1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali  – Servizi e forniture – Contratto di avvalimento – Oggetto determinabile 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Servizi e forniture – Contratto di avvalimento – Individuazione risorse – Documentazione integrativa – Possibilità  di attivare soccorso istruttorio

1. àˆ sufficiente, per i contratti relativi a servizi e forniture, che l’oggetto del contratto di avvalimento sia determinabile aliunde, consentendo all’amministrazione di valutare, sulla base degli elementi forniti dal concorrente, che mediante l’avvalimento l’A.T.I. sia effettivamente in condizione equivalente a quella di un concorrente autosufficiente in merito al possesso dei requisiti. 


2. Ove l’Amministrazione non ritenga sufficiente la specificazione dell’impegno assunto in termini di individuazione delle risorse, la S.A. può attivare il soccorso istruttorio ex art. 46, D.Lgs. n. 163/2006 richiedendo documentazione integrativa.

N. 01483/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2014, proposto da: 
Manutencoop Facility Management s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino, Cristiana Carpani, Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto in Bari, via Abate Eustasio, 5; 
contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Petrosillo in Bari, via J. Serra, 19; 
nei confronti di
La Cascina Global Service s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.; 
per l’annullamento
– del provvedimento del 22 novembre 2013, prot. n. 17740, di aggiudicazione definitiva, in favore dell’A.T.I. La Cascina Global Service s.r.l. – Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., della procedura aperta indetta da Aereoporti di Puglia s.p.a. per l’affidamento del Servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti pugliesi;
– per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a., di La Cascina Global Service s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. e di C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con La Cascina Global Service s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’ATI controinteressata e depositato in data 27 gennaio 2014;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Francesco Caputi Jambrenghi, per delega dell’avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, Adriano Tolomeo e Michele Perrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
1. Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 21 dicembre 2012, Aeroporti di Puglia s.p.a. ha indetto una procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento per un triennio del Servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti pugliesi, nonchè dei servizi specialistici ed accessori, per un importo a base di gara di € 10.268.024,75.
2. La gara, alla quale sono stati ammessi solo tre dei quattro operatori che hanno presentato domanda, è stata poi definitivamente aggiudicata, con provvedimento del 22 novembre 2013, prot. n. 17740, al costituendo raggruppamento tra La Cascina Global Service s.r.l. e Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., primo graduato con punteggio complessivo di 87,82; mentre l’odierna ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria, conseguendo un punteggio complessivo pari a 79,85.
3. Con il ricorso in epigrafe la soc. Manutencoop Facility Management s.p.a., ha impugnato il prefato provvedimento di aggiudicazione deducendo, con un unico articolato motivo di censura, la violazione della disciplina normativa sull’avvalimento, così come fissata dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/1996 e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010; nonchè l’eccesso di potere sotto plurimi profili. Secondo la ricorrente, in particolare, l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara de qua in quanto sia il contratto di avvalimento che il connesso impegno assunto dall’ausiliaria sarebbero generici, sicchè non poteva dirsi integrato a favore dell’impresa avvalente il requisito soggettivo di capacità  tecnica, prescritto a pena di esclusione dalla lex specialis, oggetto di avvalimento.
4. Si sono costituite in giudizio la Stazione appaltante e la controinteressata, resistendo al gravame.
Quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara della Manutencoop.
5. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1830/2014, è stato accolto l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 117/2014, di reiezione della domanda cautelare, sulla base della considerazione per cui “le questioni giuridiche dedotte in causa, per la loro complessità  e delicatezza, postulano una compiuta definizione nel merito già  fissata dal primo giudice all’udienza del giorno 8 ottobre 2014”.
6. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2014, all’esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, pur a fronte della proposizione di un ricorso incidentale escludente, ritiene, per ragioni di economia processuale, di procedere all’esame prioritario del ricorso principale, essendo quest’ultimo manifestamente infondato nel merito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Infatti, alla stregua delle argomentazioni che seguono, le doglianze svolte dalla ricorrente non risultano idonee ad incidere sulla legittimità  della contestata aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
2. La Manutencoop Facility Management s.p.a. lamenta, con un unico ed articolato motivo di ricorso, la persistente mancanza in capo alla mandataria dell’ATI controinteressata del requisito di capacità  tecnica e professionale in misura maggioritaria rispetto alla mandante C.N.S., così come prescritto dalla lex specialis(punto 2.2.b del disciplinare di gara, che richiama l’art. 275, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti), non potendo ritenersi che ai fini dell’integrazione del requisito in misura corrispondente alla sua quota di partecipazione (pari al 55%) sia stata resa una valida dichiarazione di avvalimento, nè sottoscritto un valido contratto di prestito dei predetti requisiti di carattere speciale. Infatti, secondo la prospettazione della ricorrente, in chiara violazione della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di attuazione, il contratto di avvalimento sottoscritto tra la società  capogruppo La Cascina Global Service (avvalente) e la mandante Centro Nazionale Servizi (ausiliaria), si presenterebbe estremamente indeterminato nel suo oggetto, contenendo la generica affermazione dell’obbligo assunto da quest’ultima di “…mettere a disposizione dell’Impresa concorrente, per tutta la durata dell’appalto, i propri requisiti di capacità  tecnica. Pertanto, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, l’impresa concorrente si avvarrà  dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara in questione, così come espressamente previsti dall’art. 2, punto 2.2 sub 2.2. b) del disciplinare di gara ….Nello specifico CNS intende mettere a disposizione il contratto stipulato tra il CNS e SEA ” Società  P.A. Esercizi Aeroportuali ” Aeroporto di Milano Linate avente ad oggetto «servizi di pulizia delle aerostazioni e fabbricati ausiliari, pulizia aree esterne, movimentazione arredi e altro materiale disinfestazioni/derattizzazioni, manutenzione verde interno, sgombero neve da marciapiede, scale e percorsi pedonali presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa Ti e T2…L’appalto in questione è eseguito in ATI. In conseguenza della predetta fornitura, l’Impresa concorrente è autorizzata ad avvalersi dei requisiti di capacità  tecnica di CNS ” Consorzio Nazionale Servizi Società  Cooperativa esclusivamente al fine di gestire le attività  ed i servizi di propria competenza nell’ambito dell’eventuale affidamento della procedura di gara in questione”.
2.1 La ricorrente deduce la sussistenza di un evidente contrasto con quanto invece disposto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, in mancanza dell’espressa e puntuale indicazione nel contratto di avvalimento allegato dall’aggiudicataria e nella dichiarazione d’obbligo resa ex art. 49, comma 2, lettera d) dall’ausiliaria, delle concrete risorse in termini di mezzi, personale, organizzative e di Know howeffettivamente messe a disposizione della società  ausiliata. Da tale formulazione, pertanto, non risulterebbe possibile evincere in modo determinato e specifico il concreto apporto materiale fornito dall’ausiliaria per l’esecuzione del contratto.
2.2 Nel caso di specie, a dire della Manutencoop, poichè non poteva ritenersi provata l’effettiva messa a disposizione da parte dell’ausiliaria a favore della società  mandataria (avvalente) del requisito di capacità  tecnica e professionale di cui quest’ultima ha riconosciuto essere carente, il R.T.I. controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.
3. Giova premettere una breve ricostruzione della disciplina normativa rilevante nel caso in questione e di alcuni principi fissati in via pretoria in subiecta materia.
3.1 L’istituto dell’avvalimento, disciplinato per la prima volta nell’ordinamento italiano in relazione alle singole gare dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006 (a cui fa espresso rinvio il disciplinare della gara de qua), trova il suo fondamento nell’esigenza, largamente affermata a livello comunitario, di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici al mercato delle grandi commesse pubbliche, favorendo l’interscambio dei requisiti partecipativi a vantaggio delle imprese minori che ne siano prive.
3.2 Al fine di evitare tuttavia un possibile distorto utilizzo dell’istituto, la giurisprudenza ha da subito affermato l’esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, che “oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità  di ogni contratto l’indeterminatezza (ed indeterminabilità ) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità  di non permettere – fin troppo – agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio)”(Cons. Stato sez. V, 6 ottobre 2012, n. 4510).
3.3 A supporto di tali argomentazioni, sovente si richiama il contenuto della stessa direttiva 2004/18/CE, il cui art. 48 (per i requisiti di capacità  tecnica e professionale) pone a carico dell’operatore economico, che per i requisiti prescritti fa affidamento sulle capacità  di altri soggetti, l’onere di provare all’amministrazione aggiudicatrice di avere la disponibilità  dei mezzi e delle risorse necessarie, per tutta la durata di esecuzione dell’appalto.
Sicchè da tale pacifica premessa generale discende la considerazione per cui non può ritenersi sufficiente il solo generico ed indeterminato impegno formale a mettere a disposizione della società  ausiliata le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto e di cui la stessa è carente.
