Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alloggi popolari – Assegnazione – Requisiti – Preventivo provvedimento esecutivo di sfratto- Ex art. 6 della L.R. n. 54 del 1984 – Non rileva la permanenza nell’abitazione- Punteggio

La condizione di “abitare in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di un provvedimento esecutivo di sfratto”, di cui all’art. 6, lett. b), della L.R. n. 54 del 1984, non viene meno nell’ipotesi in cui il destinatario continui a risiedere nella stessa abitazione che avrebbe dovuto rilasciare in esecuzione dell’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione. L’assegnazione dei sei punti previsti è, difatti, subordinata alla mera circostanza di essere destinatari di detto provvedimento esecutivo, non rilevando nè la permanenza nell’abitazione dopo il provvedimento nè l’effettiva esecuzione dello stesso.

N. 01593/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2007 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2007, proposto da: 
Maggio Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, Via F.S. Abbrescia, n.83/B; 

contro
Comune di Sannicandro di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Todisco, con domicilio eletto presso Mauro Todisco in Bari, piazza Garibaldi n.27; 
Commissione 1^ Formaz.Graduat. per la mobil. di Bari e Prov.; 

nei confronti di
Palmadessa Nicola, Canzio Giorgio, Baccellieri Nicoletta, Trotti Francesco; 

