Enti e organi della p.A.  – Ordinanza contingibile e urgente – Illegittimità  – Fattispecie 

L’ordinanza contingibile e urgente mirata alla sospensione di attività  di messa e riserva e stoccaggio di rifiuti è illegittima se non preceduta da adeguata istruttoria idonea a dimostrare  il superamento dei limiti di legge previsti per le emissioni: il provvedimento, quindi, fonda come unico presupposto, sulla realizzazione di opere sine titulo, per la quale il d.P.r. 27 aprile 2011, n. 380 prevede una disciplina tipica applicabile (ordinanza di sospensione e demolizione dei lavori).

N. 01530/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2014, proposto da: 
Ecologia Futura S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Di Pardo, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, Via Pizzoli, n. 8; 

contro
Comune di Volturino, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Lepore, con domicilio eletto presso Domenico Bonifacio in Bari, corso Vittorio Veneto N. 6; 
Provincia di Foggia;
Sindaco pro tempore del Comune di Volturino, in qualità  di Ufficiale di Governo ,rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 28 del 23.10.2014, notificata alla ricorrente, recante l’ordine di “sospendere con effetto immediato ogni attività  di messa a riserva o stoccaggio, anche temporanei, e/o frantumazione di materiali di qualsivoglia natura in Contrada Giovenchi e sui fondi individuati in catasto al foglio 8 particelle nn. 869 e 873” con contestuale ordine di provvedere, entro 7 giorni dalla notifica della stessa, alla demolizione e rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo in Contrada Giovenchi e sui fondi individuati sulla scorta dei precedenti dati catastali, con l’effetto di ripristinare lo stato dei luoghi in ossequio alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della società  ricorrente ed in particolare degli esiti del sopralluogo asseritamente effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale in data 20.10.2014 e del relativo verbale del 21.10.2014, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 23.10.2014 al n. 3663.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volturino e del Sindaco in carica e pro tempore del Comune di Volturino, in qualità  di Ufficiale di Governo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore e Raffaele Lepore;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Premesso che
– la Ecologia Futura s.r.l svolge, sul fondo sito nel Comune di Volturino, Contrada Giovenchi, in Via Vittorio Veneto n. 30, al fg. 8 p.lle nn. 869 e 873, attività  di frantumazione primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare a recupero;
– la società  è iscritta nel registro provinciale per esercizio di attività  di frantumazione primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero ai sensi dell’art. 216 comma 5 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e artt. 6 e 7 allegato 1 e allegato sub allegato 1 e allegato 4 suballegato1 D.M. 186/06, come da provvedimento della Provincia di Foggia prot. 2011/0082492 del 20.12.2011, nel quale si dettano specifiche prescrizioni e si fa espresso riferimento all’impianto situato sull’area in questione;
– con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 n. 28 del 23.10.2014, il Sindaco del Comune di Volturino ha sospeso l’attività  svolta dalla società  e ha ordinato la demolizione e rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo;
– l’ordinanza segue un sopralluogo eseguito dal Responsabile del 3° Servizio del Comune di Volturino eseguito, congiuntamente al personale della locale stazione dei Carabinieri, in data 20.10.2014, come da verbale prot. n. 3663 del 23.10.2014;
– avverso l’ordinanza del Sindaco e gli atti ad esso connessi è stato presentato ricorso dalla Ecologia Futura s.r.l.;
Rilevato che
-la società  ricorrente ha dedotto in fatto di avere ottenuto autorizzazione allo svolgimento dell’attività  in questione dalla Provincia di Foggia, all’esito di un procedimento a cui avrebbe partecipato anche il Comune con pareri favorevoli;
-a fondamento dell’ordinanza gravata sono posti l’accertamento di “opere abusive, nonchè l’accumulo di materiali inerti di varia natura”, oltre alle condizioni “di elevata precarietà  ambientale la quale costituisce pericolo per la pubblica salute e rappresenta elevato rischio di inquinamento”;
