1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Volumi tecnici – Peculiarità  – Fattispecie


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire in sanatoria – Volumi tecnici – Conformità  a strumenti urbanistici – Fattispecie

3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Volumetria residua – Criteri di determinazione 

1. In tema di attività  edilizia, possono intendersi come volumi tecnici solo vani privi di qualsiasi autonomia funzionale, perchè destinati a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità  degli stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio e comunque aventi una consistenza volumetrica del tutto contenuta. (Nel caso di specie, il fatto che i manufatti non si limitino ad assicurare unicamente la funzionalità  degli impianti è stato ritenuto elemento da solo idoneo a escluderne la qualifica di vani tecnici, data la potenzialità  di utilizzo diversa e ulteriore rispetto alle mera allocazione degli impianti). 


2. Nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente a vani tecnici, occorre verificarne la conformità  alla disciplina urbanistica vigente sia con riferimento alle previsioni delle norme tecniche di attuazione sia con riferimento alle previsioni del vigente PRG. (Nel caso di specie, è stato negato il permesso di costruire in sanatoria in quanto è stata accertata la non conformità  dell’intervento realizzato alle norme tecniche di attuazione e il superamento della volumetria residua dell’area già  edificata).


3. Nella determinazione della volumetria residua di un’area già  edificata occorre tener conto non solo della superficie libera e del volume ad essa corrispondente ma anche della cubatura del fabbricato preesistente, al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area, residui ulteriore volumetria, determinata in base agli indici vigenti al momento della valutazione e tenendo conto di tutte le costruzioni già  realizzate, ivi comprese quelle abusive (ovvero condonate).

N. 00082/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da: 
Giovanni Visentini, Elisabetta Gadaleta, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia, n. 37; 

