1. Pubblico impiego – Accesso all’impiego – Concorsi – Giurisdizione del G.A. 


2. Processo amministrativo – Pubblico impiego – Concorsi – Inammissibilità  – Carenza di interesse

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ogniqualvolta la controversia investa la scelta dell’Amministrazione di coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso mediante ricorso a procedure diverse dallo scorrimento della graduatoria (quali progressione verticale, conferimento di incarichi esterni ovvero mobilità  esterna). 


2. L’accertamento della tardività  del ricorso proposto avverso un bando di concorso comporta, quale conseguenza, l’inammissibilità  per carenza di interesse dell’impugnazione proposta avverso l’approvazione della relativa graduatoria, allorquando il ricorrente sia portatore dell’interesse ad essere assunto mediante lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso. In tal caso, infatti, la pretesa azionata in giudizio non può trovare soddisfacimento se non attraverso la rimozione del bando presupposto.

N. 01599/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2014, proposto da: 
Giuseppina Zaccaria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Paccione e Alice Paccione, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Q. Sella, n.120; 

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, alla via Dante n. 51; 

nei confronti di
Giuseppe Orlando, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sylos Labini e Anna Cofano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Andrea da Bari, n. 55/A; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia esecutiva
– della determinazione dirigenziale del Comune di Monopoli n. 767 del 13.06.2014, recante approvazione della graduatoria finale e di merito inerente il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico – ingegnere ambientale, Cat. D, posizione economica D1;
– del sottostante bando di concorso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale n. 79 del 30.1.2014, così come rettificata con Determinazione dirigenziale n. 181 del 19.2.2014;
– della nota Dirigenziale – Servizio Risorse Umane e Demografici – prot. n. 34370 del 08.07.2014;
– dell’avviso di selezione per il reclutamento a mezzo mobilità  volontaria di n. 2 unità  a tempo pieno e indeterminato di Categoria D – profilo giuridico di accesso D1, Istruttore Direttivo Tecnico nell’Area Organizzativa III LL.PP. Manutenzione Edili e Manutenzione Impianti;
– di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Giuseppe Orlando;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Alice Paccione, per la ricorrente, avv. Lorenzo Dibello, per il Comune resistente e avv.ti Andrea Sylos Labini e Anna Cofano, per il controinteressato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- La dott.ssa Giuseppina Zaccaria, invalida civile regolarmente iscritta negli elenchi provinciali ex art. 8, comma 1, legge n. 68/1999, risulta collocata all’ottavo posto della graduatoria redatta all’esito del concorso pubblico, indetto nel 2008 dal comune di Monopoli, per il reclutamento di due funzionari direttivi tecnici, cat. D, posizione D3, quale idonea non vincitrice; graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1699 del 24.12.2008.
Con il gravame in epigrafe, notificato in data 25 settembre 2014, ha impugnato le determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale intimata di procedere alla copertura di tre posti di categoria D, posizione D1, rispettivamente con avviso di mobilità  (n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico nell’area organizzativa III LL.PP. Manutenzioni edili e manutenzioni impianti) e con nuova procedura concorsuale (n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico – ingegnere ambientale), giusta determinazione dirigenziale n. 79 del 30.1.2014, rettificata con successiva determinazione n. 181 del 19.2.2014. A ciò l’Ente si determinava, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, in luogo di procedere allo scorrimento della predetta graduatoria del 2008.
Con lo stesso ricorso la dott.ssa Zaccaria ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 767 del 13.6.2014, di approvazione della graduatoria finale afferente il concorso gravato.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Monopoli e il controinteressato, ing. Giuseppe Orlando, entrambi eccependo in via preliminare l’irricevibilità  ed inammissibilità  del gravame; in ogni caso chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di sentenza in forma semplificata.
2.- In via preliminare il Collegio ritiene di trattenere la giurisdizione in relazione alla controversia nel suo complesso.
