Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse e legittimazione – Piano di zona – Assegnazione lotti – Mancata prova dell’interesse strumentale Inammissibilità  – Fattispecie 

In materia di procedure concorsuali  l’interesse e la legittimazione del ricorrente all’annullamento di un atto della procedura fonda soltanto sulla prova dell’utilità  concreta che il processo è idoneo ad assicurargli: nel caso di specie il ricorrente con l’impugnazione della deliberazione di assegnazione dei lotti  ottenuta con lo scorrimento della graduatoria a suo tempo formatasi, ha inteso far valere l’interesse concreto  alla riedizione della procedura che lo avrebbe visto partecipante, interesse da attivare con la diffida all’amministrazione e l’eventuale giudizio contro il silenzio inadempimento: da ciò l’inammissibilità  del ricorso per l’annullamento.

N. 01539/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2010, proposto da: 
Cooperativa Bellavista Soc. Cooperativa A R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, Via Crispi, 6; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cuocci Martorano, Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, Via Davanzati, 33; 

nei confronti di
Il Giardino S.C. A R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; Coop.Bellavista Soc.Coop.Arl, Coop.La Prima Casa Soc.Coop.Arl, Coop.Azzurra Soc.Coop.Arl, Coop.Junior My House Soc.Coop.Arl, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Ass.Ne Temporanea di Soc.Coop.Bat Tra Le Soc.Coop.Edil.Belvedere,L’Aurora e Tempi Nuovi Arl, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

per l’annullamento
“della Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 18.01.2010, pubblicata il 26.01.2010, avente ad oggetto “II Variante al Piano di zona approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2009 – Atto di indirizzo” nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di Il Giardino S.C. A R.L. e di Coop.Bellavista Soc.Coop.Arl e di Coop.La Prima Casa Soc.Coop.Arl e di Coop.Azzurra Soc.Coop.Arl e di Coop.Junior My House Soc.Coop.Arl;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Maurizio Savasta, Giuseppe Caruso e Emanuele Tomasicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 18/3/2010 e depositato il successivo 24/3/10, la società  cooperativa Bellavista (esclusa per vizi formali dalla procedura concorsuale di assegnazione in proprietà  di lotti di edilizia residenziale pubblica posti nel P.E.E.P., indetta con determina dirigenziale 30/11/04 n. 2220) impugnava la deliberazione del C.C. di Barletta n. 2 del 18/1/2010 avente ad oggetto variante al PdZ (prossimo alla scadenza) a mezzo della quale si dava atto dell’accertamento dell’esistenza di volumetrie edificabili ulteriori rispetto a quelle già  oggetto del predetto bando di concorso, prevedendone l’assegnazione a mezzo dello scorrimento della graduatoria definitiva del concorso già  espletato.
La ricorrente lamenta, in particolare, l’illogicità  della scelta del Comune di non procedere all’indizione di un nuovo concorso per l’assegnazione dei lotti resisi successivamente disponibili, determinando tale scelta:
– un’integrazione postuma del bando in relazione ai lotti originariamente non disponibili;
– la reviviscenza di una graduatoria non più efficace;
– la lesione delle legittime aspettative di quanti, esclusi dalla procedura concorsuale già  espletata, avrebbero potuto trarre vantaggio dall’indizione di un nuovo concorso per l’assegnazione dei lotti in quella non compresi.
Il Comune di Barletta e la controinteressata hanno resistito alla domanda.
All’udienza del 26/11/2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente reso della sezione in fattispecie analoga (sul ricorso n. 1668 del 2004, deciso con la sentenza n. 846 depositata il 15.3.2006), secondo cui l’interesse pretensivo di cui la ricorrente è portatrice (ottenere la pubblicazione di una nuova selezione cui partecipare, onde avere qualche possibilità  di assegnazione di lotti per l’edilizia residenziale pubblica) “non sarebbe, però, soddisfatto con l’accoglimento del presente ricorso, poichè potrebbe trovare satisfazione solo con indizione di una nuova procedura concorsuale. Orbene sotto tale profilo occorreva, dal punto di vista di rito, che la cooperativa istante avesse proposto diversa azione processuale, diffidando l’Amministrazione locale a bandire nuovo concorso e nell’inerzia della medesima, impugnare il silenzio-rifiuto per sentirsi dichiarare dal giudice amministrativo l’illegittimità  dello stesso e l’obbligo della P.A. di risposta valutandone la fondatezza”.
Sotto altra angolazione va richiamato l’orientamento giurisprudenziale più recente (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III 01/09/2014 n. 4449) il quale ha posto in luce che:
“Per agire nel processo amministrativo è necessario, non solo essere titolari di una situazione giuridica riconducibile a diritto soggettivo o interesse legittimo, ma anche di un interesse a ricorrere inteso, lungi che come idoneità  astratta a conseguire un risultato utile, come interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio materiale o morale.
Ora è noto che l’orientamento giurisprudenziale considera meritevole di tutela nelle pubbliche gare anche il solo interesse strumentale alla riedizione della procedura, ma ciò viene ammesso sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità  di ottenere l’utilità  richiesta e sempre che vi sia un interesse connesso ad un “indice di lesività  specifico e concreto” (Cons. Stato, sez. III, 5.2.2014 n. 571; conforme sez. III 28.3/2014, n. 1498) non potendosi ammettere un mero annullamento al fine strumentale di una rinnovazione della procedura in una sorta di giurisdizione di diritto oggettivo, scollegato ad una posizione direttamente legittimante del ricorrente.
Ed infatti il criterio dell’interesse strumentale deve essere necessariamente contemperato con le peculiarità  in fatto che caratterizzano la procedura di gara, non potendosi prescindere dalla verifica della cd. prova di resistenza con riferimento alla posizione personale della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime.
In altri termini l’eventuale interesse pratico alla rinnovazione della gara non comporta da solo la titolarità  di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso, atteso che tale interesse non si distingue da quello che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione.
Ed infatti, come è stato perspicuamente sottolineato di recente dalla Sezione, “..provare di essere in condizione di trarre, dall’esito favorevole del giudizio, una utilità , non significa provare di essere titolare di una posizione legittimante, la cui verifica, ai fini del preliminare accertamento dell’ammissibilità  del ricorso, è ..una operazione che precede ed è.. .indipendente dalla stima della utilità  che il processo è in grado di assicurare “, finendo diversamente a piegare “..l’esercizio della giustizia amministrativa ad una funzione di oggettiva verifica, di carattere generale, del rispetto della legalità , che il nostro ordinamento notoriamente non contempla” (Cons. Stato, sez. III, 5.2.2014 n. 571, cit.).”
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La natura della controversia e la complessità  della questione inducono a compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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