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso Mara Caponio in Bari, corso Mazzini, n. 136/D; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. 25660 del 4.7.2013, comunicato in data 5.7.2013, a mezzo del quale il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie ha negato il rilascio del permesso a costruire in sanatoria per i vani tecnici di pertinenza della costruzione esistente in territorio di Bisceglie alla Via Imbriani n. 441, contrada “Le difese” censita in catasto al fg 15, p.lle 302, 303 e 368;
– dell’ordinanza n. 150 del12.7.2013, notificata in data 18.7.2013, a mezzo della quale il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie ha ordinato ai sigg.ri Visentini Giovanni e Gadaleta Elisabetta la demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di titolo abitativo consistenti in n. 2 vani tecnici ubicati presso la costruzione esistente in territorio di Bisceglie alla via Imbriani. 441, contrada “Le difese” censita in catasto al fg. 15, p.lle 302, 303 e 368, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’atto e con l’avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto in danno con recupero forzoso delle spese e con il quale, seppure incidentalmente, ha ritenuto di formalizzare il provvedimento definitivo di diniego al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria peri vani tecnici; ove occorra:
– dell’atto del 7.2.2013, successivamente conosciuto, con il quale il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie ha comunicato ai ricorrenti ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 di voler adottare il provvedimento di diniego del permesso a costruire in sanatoria per i vani tecnici di pertinenza della costruzione esistente in territorio di Bisceglie alla via Imbriani n. 441, contrada “Le difese” censita in catasto al fg. 15, p.lle 302, 303 e 368;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Giovanni Abbattista e Domenico Colella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. I Sigg. Giovanni Visentini ed Elisabetta Galadeta impugnano, con ricorso notificato in data 13.09.2013 e depositato il successivo 26.09.2013, i provvedimenti adottati dal Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie, in particolare, quello prot. 25660 del 4.7.2013 con cui è stato negato il rilascio del permesso a costruire in sanatoria per vani tecnici di pertinenza della costruzione esistente e l’ordinanza n. 150 del 12.07.2013, con cui è stata ordinata la demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo.
2. Riferiscono in proposito:
– di essere proprietari di un immobile sito in contrada “Le difese” del Comune di Bisceglie, in via Imbriani, censito al catasto foglio 15, p.lle 302, 303 e 368;
– di aver presentato in data 22.08.2012 istanza di accertamento di compatibilità  paesaggistica, ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater del D. Lgs. 42/2004, per avere realizzato nel 2003, in assenza di titoli abilitativi, n. 2 vani tecnici ed una tettoia in legno di pertinenza dell’immobile esistente;
– di aver ricevuto, la nota prot. 6331 del 7.02.2013 del Servizio Edilizia Provata della Ripartizione Tecnica del Comune, con cui ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, veniva dato preavviso di rigetto dell’istanza avente ad oggetto il permesso di costruire in sanatoria, in quanto ritenuto in contrasto con l’art. 8 delle NTA di PRG e con gli indici e parametri della zona omogenea di riferimento;
– di aver inviato in data 18.02.2013, osservazioni riferite alle motivazioni addotte al preavviso di rigetto;
– di aver ricevuto in data 05.07.2013 provvedimento di diniego che ha confermato le ragioni poste a fondamento del preavviso di rigetto e ciò nonostante fosse stata valutata in senso positivo dalle autorità  competenti la compatibilità  paesaggistica delle opere;
– di aver ricevuto la successiva ordinanza n. 150 del 12.07.2013, di demolizione delle medesime opere per le quali è stata respinto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
3. A fondamento dei motivi di ricorso deducono: violazione di legge, in particolare gli artt. 3, 7 e ss. della L.241/1990 e s.m.i, gli artt. 3, 10, 22, 31 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., l’art. 8 delle N.T.A. del vigente P.R.G.; la violazione delle circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.01.1973; violazione del legittimo affidamenti del privato; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente e violazione del principio di proporzionalità .
3.1 I ricorrenti lamentano il difetto di comunicazione di avvio del procedimento che ha portato all’adozione dell’ordinanza di demolizione, oltre alla carenza di motivazione della medesima, anche in considerazione del tempo intercorso dalla realizzazione delle opere, risalente all’anno 2003.
Inoltre, essi forniscono una diversa interpretazione dell’art. 8 delle N.T.A. del PRG sulla individuazione dei volumi tecnici, contestando quella dell’ufficio comunale competente che escluderebbe la possibilità  di ubicare i vani tecnici all’esterno della costruzione principale, limitando la loro ubicazione sul lastrico solare, al piano pilotis o nel sottotetto, quando questa abbia solo funzione coibente.
Secondo i ricorrenti l’art. 8 menzionato sarebbe rispettato anche in considerazione delle ridotte dimensioni dei manufatti, pari a circa 22 mq ciascuno, a fronte del limite massimo di 40 mq stabilito dalla medesima norma.
