1. Accesso ai documenti – Presupposti di rito – Termine per l’impugnazione – Natura decadenziale – Reiterazione istanza – Inammissibilità  – Fattispecie


2. Accesso ai documenti – Controinteressato – Nozione – Riservatezza dei terzi


3. Processo amministrativo – Accesso ai documenti – Istruttoria – Contraddittorio con il controinteressato

1. Considerato che il termine di impugnazione del silenzio ha natura decadenziale, non è consentito superare il regime previsto dall’art. 25 L. 241/1990 e dall’art. 116 c.p.a. reiterando l’istanza di accesso agli atti a fronte della mancata impugnazione del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla prima istanza di accesso, a meno che la nuova domanda non sia giustificata da circostanze nuove. (Nel caso di specie, è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dalla p.A. sulla seconda istanza di accesso presentata, a fronte della mancata impugnazione del silenzio formatosi sulla prima).


2. Ai sensi dell’art. 22, co. 1 lett. c) della L. 241/1990, per controinteressati in materia di accesso agli atti, devono intendersi non già  tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso, ma solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il diritto alla riservatezza; pertanto, non è sufficiente che taluno venga chiamato in causa dal documento oggetto di istanza di accesso, ma occorre che in capo a tale soggetto sussista  un quid pluris consistente nella titolarità  di un diritto alla riservatezza sui dati ivi racchiusi.


3. In materia di accesso agli atti, il giudice adito ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990, può valutare la fondatezza del ricorso solo quando i soggetti controinteressati (di cui all’art. 22, co. 1 lett. c) della medesima legge) siano stati posti in grado di difendersi e di esporre le ragioni che potrebbero far ritenere prevalenti le esigenze di riservatezza sulle pretese del ricorrente.

N. 01512/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2014, proposto da: 
Gennaro De Biase, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Santoro, Ivano Ruggiano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

contro
Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, Istituto Comprensivo “Enrico Mattei” di Vieste, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.)
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia e di Istituto Comprensivo “Enrico Mattei” di Vieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20/6/2014 e depositato il 3/7/2014 DE BIASE GENNARO ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti pervenuta alle Amministrazioni resistenti il 23/28 aprile 2014 avente ad oggetto:
1) denuncia di inizio lavori relativa alla chiusura del blocco 150/154 relativa all’Istituto E. Mattei di Vieste;
2) nominativo delle RSU dell’Istituto E. Mattei di Vieste;
3) la documentazione inerente la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 8/1/13;
4) fascicolo personale dell’istitutore Travaglio Nicola.
Le Amministrazioni evocate in giudizio si sono ritualmente costituite resistendo alla domanda.
All’udienza camerale del 26/11/2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Quanto ai documenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’elenco che precede, si osserva che gli stessi sono stati oggetto di una precedente istanza di accesso inoltrata all’Amministrazione dal ricorrente e rimasta priva di riscontro (cfr. richiesta di accesso recapitata all’Istituto Mattei il 23/1/14).
Tale circostanza determina l’inammissibilità  del ricorso siccome il termine di impugnazione del silenzio previsto dall’art. 25 L. n. 241/1990 è un termine decadenziale. Ne deriva che non è consentito “superare il regime decadenziale previsto dall’art. 25 L. n. 241 del 1990 e dall’art. 116 c.p.a., reiterando l’istanza di accesso a fronte della mancata impugnazione del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla prima istanza di accesso, in specie allorchè la nuova domanda non sia giustificata da circostanze nuove (TAR Lazio Roma, sez. I, 4 gennaio 2012 n.63; Consiglio Stato, sez. VI, 30 luglio 2009 , n. 4810). Dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonostante la qualificazione dell’accesso come diritto, deriva l’inammissibilità  del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del diniego o del silenzio nel termine di trenta giorni (art. 116 c.p.a.) e l’impossibilità  di reiterare la medesima istanza se non è stata contestata giudizialmente la precedente risposta negativa; sicchè una nuova istanza di accesso può ritenersi ammissibile solo per fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, ciò che non ricorre nel caso di specie” (TAR Calabria, sez. II, sent. 16/1/14 n. 77/2014).
Quanto alla richiesta di accesso di cui al precedente punto 4, il ricorso si palesa inammissibile per omessa notifica al Travaglio, che è soggetto “coinvolto” nella richiesta e va, pertanto, qualificato come controinteressato all’accesso ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. c) della legge n. 241/1990. “La giurisprudenza amministrativa ha precisato che per controinteressati in materia di accesso devono intendersi non già  tutti coloro che a qualsiasi titolo siano nominati o comunque coinvolti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso, ma solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il diritto alla riservatezza; pertanto, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità  di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento” (cfr: Cons. Stato, Sez. VI, Ord. n. 2673 dell’8 maggio 2012). Nel caso in esame non pare revocabile in dubbio l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo al Travaglio, al cui fascicolo personale il ricorrente chiede di poter accedere.
D’altronde, con riferimento ai controinteressati, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “il giudice, adito ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, può valutare la fondatezza del ricorso solo quando questi sono stati posti in grado di difendersi ed abbiano potuto esporre le loro ragioni che facciano far ritenere prevalente le loro esigenze di riservatezza rispetto alle pretese del ricorrente (cfr. TAR Campania, Napoli Sez. V, n. 4652 del 3 agosto 2009, TAR Sardegna, sez. II, sent. 14/1/14 n. 35/2014).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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