3.4 Detto principio risulta chiaramente desumibile dall’art. 49 Codice Appalti, nell’interpretazione sostanzialistica che di esso ha dato la giurisprudenza già  prima dell’emanazione del regolamento di attuazione e che, con specifico riferimento al Settore dei lavori pubblici, ha trovato esplicita e più puntuale enunciazione nell’art. 88 c. 1 lett. a) DPR n. 207/2010, ove è previsto che: “Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a)  oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b)  durata; c)  ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento”.
Per il settore dei lavori pubblici, dunque, è la norma stessa a riempire l’oggetto del contratto di avvalimento, individuando i requisiti contenutistici determinati che vanno soddisfatti al fine della sua idoneità  probatoria quanto a serietà  dell’impegno assunto ed effettiva messa a disposizione dell’ausiliata dei requisiti di cui quest’ultima è carente.
Diversamente, con riferimento al settore dei servizi, in mancanza di equivalente disposizione normativa, si dubita in ordine alla possibilità  di estendere la portata applicativa del citato art. 88, essendo detta norma collocata nella Parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), Titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) del predetto regolamento.
Sul punto il Collegio ritiene di non avere ragioni per discostarsi da condivisa giurisprudenza, secondo cui tale norma si applica ai soli contratti pubblici di lavori, sicchè mentre per questi è necessario un contratto di avvalimento ad oggetto determinato, che specifichi direttamente gli elementi suddetti, per i contratti relativi a servizi e forniture è sufficiente che l’oggetto del contratto di avvalimento sia determinabile, ai sensi del principio generale di cui all’art. 1346 c.c. (Tar Lazio, Roma, sez. III, 11 aprile 2013 n. 3672; Tar Piemonte, sez. I, 19 marzo 2014, n. 472).
3.5 Occorre allora rimarcare che in relazione alle procedure di affidamento dei servizi pubblici, i predetti principi devono necessariamente essere adattati alle singole fattispecie concrete, al fine di accertare se possa dirsi sufficientemente fornita la prescritta prova certa della disponibilità  delle altrui capacità  tecniche oggetto di prestito, a garanzia della serietà  dell’offerta e della corretta esecuzione dell’appalto, oltre che a tutela della par condicio, così come pacificamente richiesto dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 20 giugno 2011, n. 3670; C.d.S., IV, 14 febbraio 2005, n. 435; Corte giustizia CE, Sez. V, 2 dicembre 1999, n. 176); con l’ulteriore precisazione che particolare valore probatorio rivestono i rapporti giuridici sussistenti tra le parti del contratto di avvalimento, laddove l’istituto sia destinato ad operare tra le stesse imprese partecipanti alla gara in raggruppamento temporaneo. Infatti, ove ciò si verifichi, è chiaro che la prova dell’effettiva disponibilità  dei requisiti oggetto di prestito può essere fornita con minor rigore (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana, 27 febbraio 2012, n. 214), nel senso che non occorrerà  a tal fine la necessaria presenza di un contratto di avvalimento che specifichi direttamente ed in maniera dettagliata le singole risorse messe a disposizione dell’avvalente (come richiede invece l’art. 88 del regolamento di attuazione per il solo settore dei lavori pubblici). Il contratto, infatti, va qui considerato valido ove il suo oggetto sia comunque determinabile aliunde, così consentendo all’amministrazione di valutare, sulla base degli elementi obiettivi forniti dal concorrente, che mediante l’avvalimento l’A.T.I. sia effettivamente in condizione equivalente a quella di un concorrente autosufficiente circa il possesso dei requisiti.
Come chiarito dal Tar Lazio, sez. III, 28 gennaio 2013, n. 938, in relazione a fattispecie analoga a quella in esame, in cui le parti del rapporto contrattuale di avvalimento partecipavano in RTI alla gara oggetto di controversia, in tal caso “entrambe le imprese raggruppate in RTI devono ritenersi complessivamente “operatore economico”, unite tra loro da un vincolo giuridico, e solidalmente responsabili, ex art.37 Codice Appalti, nei confronti della stazione appaltante e dei terzi, dell’esecuzione della prestazione oggetto di gara.(¦.) il requisito di capacità  tecnica è comunque posseduto dalla impresa ausiliaria e, comunque, dall’impresa ausiliata che pro quota si è avvalsa del requisito di capacità  tecnico/professionale della prima: non può pertanto trascurarsi la circostanza che, (¦..) nei confronti della stazione appaltante e dei terzi il RTI assicura, nel suo complesso, la necessaria garanzia di esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, con tutti i mezzi e le risorse di personale necessarie. Ed invero, mentre la responsabilità  solidale di cui all’art.49 comma 4 del Codice Appalti opera solo sul versante risarcitorio- ed è per questo che l’amministrazione è costretta a verificare dal contenuto del contratto di avvalimento l’effettiva messa a disposizione delle concrete risorse necessarie per garantire l’esecuzione del contratto – l’art.37 prevede la responsabilità  solidale di tutte le imprese raggruppate con riferimento agli obblighi inerenti alla stessa esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, con conseguente, implicita, garanzia della disponibilità  di tutte le risorse necessarie”.
