1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Progressioni verticali – Requisiti – Bando – Interpretazione


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione esclusione dal concorso – Procedura non conclusa – Mancata notifica al controinteressato – Inconfigurabilità 


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando – Interpretazione – Tardività  del ricorso – Non sussiste – Fattispecie

1. La clausola del bando di indizione di procedure di progressione verticale, in applicazione del contratto collettivo di riferimento (assistente amministrativo di categoria D in ASL) secondo cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alternativo alla laurea l'”esperienza lavorativa” quinquennale può essere interpretata esclusivamente con riferimento alla necessità  che nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando il candidato fosse inquadrato nella categoria di riferimento, non potendosi assimilare a detto inquadramento giuridico quello elusivamente economico (nella specie la ricorrente, ex insegnante educatore non laureata, aveva svolto in amministrazione per più di un quinquennio  mansioni di assistente amministrativo per le quali era stata regolarmente retribuita, ottenendo, tuttavia il relativo  inquadramento giuridico  soltanto a far data dal triennio antecedente la pubblicazione del bando).


2. Nel giudizio promosso avverso l’esclusione  da una procedura concorsuale non ancora conclusa con l’approvazione della graduatoria finale,  non sono configurabili i controinteressati, con l’effetto che la mancata notifica dl ricorso ad uno di loro non ne determina la declaratoria di inammissibilità . 

3. Non può essere dichiarato tardivo un ricorso proposto avverso una determinazione di esclusione da una procedura concorsuale che fonda su requisiti di partecipazione  già  previsti in una clausola del bando soggetta ad interpretazione, in quanto l’attualità  della lesione del ricorrente si verifica soltanto con il provvedimento contenente l’interpretazione rivelatasi contraria a quella data dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione (nella specie, qualora il requisito di partecipazione “esperienza lavorativa” quinquennale in quella determinata mansione previsto dal bando non fosse stato interpretato nel senso della necessità  dell’inquadramento giuridico,  la ricorrente avrebbe potuto avvalersi per la partecipazione al concorso dell’esperienza quinquennale effettivamente maturata, con relativa retribuzione, in quelle funzioni amministrative).
* * *  
Le sentenze 1672/2014 – 1691/2014 sono identiche nella  massima. 

N. 01692/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2010, proposto da: 
Maria Nicola Aulenti, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Quagliarella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, c.so Sonnino, 47; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita N.6; 