Il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio (assunzione a mezzo scorrimento della precedente graduatoria) implica innanzitutto la rimozione degli effetti della richiamata procedura concorsuale; ciò che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, incardina la competenza del giudice amministrativo (cfr. da ultimo Sez. Unite, 7-1-2014, n. 65). Ma, come già  evidenziato sub 1, la ricorrente impugna anche l’avviso di mobilità  la cui cognizione viene attratta nella giurisdizione di questo giudice in ossequio ai principi di concentrazione ed effettività  della tutela giurisdizionale, di rilevanza costituzionale. Diversamente opinando, infatti, si costringerebbe l’interessata alla proposizione di due azioni distinte a tutela della stessa pretesa.
In ogni caso, nel senso di affermare la giurisdizione amministrativa ogniqualvolta la controversia investa la scelta dell’amministrazione di coprire posti ulteriori rispetto a quelli posti a concorso, non con lo scorrimento della relativa graduatoria, bensì con altre procedure (progressione verticale, conferimento di incarichi esterni o anche, per quel che qui rileva, mobilità  esterna) si veda la recente decisione della quinta Sezione del Consiglio Stato, 15-10-2014, n. 5139.
3.- Il ricorso è però irricevibile nella parte in cui è diretto a censurare il bando pubblico. Si rammenta, invero, che il bando di concorso risale al gennaio/febbraio 2014 , liddove il gravame risulta notificato il successivo 25 settembre.
Nè la decadenza può essere aggirata, come parte ricorrente pretenderebbe, qualificando l’azione proposta in termini di nullità  per essere state entrambe le procedure espletate per la copertura di un posto (D1) diverso da quello -asseritamente- contemplato in pianta organica (D3).
In disparte la sussumibilità  della fattispecie nella nullità  del provvedimento per mancanza di uno degli elementi essenziali (sub specie di impossibilità  dell’oggetto), di cui alla specifica disciplina contenuta nell’art. 21 septies della l. n. 241/90, il Comune resistente ha esibito una delibera di Giunta municipale, la n. 26/2013, recante la previsione dei posti D1 in questione, con la quale è stato disposto l'”aggiornamento” della dotazione organica e precisato che si fosse inteso variare “..ogni precedente previsione in ordine alle posizioni economiche e ai titoli di accesso del personale reclutato dall’esterno” (cfr. punto 4 del dispositivo); determinazioni rimaste inoppugnate.
Dalla tardività  del gravame avverso il bando di concorso discende, poi, l’inammissibilità  per carenza di interesse dell’impugnazione proposta avverso l’approvazione della relativa graduatoria, concretandosi la pretesa azionata in giudizio -come già  chiarito- nell’aspettativa della ricorrente ad essere assunta attraverso lo scorrimento della precedente graduatoria; pretesa che, all’evidenza, non può trovare soddisfacimento se non attraverso la rimozione del bando presupposto.
4.- Inammissibile poi, sotto distinti profili, l’impugnazione dell’avviso di mobilità  genericamente indicato nell’epigrafe del ricorso.
Deve, innanzitutto, convenirsi con la difesa comunale che dal ricorso stesso non è dato ricavare in alcun modo elementi sufficienti all’individuazione dell’atto impugnato.
Nè il deposito dello scorso 17 novembre 2014 si appalesa decisivo rispetto agli evidenziati profili di inammissibilità . Sono stati, invero, prodotti ben sette avvisi di selezione per mobilità  senza specificare quale si sia inteso impugnare; e, quand’anche si volesse identificare quello gravato attraverso l’esame dell’oggetto di ognuno di essi, in ogni caso non vi sarebbe prova dell’attualità  della lesione, non essendo dato evincere se la procedura sia stata effettivamente esperita e se abbia condotto all’assegnazione con tale modalità  del posto cui la ricorrente aspirerebbe. E ciò pur tralasciando quanto già  evidenziato con riferimento al bando di concorso e destinato a valere anche con riferimento all’avviso di mobilità , circa la non corrispondenza tra il posto oggetto della pretesa (D3) e quello oggetto di selezione (D1).
Ove poi la selezione stessa fosse approdata all’assegnazione del posto controverso, il gravame risulterebbe parimenti inammissibile per mancata impugnazione della graduatoria finale o comunque dell’atto di nomina del prescelto; oltre che per mancata notifica al controinteressato.
5.- In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile. Considerata tuttavia la natura della pretesa azionata in giudizio, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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