Si tratterebbe, più specificamente, di manufatti privi di loro autonomia funzionale e di mercato.
La loro realizzazione al di fuori dell’immobile sarebbe giustificata dalle caratteristiche dell’immobile principale che presenterebbe una copertura a falda, non avrebbe piani terra a pilotis e sottotetti con mera funzione coibente.
I vani realizzati avrebbero funzione strumentale rispetto all’immobile principale, in quanto destinati ad ospitare un serbatoio di lt 1000 per la irrigazione del giardino, completo di autoclave, quadro elettrico e apparecchiature per la gestione dell’impianto di sollevamento dei reflui fognari.
3.2 La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.01.1973, confermerebbe la natura di volumi tecnici dei vani in questione, diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza di demolizione.
3.3 I volumi oggetto dei gravati provvedimenti non inciderebbero sui carichi urbanistici, trattandosi di vani pertinenziali e non abitabili.
3.4 Non si tratterebbe di “nuova costruzione” ma di vani tecnici sottoposti a s.c.i.a., in rapporto di strumentalità  necessaria rispetto alla costruzione cui accedono, per i quali non sarebbe stato possibile individuare soluzione progettuale diversa, essendo impossibile collocare le costruzioni all’interno dell’immobile principale.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Bisceglie per resistere al ricorso.
4.1 A fondamento della legittimità  dei provvedimenti gravati ha evidenziato, per l’ordine di demolizione, la natura di atto vincolato a fronte del riscontro dell’abuso, senza necessità  di comunicazione preventiva dell’avvio del relativo iter procedimentale.
4.2 Sul diniego di permesso di costruire in sanatoria, ha ribadito che sulla nozione di volumi tecnici non sia ammessa altra interpretazione dell’art. 8 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bisceglie, se non quella che emerge dal tenore letterale della norma, costantemente applicata dal Comune. Inoltre, la necessità  del permesso di costruire troverebbe fondamento nell’art. 3, comma 1 lett. e n. 5) del T.U. dell’Edilizia. Con riferimento alle presunte violazioni della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, ha richiamato la parte nella quale si specifica che una diversa definizione di volumi tecnici può “trovare applicazione soltanto nei casi in cui questi non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune”.
5. Con ordinanza n. 600 del 25.10.2013, veniva accolta la domanda di sospensione limitatamente al provvedimento di ingiunzione a demolire.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le contrapposte posizioni.
5.1 All’udienza pubblica del 26 novembre 2014, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
6. Il Comune di Bisceglie ha motivato il diniego del permesso in sanatoria dei due vani tecnici e della tettoia in legno di pertinenza sulla base del “contrasto con l’art. 8 delle NTA del PRG e con gli indici e parametri della zona omogenea di riferimento”.
Nel provvedimento si dà  atto dei pareri favorevoli della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza, espressi con riferimento al “solo” aspetto paesaggistico e “dal punto di vista della percepibilità  dei manufatti realizzati nei confronti dell’ambiente circostante”, specificando i medesimi che “la verifica sulla compatibilità  dell’intervento con la vigente normativa urbanistico-edilizia” resta demandata all’amministrazione comunale.
Nell’esercizio delle proprie competenze, il Comune nel medesimo provvedimento ha evidenziato il contrasto delle opere realizzate dai ricorrenti con le specifiche previsioni in materia di vani tecnici vigenti a livello locale e conformi alle indicazioni fornite in materia dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973.
Ne è conseguita la negazione della qualificazione delle opere realizzate come “vani tecnici”, dovendo le stesse essere definite come “manufatti edilizi” che sviluppano volumetria, in contrasto con gli indici e parametri della zona omogenea di riferimento.
La volumetria complessiva dei manufatti in questione è stata individuata in 54 mc ed aggiunta al volume degli immobili esistenti e già  condonati, pari a mc 272, il cui totale è stato ritenuto sei volte superiore a quello consentito dal vigente P.R.G.
Dalla valutazione del Comune come sopra ricostruita ne è conseguito: a) il diniego del rilascio del permesso di costruire in sanatoria per i vani tecnici richiesto dai ricorrenti, per non essere stati gli interventi eseguiti riconosciuti come tali dall’amministrazione, ma piuttosto identificati come manufatti che sviluppano volumetria in esubero rispetto alle previsioni del PRG; 2) l’adozione dell’ordine di demolizione delle opere eseguite in quanto ritenute abusive, con il provvedimento notificato in data 18.07.2013, anch’esso gravato, in cui nel richiamare l’iter istruttorio sull’intera vicenda, si dà  atto anche delle osservazioni presentate dai ricorrenti.
6.1 Dirimente, ai fini della valutazione dell’operato dell’amministrazione, è la qualificazione degli interventi eseguiti dai ricorrenti per cui è causa, contrapponendosi, come evidenziato, alla tesi dei ricorrenti volta a sostenere la natura di “vani tecnici” delle opere realizzate e oggetto di domanda di permesso di costruire in sanatoria, quella del Comune che, invece, definisce i medesimi interventi come “manufatti edilizi che sviluppano volumetria in contrasto con gli indici e parametri della zona omogenea di riferimento”.
