca dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto sia disposta per “sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale”, come avvenuto nella specie.
Il ricorrente invero contesta in via subordinata la legittimità  di tale previsione in quanto in contrasto con la norma generale prevista dall’art.21quinquies, l n. 241/90 che, come noto, prevede un obbligo di indennizzo in capo all’Amministrazione in favore dei soggetti pregiudicati dalla revoca.
Tuttavia, anche a tacere sulla tardività  di una simile impugnazione, considerato poi che tale disposizione è comunque confluita e riprodotta anche nell’atto concessorio (art.8), sottoscritto tra le parti in data 16.11.1999, va condiviso l’orientamento già  espresso da questo Tribunale e confermato dal Consiglio di Stato, per cui l’indennizzo, ancorchè imposto dalla legge n. 241/90, può essere escluso da un atto della P.A., quale l’atto concessorio in questione, il quale con l’accettazione del privato concretizza un comportamento abdicativo di quest’ultimo, trattandosi di diritti patrimoniali disponibili, che non presuppongono elementi di responsabilità  dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sezione IV, n.156 del 14.1.2013, conferma Tar Puglia, Bari, I, n. 1375/2011).
In conclusione, anche la richiesta di indennizzo non può essere accolta.
Il ricorso va dunque respinto.
Attesa la particolarità  delle questioni, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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