4. Calando tali premesse nella fattispecie concreta all’esame del Collegio, vanno evidenziate alcune circostanze, ritenute dal Collegio dirimenti ai fini della risoluzione della questione centrale concernente appunto la qualificazione in termini di esaustività  o meno dell’impegno assunto dalla società  C.N.S. nei confronti della società  ausiliata e della Amministrazione aggiudicatrice, così come pur ritenuto da quest’ultima.
4.1 Va in primo luogo evidenziato che in punto di requisiti di carattere speciale, il disciplinare di gara, paragrafo 2.2, ha richiesto in caso di ATI che gli stessi requisiti, tra cui quelli di ordine tecnico e professionale (ovvero l’aver svolto servizi di pulizia analoghi a quelli oggetto di gara per un importo non inferiore a 10.000.000,00) fossero dichiarati e posseduti per almeno il 40% dall’impresa Capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla Mandante/i in misura non inferiore per ciascuna mandante al 10%; sicchè il totale dei requisiti complessivamente posseduti doveva comunque essere pari al 100% dei requisiti richiesti all’impresa singola. Con l’ulteriore precisazione che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 275, comma 2 del Regolamento, la mandataria doveva possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
4.2 Nel caso di specie, pur possedendo in proprio il requisito di carattere speciale di cui al punto 2.2.b del Disciplinare nella misura superiore al 40% la mandataria e in misura superiore al 60% la mandante (dunque, complessivamente superiore al 100% richiesto), le stesse sono ricorse all’avvalimento interno al fine di consentire alla prima di raggiungere il predetto requisito nella misura del 55%, pari alla sua quota di partecipazione al raggruppamento.
4.3 La ricorrente contesta la validità  del ricorso all’avvalimento, deducendo la mancata specifica indicazione dei mezzi e del personale oggetto di prestito ex art. 88 del Regolamento, sicchè l’impegno assunto dalla mandante – ausiliaria, in quanto generico ed indeterminato, non può dirsi valido, non essendo provata l’effettiva messa a disposizione della mandataria – ausiliata, del requisito oggetto di prestito.
La censura va disattesa.
4.4 Da un lato, infatti, requisito richiesto dal Disciplinare, corrispondente all’aver eseguito (o l’aver in corso di espletamento) nei tre anni precedenti un Appalto per Servizi di Pulizia di aree interne ed esterne di spazi aeroportuali per un importo aggiudicato non inferiore ad € 10.000.000,00, risulta sufficientemente indicato e dettagliato attraverso il rinvio alla pregressa esperienza dell’ausiliaria, risultante dal contratto tra CNS e SEA per l’aeroporto di Milano Linate; ciò tanto nel contratto di avvalimento che nella dichiarazione ex art. 49 Codice Appalti resa da CNS).
In particolare va evidenziato che il contratto di avvalimento offerto dall’ATI aggiudicataria individua quale sia il requisito di capacità  tecnica oggetto di avvalimento e rispetto al quale viene assunto uno specifico impegno verso la S.A, rinviando per le ulteriori specifiche contenutistiche dell’oggetto del contratto di avvalimento al contratto stipulato tra CNS e SEA, come tale collegato al primo ed offerto alla verifica della Stazione appaltante. Dunque risulta individuata de relatol’esperienza curriculare da cui vanno desunti il Know how ed il bagaglio di professionalità  organizzativa e di esecuzione di cui l’ausiliaria si fa garante per la parte di requisito mancante all’ausiliata nella realizzazione (in ATI) del servizio in questione, essendo poi rimessa alla diversa fase di esecuzione del contratto la verifica da parte della stazione appaltante dell’effettiva utilizzazione della prescritta capacità  professionale.
