Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Verifica assoggettabilità  a VAS – Modifiche normative alla L.R. 44/2012 – Trasferimento delle competenze – Silenzio della p.A. – Obbligo di provvedere – Fattispecie
 

 
Nella procedura di verifica di assoggettabilità  a VAS, le modifiche normative apportate alla L.R. 44/2012 dal comma 7bis dell’art. 4 L.R. 4/2014 – con cui è stata delegata ai Comuni la competenza in materia – non giustificano la mancata conclusione del procedimento in precedenza avviato, con conseguente responsabilità  delle amministrazioni coinvolte, stante il lungo tempo trascorso dall’istanza del privato. (Nel caso di specie, è stata ritenuta illegittima l’inerzia sulla domanda volta ad ottenere l’approvazione del piano di lottizzazione, tenuta sia dal Comune sia dalla Regione che, pur ricoprendo un ruolo marginale in quanto coinvolta in fase endoprocedimentale, non ha rispettato i termini entro cui provvedere).

 

N. 01531/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da: 
Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia, Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, Via Marchese di Montrone, n.106; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  (ex art. 117 c.p.a) del silenzio serbato e del conseguente obbligo di provvedere dall’Amministrazione Comunale di Modugno sulla domanda, relativa ala pratica edilizia n. 155/2009, volta ad ottenere l’approvazione del piano di lottizzazione del comparto edificatorio A49.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro, Anna Bucci e Cristina Carlucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un suolo edificatorio, sito nel Comune di Modugno, alla Contrada Lago, identificato in catasto al fg. 25, p.lla 1950, di estensione pari a mq 12.426, compreso nel comparto edificatorio di Tipo A, denominato A49 nel vigente PRG.
In data 03.11.2009 presentavano una domanda di lottizzazione avente ad oggetto il comparto in questione, di estensione pari a mq 33.325.
Il Comune di Modugno, dopo aver assegnato alla domanda il numero di pratica edilizia 155/2009 e aver richiesto una serie di documentazione integrativa, in data 03.4.2012, comunicava l’avvio del procedimento volto all’approvazione del piano di lottizzazione.
Malgrado l˜avvenuta integrazione documentale, il procedimento non veniva però definito, pur essendo stato il Comune a tal fine espressamente diffidato.
Con successiva istanza del 14.03.2013, i ricorrenti provvedevano ad integrare l’istanza volta all’approvazione del Piano di lottizzazione con la richiesta di certificazione di sostenibilità  ambientale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2272/2009, ed il conseguimento del bonus volumetrico.
Il Comune non ha concluso il procedimento, facendo emergere la necessità  che il Piano fosse soggetto a VAS, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della L.R. 44/2012, riscontrata dai ricorrenti in data 01.10.2014, con l’invio della documentazione necessaria.
Il Comune, il successivo 18.10.2013, dava avvio alla procedura di VAS trasmettendo, quale autorità  procedente, gli atti alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012.
L’inerzia sia del Comune che della Regione si è protratta anche dopo l’entrata in vigore della L.R. 4/2014, con cui è stata delegata ai Comuni la competenza sulle procedure di verifica di assoggettabilità  e di VAS.
I ricorrenti non avendo ricevuto alcun riscontro dalle amministrazioni coinvolte, con il ricorso in esame, hanno chiesto che questo TAR dichiari l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione e l’obbligo, a carico della stessa, di provvedere sulla richiesta di autorizzazione del Piano di Lottizzazione in questione.
2. Si è costituita in giudizio la Regione, che ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso nei suoi confronti, in quanto a seguito dell’entrata in vigore della L. 4/2014, le competenze sulle procedure di verifica di assoggettabilità  e di VAS sono state delegate ai Comuni, comprese quelle non concluse.
La Regione avrebbe pubblicato sul piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale del sito istituzionale, i fascicoli elettronici dei procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della delega ai Comuni tra quali sarebbe compreso anche quello relativo al procedimento di cui è causa.
Ne deriverebbe l’impossibilità  per la Regione di poter adempiere in alcun modo.
3. Il Comune di Monopoli, anch’esso costituito, ha eccepito che nessuna inerzia sia imputabile all’amministrazione, in quanto le lungaggini sarebbero state determinate dai tempi imposti dall’adeguamento alla nuove previsioni normative.
Rileva in proposito, che con Delibera n. 35 del 23.07.2014, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione tra i Comuni di Monopoli e Modugno per la gestione associata dell’Ufficio di valutazione ambientale strategica – Ufficio VAS- i sensi degli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4 comma 4 della L.R. 44/2012. Aggiunge che, in data 20.10.2014, il provvedimento deliberativo consiliare, con allegato lo schema di convenzione è stato trasmetto al comune di Monopoli.
