Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atti impugnati – Comunicazione rilascio permesso di costruire – Legittimazione e interesse – Inammissibilità  del ricorso
 
 

Deve essere dichiarato inammissibile, per originaria  carenza di interesse, il ricorso avverso atto di natura non provvedimentale, ovvero di nota meramente ricognitiva di un’attività  amministrativa già  espletata, con la quale il Comune si è limitato a notiziare la ricorrente dell’adozione di un provvedimento (permesso in sanatoria) risalente ad oltre un anno prima, senza nulla aggiungere nè sul piano motivazionale nè sul piano fattuale.
La lesività  della posizione di interesse della ricorrente sarebbe rintracciabile, infatti, soltanto nel rilascio del permesso di costruire (peraltro, nella specie, successivamente annullato in autotutela) e non anche nella nota di comunicazione della sua adozione. 

N. 01544/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2008, proposto da: 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Goffredo, con domicilio eletto presso Maria Goffredo in Bari, via Egnatia n.15; 

contro
Comune di Barletta in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, Via Davanzati, n.33; 

nei confronti di
I.S.A.L.P. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, Via Nicolai, n.29; 

per l’annullamento
1) del permesso in sanatoria n. 255 rilasciato alla I.S.A.L.P. s.r.l. dal Comune di Barletta in data 14 marzo 2007 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, arch. Francesco Gianferrini, nonchè della nota con il quale il Comune di Barletta ha comunicato ad R.F.I. S.p.A. il permesso di costruire, avente prot. n. 54952 del 17 settembre 2008 a firma del dirigente del settore, arch. Francesco Gianferrini, e del responsabile del procedimento, geom. Giuseppe Di Malta, ricevuta dal Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Compartimentale Infrastrutture in data 24 settembre 2008, con oggetto “richiesta di parere ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e successive modifiche e integrazioni per opere abusive prospicienti la linea ferroviaria Bari-Foggia, Km. 591 854. Ditta I.S.A.L.P. s.r.l.”.
2) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta in Persona del Sindaco e di I.S.A.L.P. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Maria Goffredo, Giuseppe Caruso e Pasquale Procacci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (d’ora innanzi R.F.I.) ha impugnato il permesso in sanatoria n. 255 del 14/3/2007, rilasciato dal Comune di Barletta a I.S.A.L.P. s.r.l., relativo all’ampliamento di un complesso immobiliare con destinazione industriale, realizzato in zona limitrofa alla linea ferroviaria, in deroga alle distanze previste dalla l. 753/80.
A detta della ricorrente, il permesso sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50 e ss. e 60 l. 753/80; art. 32 della l. 47/85; violazione a falsa applicazione della l.r. 19/04 art. 3; nonchè della l. 1150/42 art. 43 quinquies e l.r. 65/80.
In particolare, R.F.I. evidenzia che il Comune ha rilasciato l’impugnato permesso sull’erroneo presupposto dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di parere di competenza di R.F.I., per l’inutile decorso del termine di gg. 180 ex art. 32 l. 47/85, come modificato dall’art. 2 co. 43 l. 662/96 (recita l’art. 32 cit.: “Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole”).
Secondo l’assunto di R.F.I., detta norma non potrebbe più trovare applicazione perchè, all’epoca della presentazione dell’istanza di deroga di I.S.A.L.P. s.r.l., già  modificata dall’art. 32 c. 43 l. 326/03 (recita l’art. 32 cit. novellato: “Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto”).
Il ricorso va dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile, per come di seguito precisato.
Orbene, quanto all’impugnativa del permesso di costruire, va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; ed invero, come documentato da parte ricorrente, il Comune di Barletta ha annullato in autotutela il permesso n. 255, rilasciando, peraltro, alla controinteressata I.S.A.L.P. s.r.l. un nuovo permesso in sanatoria, n. 620 del 28/6/2007 (che risulta ancora sub judice).
Parte ricorrente afferma, invece, di avere ancora interesse alla decisione, in relazione alla nota del 17/9/2008 n. 5495, ricevuta il 24/9/2008.
Con detta nota il Comune, riscontrando la comunicazione del 3/9/08 in cui R.F.I. esprimeva parere negativo sull’istanza di deroga formulata da I.S.A.L.P. s.r.l., notiziava R.F.I. di aver già  rilasciato a I.S.A.L.P. s.r.l. – in data 14/3/07 – il permesso in sanatoria n. 255, sul presupposto del silenzio – assenso formatosi.
La nota in questione (impugnata con il presente ricorso unitamente al permesso di costruire) è, dunque, postuma rispetto a quest’ultimo.
àˆ evidente che la circostanza che, solo a distanza di oltre un anno dal rilascio del permesso in sanatoria, R.F.I. sia venuta a conoscenza di tanto, in seguito a tale nota, ha determinato solo lo slittamento del termine per impugnare il permesso.
Nessun altro effetto è, però, riconducibile alla nota del Comune.
Ed invero, essa si palesa atto di natura non provvedimentale, con il quale il Comune si è limitato a notiziare R.F.I. della adozione di un provvedimento risalente ad oltre un anno prima (marzo 2007). L’atto nulla aggiunge al permesso impugnato, nè sul piano motivazionale nè sul piano effettuale: è il predetto permesso il solo atto lesivo degli interessi di R.F.I., soggetto preposto alla tutela del vincolo ferroviario, laddove la nota in parola appare meramente ricognitiva di un’attività  amministrativa già  espletata.
Per tale aspetto il ricorso si palesa, dunque, inammissibile, per originaria carenza di interesse all’impugnazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, anche alla luce della vetustà  del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) in relazione al permesso in sanatoria 255 del 14/3/2007, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
2) in relazione alla nota del 17/9/2008 n. 5495, lo dichiara inammissibile per originario difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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