Occorre chiarire in proposito, prima ancora di esaminare le previsioni urbanistiche che disciplinano il territorio del Comune di Bisceglie, che possono intendersi come volumi tecnici solo quelli strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità  degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio e pur sempre realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Tale definizione è conforme all’orientamento prevalente (cfr. da ultimo Cons. Stato VI, 8.5.2014 n. 2363) e condivisa dal Collegio anche luce della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973, richiamata dalle parti.
Non può trascurarsi di aggiungere che la nozione di volume tecnico corrisponde a opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perchè destinate a contenere soltanto, senza possibilità  di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico funzionali ( cfr. Cons. Stato VI, 31 marzo 2014 n. 1512).
Sulla base di tali doverose puntualizzazioni, le pretese dei ricorrenti risultano infondate, in quanto, come emerge dalla documentazione versata in atti e, in modo decisivo, dalle foto allegate al ricorso, gli interventi in questione sono sforniti dei requisiti sopra richiamati.
Emerge chiaramente dalla produzione fotografica che i locali hanno dimensioni e destinazione tali da doversi escludere che possano essere ricondotti alla ipotesi di irrilevanza volumetrica e di mera strumentalità  alle esigenze tecnico-funzionali, risultando piuttosto anche come deposito o ripostiglio di attrezzi vari, quali biciclette, giochi per bambini e altro.
Il fatto che i manufatti non si limitino ad assicurare unicamente la funzionalità  degli impianti, costituisce elemento da solo idoneo a escluderne la qualifica di vani tecnici, attesa la potenzialità  di utilizzo diversa ed ulteriore rispetto a quella di mera allocazione degli impianti.
6.2 Ad ulteriore sostegno della fondatezza delle valutazioni effettuate dall’amministrazione, si pone, accanto alla definizione generale dei vani tecnici, come specificata dalla giurisprudenza, anche la disciplina di settore dettata dall’art. 8 delle NTA del PRG del Comune di Bisceglie. Gli interventi comunque definiti debbono, infatti, essere conformi alla normativa urbanistica. Tale norma, in particolare, definisce i volumi tecnici come quelli che sono “al di sopra della quota del lastrico solare o al piano terra (quando questo è tutto a pilotis), relativo al vano scala, le macchine ascensori ed altri locali necessari per eventuali altri impianti”. Ne deriva che le opere realizzate dai ricorrenti non hanno le caratteristiche per rientrare nella categoria dei volumi tecnici in quanto realizzati a piano terra in una struttura non certo a pilotis e con dimensioni dei locali ben superiori a quelle eventualmente necessarie per gli impianti che vi sono stati collocati (Cfr. Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 3240 del 26.08.2010).
7. La normativa urbanistica di riferimento induce ad escludere per i manufatti realizzati non solo che si tratti vani tecnici, ma anche che essi siano conformi alle previsioni del vigente P.R.G.
Il Comune contesta a quest’ultimo proposito il superamento della volumetria complessiva consentita per l’area di proprietà  dei ricorrenti.
La questione riguarda la determinazione della volumetria residua di un’area già  edificata.
La giurisprudenza ha chiarito a riguardo che “un’area edificatoria già  utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 5039 del12 luglio 2004).
Si è anche stabilito che la volumetria complessiva prevista per la zona interessata va determinata in base agli indici vigenti al momento della valutazione e che occorre fare riferimento a tutte le costruzioni, che comunque già  insistono sull’area, ivi comprese quelle abusive (ovvero condonate) e non già  solo a quelle assistite da titolo (Cfr. Tar Brescia, sez. I, sent. n. 1629 del 25.11.2011).
Nel caso in esame, i locali realizzati hanno complessivamente una volumetria tale che, sommata a quella preesistente, comporta il superamento di quella consentita, come rilevato dall’amministrazione che, pertanto, nega il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da cui consegue il carattere abusivo dei manufatti realizzati.
8. Con riferimento all’eccezione di difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento, lamentato dai ricorrenti, si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, in materia di atti repressivi di attività  edilizia abusiva non è obbligatorio l’avviso di avvio del procedimento, atteso il carattere vincolato del potere esercitato, da cui discende anche la doverosità  dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, volta al ripristino della legalità  violata (Cfr. ex multis Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 942 del 17.07.2014).
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di giudizio all’intimato e costituito Comune di Bisceglie, che si liquidano in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre I.V.A e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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