4. I ricorrenti hanno replicato alle difese delle amministrazioni, evidenziando la permanenza dell’inadempimento.
All’udienza camerale del 12.11.2014, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Con unico ed articolato mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990, dell’art. 16, comma 3, della L.R. 20.2001, dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, degli artt. 4, 7, ed 8 della L.R. 44/2012, sia nella sua formulazione originaria che in quella successiva alle modifiche apportate dalla L.R. 4/2014, dell’art. 97 cost., oltre alla violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento, eccesso di potere per omessa istruttoria ed illogicità  ed ingiustizia manifesta.
Essi deducono che l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento (volto all’ottenimento dell’approvazione del Piano di Lottizzazione), mediante l’adozione di un provvedimento definitivo espresso.
La doglianza merita accoglimento.
5.1. La normativa vigente, sia quella a carattere generale che quella più specifica regionale, invocata dai ricorrenti, prescrive che ogni procedimento avviato con istanza del privato, basata su una norma che legittimi l’interessato ad attivarlo (rectius: che qualifichi o valorizzi l’interesse ad attivarlo), deve concludersi con un provvedimento espresso.
Il che non è avvenuto, e ciò appare di per sè sufficiente per stigmatizzare – in accoglimento alla domanda giudiziale – come illegittimo il comportamento inerte dell’Amministrazione.
6. Fondate sono le doglianze lamentate dai ricorrenti anche avverso l’inerzia serbata da Comune e Regione sulla procedura di verifica di assoggettabilità  a VAS, in quanto le pur intervenute modifiche normative non sono idonee a giustificare la mancata conclusione del relativo procedimento. Più specificamente, ritiene il Collegio che la novella apportata con la previsione di cui al comma 7 bis dell’art. 4 della L.R. 4/2014, che ha previsto il trasferimento delle competenze in capo ai Comuni, (tenuti, pertanto, a concludere i provvedimenti avviati dalla Regione) non giustifica l’inadempienza della Regione protrattasi dal 24.10.2013, data in cui il Comune ha trasmesso gli atti ex art. 8 L.R. 44/2012, per la verifica di assoggettamento a VAS, fino all’entrata in vigore della suddetta novella (avvenuta in data 17.02.2014).
Pur dovendosi riconoscere il ruolo marginale della Regione in quanto coinvolta in una fase endoprocedimentale, si evidenzia che anche rispetto alla conclusione di tale fase vi sia stata inerzia e mancato rispetto dei termini entro cui provvedere, imputabili non solo al Comune, ma anche alla Regione.
Le modifiche normative sopra richiamate, determinano in ogni caso la permanenza dell’obbligo di provvedere unicamente in capo al Comune, essendo sopravvenuto il difetto di legittimazione passiva della Regione, a cui non sono più ascrivibili competenze rispetto al procedimento da concludere.
7. Le eccezioni sollevate dalle Amministrazioni e, in particolare, quelle della difesa del Comune, tese a dimostrare di essersi efficacemente attivato e che le lungaggini contestate sarebbero determinate dalle modifiche normative nelle more intervenute, tanto da doversi escludere la formazione del c.d. “silenzio-inadempimento” – non possono essere condivise.
Alle attività  e alle note delle Amministrazioni non può essere attribuita alcuna efficacia provvedimentale, tanto che le stesse non possono essere considerate idonee ad infrangere attivamente il silenzio, nè a concludere efficacemente il procedimento.
E’ evidente, infatti, che l’operato delle Amministrazioni non soddisfa ancora l’interesse dei ricorrenti, i quali continuano ad attendere una determinazione provvedimentale concreta, definitivamente conclusiva del procedimento che ha preso le mosse dalla loro istanza e che ancora risulta pendente.
8. In considerazione delle superiori osservazioni, ritenuta l’illegittimità  del comportamento amministrativo, non resta al Collegio che ingiungere al Comune di Modugno di concludere il procedimento, mediante l’adozione di un provvedimento definitivo espresso, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se successiva.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Considerato l’esito del giudizio, il Collegio liquida le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, ponendole a carico del Comune di Modugno, quale soggetto tenuto a concludere il procedimento, mentre le compensa nei confronti della Regione, atteso il ruolo marginale della medesima nella vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio del Comune di Modugno sull’istanza dei ricorrenti ed ingiunge alla predetta Amministrazione di concludere il relativo procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura degli interessati, se successiva, decorsi inutilmente i quali si provvederà , ad istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta.
Condanna il Comune di Modugno al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CAP .
Spese compensate nei confronti della Regione Puglia.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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