Giurisdizione – Giudice ordinario -Procedura di mobilità  – Sussiste

L’esperimento di una procedura di mobilità  in luogo dello scorrimento della graduatoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concreta un’ipotesi di cessione del contratto, da inquadrarsi nei poteri di gestione del rapporto di lavoro da parte della pubblica Amministrazione, restando ininfluenti rispetto a siffatta qualificazione le modalità  prescelte (passaggio diretto o procedura selettiva).

N. 01408/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Vito Signorile, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Candalice, Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via S. Castromediano n. 132; 

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, alla via Dante n. 51; 

nei confronti di
Cenza De Giglio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Savino e Vincenza De Giglio, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 54; Rosanna De Tommaso;

per l’annullamento
-dell’avviso di mobilità  interna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – cat. D1, presso l’Ufficio Economato, bandito con nota prot. n. 63582/2012 a firma del Dirigente Area I Affari Generali del Comune di Monopoli, Dott. Pietro D’Amico, pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Monopoli in data 31.12.2012;
-dell’avviso di mobilità  volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto di Economo Comunale – cat. D1, bandito con nota prot. n. 6294/2013 a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa II del Comune di Monopoli, Dott. Francesco Spinozzi, pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Monopoli in data 4.2.2013;
-di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
con Motivi Aggiunti depositati in data 30 maggio 2013:
-della delibera della Giunta del Comune di Monopoli di approvazione della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2013-2015 pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Monopoli in data 8.3.2013;
-di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
e con Motivi Aggiunti depositati il 21 febbraio 2014:
-della determinazione dirigenziale n. 1496/2013 del 2.12.2013 a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa “Attività  Finanziarie e Patrimonio” del Comune di Monopoli, pubblicata in pari data all’albo pretorio on line del Comune di Monopoli;
-di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Cenza De Giglio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Pasquale Bavaro, avv. Lorenzo Dibello e avv. Vincenza De Giglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Vito Signorile, nella qualità  di soggetto idoneo -terzo classificato- nella graduatoria relativa a concorso indetto nel 2007 dall’Amministrazione comunale di Monopoli per la copertura di un posto di Istruttore direttivo – categoria D1, all’interno dell’Area organizzativa II – Servizi Finanziari e Patrimonio, ha impugnato gli atti delle procedure di mobilità , interna ed esterna, indette dallo stesso Comune per la copertura di due posti di categoria D1, rispettivamente di Istruttore direttivo e di Economo comunale, con le deliberazioni in epigrafe meglio indicate.
Con successivi motivi aggiunti, depositati il 30 maggio 2013, ha impugnato anche la delibera di approvazione della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2013-2015, nella parte in cui non ha previsto di coprire il posto di istruttore economo attraverso lo scorrimento della predetta graduatoria; e, infine, con motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2014, l’approvazione della graduatoria relativa alla suddetta procedura di mobilità  esterna.
Sostiene il ricorrente che illegittimamente l’Amministrazione resistente avrebbe optato per la mobilità  esterna in luogo dello scorrimento della graduatoria, ancora valida ed efficace in virtù di interventi legislativi di proroga.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto depositato in data 18.4.2013, formulando talune eccezioni preliminari -tra cui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. memoria depositata il 10 marzo 2014)- nonchè l’infondatezza del gravame.
Parimenti, ha eccepito il difetto di giurisdizione con particolare riferimento ai motivi aggiunti la controinteressata, dott.ssa De Giglio, costituitasi in giudizio con atto depositato il 7.3.2014, chiedendo in ogni caso il rigetto del gravame.
All’udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Tutta la questione oggetto del presente giudizio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Com’è noto la giurisdizione -secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione- va individuata sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi.
Nel caso di specie, è fuor di dubbio che il ricorrente faccia valere la pretesa sostanziale all’assunzione mediante scorrimento di graduatoria che assume ancora valida ed efficace; pretesa che la suprema Corte ritiene rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell’ipotesi in cui si configuri come necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento di indizione di una procedura concorsuale, avendo in linea di principio il legislatore affidato al giudice ordinario la cognizione di tutte le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (Cass. SS.UU. n.3055/2009; in termini, più di recente SS.UU., 20.8.2010 n.18812). Nella fattispecie non viene in considerazione alcuna procedura concorsuale, tale non potendo qualificarsi quella di mobilità . Questa invero, secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, concreta un’ipotesi di cessione del contratto, da inquadrarsi nei poteri di gestione del rapporto di lavoro da parte della pubblica Amministrazione, restando ininfluenti rispetto a siffatta qualificazione le modalità  prescelte (passaggio diretto o procedura selettiva) e prive di qualsiasi ricaduta in termini di giurisdizione (cfr. precedente di questa Sezione n. 196/2012 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Deve infine rimarcarsi che, di recente, la terza Sezione del Consiglio di Stato, si è occupata di una questione speculare a quella che viene in considerazione nel presente giudizio (l’esperimento di una procedura di mobilità  in luogo dello scorrimento della graduatoria) pervenendo a confermare la declinatoria di giurisdizione decisa dal giudice di prime cure (cfr. sentenza n. 2754 del 21.5.2013).
3.- Pertanto, anche nella fattispecie, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale, in virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a., la causa potrà  essere riassunta nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), con salvezza dei maturati effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
In considerazione, tuttavia, delle obiettive difficoltà  che ancora sussistono in ordine alla concreta individuazione delle fattispecie rientranti nell’una o nell’altra giurisdizione, il Collegio ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio del 10 luglio 2014 e del 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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