1. Energia da fonti rinnovabili – Progetto di costruzione ed esercizio di impianto eolico – Proroga parere favorevole di compatibilità  ambientale – Nuova istruttoria e valutazione da parte dell’Amministrazione – Atto sostitutivo e non meramente confermativo del precedente 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento – Proroga –  Mancata impugnazione – Conseguenze

1. Il provvedimento con cui è stata concessa la proroga del parere favorevole di compatibilità  ambientale del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico, lungi dal rappresentare un’asettica e ripetitiva duplicazione dell’atto prorogato, contiene una nuova valutazione in fatto e in diritto sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della richiesta proroga (in primis sull’applicabilità  analogica alla procedura di screening della L.R. 11/2001 sulla proroga dei provvedimenti di V.I.A.), nonchè sulla verifica della permanenza delle considerazioni emerse nel corso dell’istruttoria procedimentale, in forza delle quali si era ritenuta l’assenza di un significativo impatto ambientale del progetto in questione, in relazione all’attuale assetto degli strumenti di pianificazione e alla situazione di fatto esistente, nonchè, infine, sulla fondatezza delle ragioni ostative all’avvio dei lavori addotte dall’istante. 


2. E’ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento originario nel caso di omessa impugnazione, nel termine di legge decorrente dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale, del provvedimento con cui è stata concessa una proroga del provvedimento precedentemente gravato, atteso che l’atto di proroga presuppone una valutazione discrezionale, emessa all’esito di un procedimento di secondo grado, parzialmente modificativo del complessivo assetto di interessi delineato dall’atto originario (nella specie, si trattava della proroga di un parere favorevole di compatibilità  ambientale del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico).