4.5 Inoltre, va anche detto che la suindicata prescrizione del Disciplinare di gara, laddove ha richiesto la dimostrazione di una specifica esperienza in materia non può essere letta che in chiave sostanziale, con l’esigenza da parte dell’amministrazione appaltante di avere garanzia che l’aggiudicatario sia dotato (in proprio ovvero mediante prestito del requisito) della necessaria esperienza tecnica e professionale, parametrata all’aver svolto servizi specifici di importo aggiudicato non inferiore a quello indicato nel disciplinare, tale da potere adempiere correttamente all’oggetto del contratto. Si tratta ad avviso del Collegio, di un requisito di carattere “soggettivo” e “immateriale”, riguardando la pregressa esperienza e non elementi necessari per l’esecuzione del servizio, sicchè il relativo avvalimento rileva non tanto in termini operativi quanto di garanzia della puntuale esecuzione del servizio, assunta direttamente dall’ausiliaria nei confronti della S.A., attraverso l’impegno di “prestare” la propria esperienza curriculare maturata in relazione ad analogo servizio svolto per l’aeroporto di Linate, divenendo responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’ausiliaria ha così assunto un preciso obbligo verso la Stazione Appaltante, facendosi garante del fatto dell’ausiliata, ovvero della corretta esecuzione dell’appalto con la stessa professionalità  richiesta dalla lex specialis, in ragione della quota di requisito prestato.
Alla luce di quanto detto, il Collegio ritiene, pertanto, che il contestato contratto di avvalimento non possa dirsi ad oggetto indeterminato.
4.6 Non va poi trascurato che lo stesso codice richiede all’art. 49 lett. g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), una dichiarazione sostitutiva dell’impresa concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5, senza che in tale dichiarazione debbano essere specificatamente indicati i mezzi e le risorse “messi a disposizione” ma, unicamente, “il legame giuridico” che costituisce il presupposto della responsabilità  dell’ausiliata ai fini dell’esecuzione della prestazione contrattuale (cfr. Tar Lazio, III, 28 gennaio 2013, n. 938).
Che poi l’impegno assunto da CNS verso la Stazione appaltante non sia un vuoto simulacro è ulteriormente dimostrato dal fatto che entrambe le imprese hanno sottoscritto l’offerta tecnica proposta alla Stazione Appaltante, realizzandosi una particolare forma di partenariato che non riguarda solo l’esecuzione del servizio ma anche l’avvalimento dei requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara.
4.7 In conclusione, per quanto detto, il Collegio ritiene che non si possa prescindere, nel caso di specie, dalla circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice ha potuto verificare che il candidato/offerente disporrà  delle capacità  richieste per l’esecuzione dell’appalto (C.d.S., sez. V, 19 marzo 2009 n. 1624), com’è dato evincere dal fatto che l’ausiliaria C.N.S., non solo (come puntualmente precisato nel contratto di avvalimento) si è impegnata ad eseguire in ATI il servizio direttamente con la propria organizzazione, ma anche si è impegnata in proprio, sia verso la S.A. che verso l’ausiliata, a fornire la propria professionalità  ed esperienza curriculare, fino al raggiungimento della quota di partecipazione al RTI della mandataria – ausiliata, a garanzia della corretta esecuzione del servizio da parte di quest’ultima.
4.8 Infine, non va sottaciuto che, anche a seguire il ragionamento della ricorrente, in ogni caso ove l’Amministrazione avesse ritenuto insufficiente la specificazione dell’impegno assunto in termini di individuazione delle risorse, posto che le dichiarazioni rese ed il contratto di avvalimento si appalesano conformi al disciplinare, la S.A. avrebbe al più dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 46 Codice Appalti, chiedendo documentazione integrativa, e non certo escludere il RTI controinteressato dalla gara (conforme Consiglio di Stato, Sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236).
Nel caso di specie, in presenza di dettagliata offerta tecnica sottoscritta sia dalla mandataria – ausiliata che dalla mandante – ausiliaria, detta esigenza di integrazione neppure si poneva, emergendo chiaramente i termini dell’apporto di quest’ultima nell’effettiva organizzazione e realizzazione del servizio, anche in termini di esperienza professionale apportata.
5. Per le ragioni esposte, le censure dedotte dalla Manutencoop devono essere disattese.
La reiezione nel merito del ricorso principale comporta, di conseguenza, l’improcedibilità  del ricorso incidentale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, così decide:
– respinge il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000,00, (di cui € 5.000,00 in favore del’A.T.I. controinteressata ed € 5.000,00 in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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