per l’annullamento
previa emissione di opportuno provvedimento cautelare – della determinazione del Direttore Amministrativo dell’Area Gestione Risorse Umane della ASL BA n. 3634 del 10.3.2010, comunicato con nota prot. 55401/AGP/2 del 23.3.2010 avente ad oggetto “Revoca della determinazione dirigenziale n. 3288 del 5.3.2010 ad oggetto <Avviso di Selezione Interna ai sensi del primo comma lett. d dell’art. 19 del CCNL del 19.4.2004 per il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – Categoria D”, con la quale si ritiene di escludere la ricorrente dalla partecipazione alla procedura selettiva de qua per il seguente motivo: “Non ammissibile – In mancanza della Laurea è priva dell’anzianità  di cinque anni nel profilo di assistente amministrativo, acquisita ex deliberazione n. 313 del 12.4.2005”, in uno con ogni atto premesso, connesso e consequenziale anche non noto;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura selettiva interna indetta dalla ASL BA ai sensi del I comma lett. d dell’art. 19 del CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale per il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – Categoria D;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Tommaso Quagliarella, per la parte ricorrente e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. Edvige Trotta, per l’Azienda resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con determinazione dell’Area Gestione del Personale del 16.3.2009, l’ASL di Bari, al fine di procedere alla sistemazione definitiva delle situazioni preesistenti in ambito ex Ausl Ba3 (cd. Code contrattuali), indiceva delle selezioni interne riservate al personale dipendente proveniente dalla ex Ausl, tra le quali quella per il passaggio verticale a Collaboratore Amministrativo – ctg. D, per n. 40 posti, riservata agli Assistenti Amministrativi in ctg. C.
L’odierna ricorrente, dipendente appartenente all’ex ruolo speciale degli Insegnanti Educatori, inquadrata giuridicamente nella dotazione organica della ASL col profilo di Assistente Amministrativo solo con deliberazione n. 1050 del 12.12.2006, presentava domanda di partecipazione alla selezione su indicata.
Tuttavia, con la determinazione impugnata, meglio specificata in epigrafe, l’Amministrazione decideva di non ammetterla in quanto ritenuta priva dell’anzianità  di cinque anni nel profilo di Assistente Amministrativo, requisito di accesso contemplato nelle declaratorie professionali di cui all’All. 1 del CCNL del 20.9.2001, cui l’avviso di selezione espressamente rinviava.
Premette la parte che con deliberazione n. 313 del 12.4.2005, l’ASL resistente, prendendo atto dell’ampliamento di organico approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 359 del 15.3.2005, aveva confermato la presenza dei posti coperti dal personale “insegnanti educatori” nelle mansioni amministrative, attribuendo agli stessi il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Sanità  per il competente profilo professionale di Assistente Amministrativo, a decorrere dal 1°.10.2004.
In considerazione di ciò, e tenuto conto del successivo inquadramento giuridico nel profilo avvenuto con deliberazione n.1050 del 12.12.2006, l’Azienda sanitaria aveva ritenuto di ammettere con riserva l’ex personale insegnanti educatori, tra cui la ricorrente, in quanto in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e del requisito, ancora tuttavia da accertare, dell’esperienza quinquennale in profilo corrispondente della categoria C.
Tale determinazione veniva però revocata col provvedimento qui impugnato, con cui l’Amministrazione disponeva altresì la non ammissione della ricorrente alla procedura.
L’Aulenti quindi, ritenuto tale atto illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’All.1 del CCNL del 20.9.2001, nonchè per eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità  ed erroneità  dei presupposti, ha adito questo Tribunale per ottenerne l’annullamento, previa sospensione degli effetti, nonchè per l’accertamento del proprio diritto a partecipare alla selezione de qua.
Per resistere al gravame si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità  del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, nonchè per mancata impugnazione del bando, insistendo inoltre per il rigetto della domanda in quanto infondata nel merito.
Alla Camera di Consiglio del 17.6.2010, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare non ravvisando nella specie il fumus boni iuris, non avendo la parte maturato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo, il requisito dei cinque anni di anzianità  nella categoria C (Ordinanza n. 459 del 18.6.2010).
Alla Pubblica Udienza del 4.12.2014, per la quale le parti non hanno prodotto alcuna memoria, la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere le eccezioni di inammissibilità  sollevate dall’Amministrazione.
Con particolare riferimento alla mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, va rilevato che a fronte del gravame proposto avverso il provvedimento di esclusione da un concorso, come quello odierno, non sono configurabili soggetti controinteressati nei cui confronti sussista l’onere di notifica del gravame (Cds, VI, 24.2.1981 n. 80), atteso che costituisce principio del tutto consolidato in giurisprudenza in tema di procedimento concorsuale l’inconfigurabilità  di controinteressati allorquando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria finale (ex multis, CdS, IV, 24.9.2012, n. 5084).
Nella specie, non risulta che al momento della notificazione del gravame, l’ASL avesse già  concluso la procedura selettiva con l’adozione della graduatoria finale, non potendosi pertanto configurare dei vincitori, o candidati idonei, controinteressati pregiudicati da un’eventuale partecipazione della ricorrente alla relativa selezione.
L’eccezione è pertanto infondata.
Da disattendere è anche il profilo di inammissibilità , rectius tardività , per mancata impugnazione nei termini della clausola del bando relativa ai requisiti soggettivi di partecipazione.
Invero, oggetto del contendere è proprio l’interpretazione da dare al requisito soggettivo della “esperienza lavorativa quinquennale maturata nel profilo corrispondente alla categoria C”. Pertanto, al momento della proposizione della domanda di partecipazione, la ricorrente, confidando nella bontà  della propria interpretazione, non poteva ritenersi onerata dell’immediata impugnazione del bando, essendosi attualizzata la lesione nei suoi confronti solo con il provvedimento di esclusione, qui tempestivamente gravato.
Nel merito, il ricorso è comunque infondato.
L’All. n. 1 al CCNL del 20.9.2001, in merito ai requisiti culturali e professionali per l’accesso alla categoria D, prescrive per i collaboratori tecnico-professionali e quelli amministrativo-professionali il possesso del diploma di laurea, ovvero, in mancanza, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale maturata nel profilo corrispondente alla categoria C.
La ricorrente, sprovvista del diploma di laurea, ha presentato domanda di partecipazione ritenendo di poter vantare l’esperienza quinquennale richiesta dal bando.
Secondo la parte infatti, la “esperienza lavorativa” sarebbe una nozione diversa da quella di “anzianità  di servizio” nel profilo richiesto, facendo la prima riferimento alla più ampia conoscenza acquisita nel tempo per mezzo della pratica svolta sin dall’assegnazione presso l’Azienda sanitaria, avvenuta per la ricorrente nel 1992, seppur nel ruolo speciale degli ex Insegnati Educatori.
La tesi non è tuttavia condivisibile.
La formulazione del bando, e prima ancora del CCNL cui il primo rinvia integralmente, è chiara e non consente un’interpretazione di tipo estensivo, in quanto, contenendo espresso riferimento all’esperienza lavorativa maturata nel profilo professionale corrispondente al profilo C, allude chiaramente alla necessità  di dimostrare una previa esperienza lavorativa esclusivamente in quel profilo, e quindi presuppone il previo inquadramento giuridico del dipendente nella dotazione organica dell’Amministrazione nella relativa categoria.
La circostanza che tale esperienza dovesse essere maturata nell’ambito di quello specifico profilo rende quindi irrilevante, ai fini della partecipazione alla selezione, la conoscenza acquisita nel tempo per mezzo dell’iniziale assegnazione della ricorrente, e di tutto il personale ex Insegnanti Educatori, presso la ASL (allora, USL BA 7).
Invero, con la delibera n. 313/05 è stato unicamente attribuito agli ex insegnati educatori il trattamento economico corrispondente al profilo dell’Assistente Amministrativo senza però risolvere la posizione giuridica del personale in questione, che ha trovato una definitiva collocazione giuridica nel ruolo dell’Azienda col profilo di Assistente Amministrativo – ctg. C solo con la deliberazione n. 1050/2006.
Pertanto, poichè la ricorrente è stata giuridicamente inquadrata nel profilo in questione solo a far data dal 12.12.2006, non ricorrevano, alla data di scadenza del bando avvenuta il 14.4.2009, i cinque anni di esperienza lavorativa maturata in tale profilo, neanche a voler considerare, in un’ottica di maggior favor per la parte, la data di decorrenza dell’attribuzione economica dal 1°.10.2004.
In conclusione, le censure mosse sono infondate ed il ricorso va quindi respinto.
Sussistono tuttavia ragioni equitative per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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