N. 00027/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2009, proposto da: 
L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli, rappresentata e difesa dall’avv. Gisella Fico, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Pia Baldassarre, in Bari, Via Piccinni, 128; 
contro
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Liuzzi e Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Laterza, in Bari, p.zza Umberto, 54;
Regione Puglia, Comune di Laterza, Comune di Matera; 
nei confronti di
Inergia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Onori e Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto in Bari, Via Abate Eustasio, 5; 
per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009 n. 162, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità  ambientale per 6 aerogeneratori nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA) in contrada Difesa Melodia – Loc. Lamia Cozzolongo.
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e di Inergia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Pia Baldassarre, per delega dell’avv. Gisella Fico; Felice Eugenio Lorusso, per delega degli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi e Cristina Onori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2009, la L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe.
Dopo aver ricostruito in modo particolarmente dettagliato l’iter amministrativo che aveva condotto all’emanazione del parere favorevole di compatibilità  ambientale in questione – esponendo la narrativa in fatto in conformità  a quanto evidenziato nella determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 162, impugnata, – parte ricorrente insorgeva avverso il detto provvedimento, ritenendolo illegittimo e gravemente lesivo dei propri interessi alla salvaguardia dell’ambiente e alla integrità  del patrimonio faunistico.
Preliminarmente ed in rito, l’Associazione ricorrente sottolineava la sussistenza della propria legittimazione a ricorrere, ex art. 100 c.p.c., in base alle proprie disposizioni statutarie, nonchè sulla scorta di quanto previsto dal decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
Nel merito dei motivi di ricorso, la difesa della ricorrente evidenziava la avvenuta violazione e/o falsa applicazione della sentenza 5 luglio 2007, in causa C-255/05 Corte di Giustizia CE, Sez. II; nonchè dell’art. 9 D.P.R. 12 aprile 1996, dell’art. 3-quinquies, dell’art. 23, comma 1 e dell’art. 24 comma 4 – 5 del D.Lgs. n. 152/2006. Lamentava altresì l’illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dell’art. 12, comma 1 – 4 (di cui parimenti veniva contestata la legittimità ), e dell’art. 16, comma 4, L.R. Puglia n. 11/2001, nonchè per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 241/1990 e della L. 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica della Convenzione di Aarhus.
Ci si doleva, in estrema sintesi, della violazione dei principi e delle norme positive in materia di informazione e partecipazione della collettività , nonchè di chiunque fosse portatore di un interesse giuridicamente tutelato, in relazione al procedimento amministrativo in materia di ambiente e energia da fonti rinnovabili attivato nel caso di specie.
Con un secondo motivo, si contestava, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, nonchè della Deliberazione della G.R. 1 agosto 2008, n. 1462, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 10 settembre 2008.
La ricorrente, più nel dettaglio, contestava il percorso procedimentale seguito in concreto dalla Regione Puglia, con particolare riguardo alla mancata convocazione della Conferenza di Servizi ed alla omessa partecipazione della autorità  preposta alla tutela paesaggistica.
Con ulteriore separata serie di censure, veniva altresì evidenziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Direttiva del 21 maggio 1992, n. 43 92/43/CEE, nonchè delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, adottate con Deliberazione della G.R. 2 marzo 2004, n. 131, oltre che dell’art. 7 e dell’art. 19 della L.R. Puglia n. 11/2001 e della stessa D.G.R. 2 marzo 2004, n. 131. A supporto si contestava, in aggiunta, la illegittimità  del R.R. n. 16/2006 e la violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004 e dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997.
In sintesi, si rimarcava come il progetto di impianto eolico in questione intervenisse su una fascia territoriale collocata fra quattro aree di grande importanza naturalistica, sottolineandosi, in proposito, la gravità  degli impatti cumulativi che si sarebbero riversati sul territorio nel caso di sua compiuta realizzazione ed, in particolare, le conseguenze negative per la avifauna locale, oltre alle ulteriori ricadute ambientali negative sui territori della Regione Basilicata.
Da ultimo, si contestava l’eccesso di potere per illogicità  e/o l’insufficienza della motivazione, nonchè il travisamento dei fatti, così come concretizzatisi nell’adozione del parere ambientale in oggetto.
Con memoria di stile pervenuta in Segreteria in data 22 settembre 2009, si costituiva in giudizio la Provincia di Taranto.
Con atto di costituzione del 18 settembre 2009 e memoria difensiva del 5 ottobre 2009 si costituiva in giudizio la società  Inergia s.p.a., eccependo l’inammissibilità , ovvero l’improcedibilità  del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
La Sezione, con ordinanza n. 615 in data 8 ottobre 2009, respingeva l’istanza di sospensiva.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Viene impugnata la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 162, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale sono stati esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale 6 aerogeneratori, nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un parco eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in contrada Difesa Melodia – Loc. Lamia Cozzolongo.
Il Collegio, in via preliminare, ritiene di dover scrutinare l’eccezione, formulata dalla società  controinteressata, ritenuta fondata, di improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per omessa impugnazione, nel termine di legge decorrente dalla sua pubblicazione sul BURP (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4518), della Determina del 3 dicembre 2012, n. 288 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, con cui è stata concessa una proroga per un periodo ulteriore di tre anni del gravato provvedimento di compatibilità  ambientale.
L’eccezione coglie nel segno.
Il nuovo provvedimento del Servizio Ecologia della Regione Puglia, di proroga della precedente valutazione di compatibilità  ambientale, reca in sè un autonomo giudizio dell’Amministrazione, ancorato ad una ulteriore fase istruttoria, che sia pure limitata alla verifica di peculiari aspetti attinenti all’idoneità  dell’atto a spiegare ulteriori effetti, risulta comunque idoneo ad assorbire e sostituirsi al precedente, aggiungendosi un quid novi quanto all’efficacia nel tempo dell’atto originario.
Il provvedimento di proroga in questione, infatti, lungi dal rappresentare un’asettica e ripetitiva duplicazione dell’atto prorogato, contiene una nuova valutazione in fatto e in diritto sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della richiesta proroga (in primis sull’applicabilità  analogica alla procedura discreening della L.R. 11/2001 sulla proroga dei provvedimenti di V.I.A.), nonchè sulla verifica della permanenza delle considerazioni emerse nel corso dell’istruttoria procedimentale, in forza delle quali si era ritenuta l’assenza di un significativo impatto ambientale del progetto in questione, in relazione all’attuale assetto degli strumenti di pianificazione e alla situazione di fatto esistente, nonchè, infine, sulla fondatezza delle ragioni ostative all’avvio dei lavori addotte dalla società  istante.
Ne conseguiva, pertanto, la necessità  da parte della ricorrente di proporre motivi aggiunti al ricorso principale, onde estendere le proprie doglianze al nuovo atto, sostitutivo del precedente e non meramente confermativo della presupposta valutazione di compatibilità  ambientale, non ponendosi rispetto a questa in rapporto di immediata derivazione, nè costituendone una sua inevitabile conseguenza. L’atto di proroga, infatti, presuppone una valutazione discrezionale, emessa all’esito di un procedimento di secondo grado, parzialmente modificativo del complessivo assetto di interessi delineato dall’atto originario (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4498).
Discende da quanto esposto il venir meno dell’interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso in esame, atteso che l’eventuale accertamento dell’illegittimità  dell’atto originario non comporterebbe l’eliminazione dal mondo giuridico anche dell’atto di proroga, potendo detta illegittimità  al più spiegare un’efficacia meramente viziante e non caducante rispetto a tale ultimo atto, che comunque continuerebbe a produrre effetti, non risultando oggetto di apposita impugnativa.
Per i motivi esposti il ricorso va dichiarato improcedibile.
Va infine disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori come per legge. Pare giusto disporre la compensazione delle spese nei confronti dell’Amministrazione resistente, in considerazione della minima attività  processuale svolta nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus al pagamento delle spese processuali in favore della società  Inergia s.p.a.controinteressata, che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori, come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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