per l’annullamento
– della Determinazione n. 393 del 14.5.2007 del Responsabile della Sezione Urbanistica, Edilizia e Manutenzione;
– del verbale n. 241 dell’1.3.2007, della I Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  ERP Bari e Provincia;
– della nota prot. 6328 del 30.4.2007 a firma del Capo della Sezione Urbanistica;
– della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP di cui al Bando di concorso integrativo n. 3/2003;
– di ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale e connesso con quelli impugnati; compreso il verbale della I Commissione del 20.4.2007 n. 259.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sannicandro di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Antonio L. Deramo e Mauro Todisco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il sig. Maggio, attuale ricorrente, ha partecipato ad un concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione, bandito dal Comune di Sannicandro di Bari, ai sensi della L.R. Puglia, 20 dicembre 1984, n. 54.
Dopo un primo esame delle domande, è stata formulata una graduatoria generale, nella quale il sig. Maggio è stato collocato al primo posto, in quanto gli è stato attribuito un punteggio complessivo di 11 punti, di cui 6, in virtù dell’applicazione della lettera b7), comma 1, dell’articolo 6 della succitata legge regionale, che stabilisce l’attribuzione di tale punteggio a coloro che “..abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per immoralità , inadempienza contrattuale..”.
Successivamente, la Commissione competente alla formazione delle graduatorie e mobilità – E.R.P. di Bari e Provincia, dopo aver preso atto della ordinanza n. 3836/03, con cui il Tribunale Civile di Bari – Sez. distaccata di Rutigliano ha convalidato la licenza per finita locazione nei confronti del sig. Maggio ( come risulta dal verbale di seduta n. 241 del 1 marzo 2007), ha rideterminato il punteggio, rispetto a quello prima assegnato al ricorrente, decurtando i sei punti contemplati per il requisito previsto dalla disposizione sopra citata.
La Commissione ha ritenuto di riesaminare il punteggio, in quanto il sig. Maggio ha continuato a risiedere nella stessa abitazione che avrebbe dovuto rilasciare in esecuzione dell’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, sicchè, sempre secondo la Commissione, sarebbe venuta meno la suddetta condizione di “abitare in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto”, prevista dalla lettera b7), comma 1, articolo 6 della L. R.n. 54/84.
Al sig. Maggio sono stati così attribuiti 5 punti, rispetto agli 11 precedenti e, in considerazione del fatto che vi fossero canditati a pari punteggio, tra cui il ricorrente, la Commissione ha proceduto ad un sorteggio per la formazione della graduatoria definitiva, in cui il sig. Maggio è stato collocato in posizione non utile per l’assegnazione dell’alloggio richiesto.
Il predetto sig. Maggio aa, pertanto, impugnato, previa sospensione dell’efficacia, il decreto di assegnazione degli alloggi n. 393/2007, emanato dal Comune di Sannicandro, i verbali della Commissione per la formazione delle graduatorie nn. 241 e 259 del 2007, la graduatoria definitiva, nonchè tutti gli altri atti connessi e presupposti, in quanto illegittimi per la violazione dell’articolo 6 della L.R. n. 54/84, che impone, senza deroga, l’attribuzione di sei punti, in capo ai soggetti richiedenti alloggi E.R.P. che siano destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto.
Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe errato nell’interpretare la disposizione in esame, nel senso di escludere coloro i quali, seppur destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto, continuino a risiedere nella stessa abitazione per cui è stato emesso il suddetto provvedimento. Tanto, infatti, non sarebbe in alcun modo desumibile dal tenore letterale ovvero dalla ratio della disposizione.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate a risarcire il danno patito per l’illegittima esclusione dalla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Con ordinanza cautelare n. 617/2007, quest’Ufficio giudiziario ha accolto la richiesta di sospensiva dei provvedimenti impugnati ed ha, inoltre, disposto che al ricorrente venissero attribuiti 11 punti, ritenendo la permanenza nell’alloggio da parte del destinatario dell’ordinanza di sfratto non rilevante ai fini della sussistenza del requisito previsto dalla lettera b7), comma 1, dell’articolo 6 della L.R. n. 54/84, per cui sono attribuiti i 6 punti decurtati.
In esecuzione della ordinanza cautelare, il Comune di Sannicandro, con determinazione n. 927/2007 del Capo settore urbanistica, ha assegnato provvisoriamente al sig. Maggio l’unico alloggio E.R.P. disponibile, nonostante quest’ultimo non fosse idoneo (perchè sottodimensionato), in base ai parametri regionali, ad ospitare il suo nucleo familiare, composto di sei persone.
La P.A. ha, pertanto, disposto tale assegnazione in deroga agli standard, ai sensi del terzo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 54/84.
L’Amministrazione comunale si è costituita, asserendo che l’assegnazione degli alloggi è avvenuta in pedissequa applicazione della graduatoria formulata dalla Commissione competente, sicchè, non le sarebbe addebitabile alcuna responsabilità  in merito al punteggio assegnato al ricorrente.
All’udienza del 12.11.20014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La lettera b7), comma 1, dell’articolo 6, della L.R. n. 54/84 stabilisce che devono essere attribuiti 6 punti ai richiedenti i quali siano destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto.
La norma citata non esclude, ai fini della sussistenza della condizione oggettiva, coloro che permangano nell’abitazione anche dopo l’adozione del provvedimento di sfratto nè che sia necessaria l’effettiva esecuzione del provvedimento di sfratto nei confronti del richiedente, ma stabilisce che sia sufficiente l’essere destinatario di detto provvedimento esecutivo.
Considerato che in atti è stata prodotta l’ordinanza esecutiva di convalida della licenza per finita locazione, emanata nei confronti del sig. Maggio, si è avverata la suddetta condizione soggettiva che, in base alla legge regionale, determina l’attribuzione di 6 punti in graduatoria.
La Commissione ha, quindi, errato nell’interpretare la disposizione, escludendone l’applicazione ai richiedenti i quali continuassero a dimorare nella stessa abitazione, oggetto del provvedimento di sfratto (evidentemente non ancora eseguito).
E’, pertanto, illegittimo il verbale n. 241/2007 con cui si è rideterminato il punteggio del sig. Maggio, sottraendo i 6 punti che, invece, gli devono essere definitivamente attribuiti in base alla suddetta norma regionale.
Per invalidità  derivata sono illegittimi in parte qua tutti gli atti che ne sono conseguenza, tra cui il decreto comunale n. 393/2207, con il quale sono stati assegnati gli alloggi.
Parimenti fondata è la domanda di risarcimento.
In particolare, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, deve rilevarsi che, concessa la tutela cautelare in data 31.7.2007, il Comune ha ricevuto da questo Giudice, un elemento interpretativo chiaro ed esaustivo in ordine ai termini della questione, sicchè l’eventuale errore nell’esegesi della normativa di settore risulta, quantomeno a partire da quella data, sfornito del requisito della buona fede.
La liquidazione del danno, può avvenire in via equitativa, facendo riferimento, in via forfettaria alla differenza, in termini economici, tra il prezzo di locazione sul libero mercato dell’alloggio (sottodimensionato) assegnato al ricorrente e quello che gli sarebbe spettato nel rispetto degli standards.
Tale differenziale può quantificarsi in Euro 1.500,00 annui, da moltiplicarsi (operando in applicazione dell’art. 34, co 4 cpa) per tutti gli anni di permanenza in un alloggio sottodimensionato.
La somma così determinata andrà  annualmente assoggettata agli accessori previsti per le obbligazioni di valore (interessi e rivalutazione).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Accoglie la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 34, co 4, cpa, al risarcimento del danno, in favore del ricorrente Maggio Michele, secondo i criteri indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Sannicandro al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente Maggio Michele che liquida in Euro 1.500,00 omnicomprensivi, oltre IVA, CAP, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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