-avverso l’atto impugnato la ricorrente ha articolato nei motivi di ricorso diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere, deducendo in via prioritaria il difetto di presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, in considerazione della legislazione vigente in materia, contestando: a) il ricorso a tale provvedimento a fronte di abusi edilizi, soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. 380/2001; b) la competenza del Comune a fronte di attività  assentita dalla Provincia; c) la presenza di vizi dell’ordinanza per mancata indicazione del termine di durata ed eccessiva brevità  di quello entro cui provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi; d) la carente istruttoria sui profili di elevato rischio di inquinamento e del grave pregiudizio all’igiene pubblica, salubrità  dei territori e salute delle persone;
-si è costituito il Comune intimato per resistere al ricorso, ritenendo che l’ordinanza non potesse prescindere dai profili urbanistici, per la presenza di vincoli paesaggistici sull’area, ed argomentando sulla legittimità  dell’ordinanza contingibile ed urgente, il cui fondamento deriva dalle risultanza del sopralluogo effettuato;
– con Decreto n. 614 del 3.11.2014 è stata accolta parzialmente l’istanza cautelare monocratica con prescrizioni relative alla prosecuzione dell’attività ;
– la società  ricorrente ha adottato le cautele delle condizioni imposte con il Decreto cautelare n. 614/2014, come riferito nelle relazioni di servizio del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Volturino;
– all’udienza camerale del 26 novembre 2014, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la parte ricorrente ha dichiarato che intende proseguire, in ogni caso, l’attività  nel rispetto delle prescrizioni imposte in accoglimento del Decreto cautelare e che, all’esito della discussione, la causa, previo avviso di rito alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata.
Ritenuto che
– sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata, essendo il ricorso palesemente fondato alla luce del costante orientamento giurisprudenziale in materia seguito anche dalla Sezione (così, da ultimo, Tar Puglia Bari, sez. III, sent. n. 1339 del 29.10.2014; sent. n. 360 del 19.03.2014);
– il ricorso è fondato per la mancanza di presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50 Dlgs. 267/2000, in quanto:
a) con riferimento ai contestati abusi edilizi, fondata è l’eccezione della parte ricorrente che rivendica l’applicazione alla fattispecie della disciplina dettata dal D.R.P. 380/2001 e che sostiene l’assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento extra ordinem, comportando, peraltro, nel caso in esame, l’esecuzione di un ordine irreversibile di demolizione non giustificato da esigenze di tutela della collettività ;
b) con riferimento ai pericoli per la salute pubblica, fondata è l’eccezione sul difetto di istruttoria, in quanto la gravata ordinanza si limita a richiamare il sopralluogo, effettuato in data 20.10.2014 su richiesta del Sindaco, dal quale non si evince alcun elemento da cui desumere il pericolo concreto ed attuale di danno grave ed imminente per la salute pubblica, che richieda interventi non dilazionabili. L’asserita condizione di precarietà  ambientale fonte di pericolo per la salute pubblica è priva di presupposti oggettivamente documentati. In altri termini, l’amministrazione intimata, al di là  del generico richiamo alle esigenze di tutela della quiete e della salute pubblica, non ha allegato alcun elemento documentale che dimostri il superamento dei limiti di legge previsti per le emissioni e/o la violazione delle prescrizioni imposte dalle autorità  competenti negli atti autorizzativi in forza dei quali la ricorrente esercisce l’impianto de quo.
Considerato che
– le ordinanze contingibili ed urgenti richiedono un’attività  istruttoria finalizzata all’accertamento della situazione di grave pericolo, concreto ed attuale, per il bene protetto della salute pubblica o dell’incolumità  dei cittadini;
– per tutto quanto esposto il ricorso debba pertanto essere accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura e con conseguente annullamento del provvedimento gravato;
– le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 28 del 23.10.2014.
Condanna il Comune di Volturino al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’impresa ricorrente, nella misura di euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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